Art. 4 
 
                         Prova pre-selettiva 
 
  1. Nei casi di cui all'art. 3, comma  6,  ai  fini  dell'ammissione
alle prove scritte, i candidati che  abbiano  presentato  istanza  di
partecipazione al concorso secondo le  modalita',  i  termini  e  nel
rispetto dei requisiti di cui ai bandi previsti dall'art. 11,  devono
superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il
territorio nazionale, volta all'accertamento delle capacita' logiche,
di comprensione del  testo  nonche'  di  conoscenza  della  normativa
scolastica. 
  2. I bandi di cui all'art. 11  disciplinano  l'articolazione  della
prova preselettiva, incluse le modalita'  di  somministrazione  e  di
svolgimento, il numero di sessioni e il loro calendario, il numero di
quesiti, la  durata  della  prova  e  l'eventuale  pubblicazione  dei
quesiti prima della medesima. 
  3. Alla prova scritta e' ammesso un numero di candidati pari a  tre
volte il numero dei posti messi a concorso nel la singola regione per
ciascuna procedura. Sono altresi' ammessi alla prova  scritta  coloro
che,  all'esito  della  prova  preselettiva,  abbiano  conseguito  il
medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, nonche' i  soggetti  di
cui all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
  4.  Il  mancato  collocamento  in  posizione   utile   alla   prova
preselettiva comporta  l'esclusione  dal  prosieguo  della  procedura
concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre  alla
formazione del voto finale nella graduatoria di merito.