Art. 4. Programmazione 1. Il Garante, in applicazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 3, e ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e c), del regolamento del Garante n. 1/2000, determina e aggiorna periodicamente con cadenza almeno semestrale: a) la programmazione dei lavori del Collegio; b) le linee di priorita' nella trattazione degli affari da parte dell'ufficio; c) la programmazione delle attivita' ispettive. 2. Al fine di determinare la priorita' nella trattazione degli affari sottoposti all'attenzione del Garante, tenuto conto delle risorse disponibili in relazione al carico di lavoro delle singole unita' organizzative, sono tenute in considerazione le linee di priorita' di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, nonche' la natura e la gravita' delle violazioni, la rilevanza del pregiudizio e il numero dei possibili interessati. 3. Nei casi in cui la condotta e' particolarmente risalente nel tempo o ha esaurito i suoi effetti oppure tali effetti sono stati rimossi o sono state fornite idonee assicurazioni da parte del titolare del trattamento, di cui all'art. 14, comma 5, del presente regolamento, il Collegio, con propria deliberazione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, puo' delegare il segretario generale ovvero il dirigente del dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa competente ad adottare il provvedimento correttivo di cui all'art. 58, paragrafo 2, lettera b), del RGPD.