Art. 4 Capo del Dipartimento 1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21, e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica delegata, in relazione agli obiettivi fissati; e' responsabile della funzionalita' del Dipartimento e della utilizzazione ottimale delle risorse assegnate, coordina l'attivita' delle strutture di livello dirigenziale generale e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata. 2. Il Capo del Dipartimento, che si avvale di una propria segreteria, cura i rapporti con il Segretario generale e con gli altri uffici e Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, partecipando alle riunioni di consultazione e coordinamento con il Segretario generale. 3. Nei casi di assenza o impedimento del Capo del Dipartimento, le funzioni vicarie sono svolte dal dirigente preposto ad uno degli uffici di livello dirigenziale generale con maggiore anzianita' nella qualifica, ovvero sono attribuite con provvedimento dell'Autorita' politica delegata ovvero del Segretario generale.