Art. 4 Procedura di iscrizione 1. Gli interessati in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 procedono all'iscrizione in via telematica, compilando il modulo riferito al profilo e alla fascia di interesse sul sito internet predisposto dalla direzione generale. Ove in possesso dei requisiti previsti, gli interessati possono procedere alla iscrizione in piu' elenchi. 2. Nel modulo/domanda di iscrizione, l'interessato dichiara, sotto la propria responsabilita' e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale; b) il luogo di residenza (indirizzo, comune, codice di avviamento postale, stato); c) l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni (con esatta indicazione del codice di avviamento postale), un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica, specificando se e quali indirizzi si intendono rendere visibili nell'elenco. d) il possesso dei titoli di studio e dei requisiti di esperienza professionale come previsto nei profili e per le fasce di cui agli allegati da 1 a 7 del presente decreto; e) il possesso della esperienza professionale richiesta secondo quanto stabilito dagli allegati da 1 a 7 del presente decreto; f) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci. 3. Alla domanda di iscrizione l'interessato allega in copia digitale (conforme alle specifiche di formato e dimensioni che saranno indicate nei bandi): a) un documento di identita' in corso di validita' copia digitale; b) la documentazione attestante quanto dichiarato, come previsto negli allegati da 1 a 7. 4. Il possesso dei requisiti puo' essere dichiarato dall'interessato con autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se attestato da certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e fatti. In questo caso l'interessato deve fornire tutte le indicazioni necessarie al fine dell'individuazione di tale documentazione. 5. Se le attivita' sono state svolte dal candidato in forza di un contratto stipulato con la pubblica amministrazione da altro soggetto, e' dovere di quest'ultimo certificare i contenuti e la durata dell'attivita' stessa, ferma restando la necessita' di fornire le indicazioni di cui al comma 4. 6. Per la valutazione dell'esperienza professionale conseguita all'estero si procede nei modi indicati all'art. 5 comma 2. 7. La documentazione puo' essere sostituita da attestazione rilasciata dalle Associazioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante: «disposizioni in materia di professioni non organizzate», secondo il modello allegato al presente decreto. 8. L'interessato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure di pubblicazione e di verifica dei requisiti, secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente decreto. 9. Non saranno prese in considerazione le domande presentate in difformita' da quanto previsto nel relativo bando pubblico.