((Art. 4 bis Movimentazione degli animali delle specie sensibili al virus della «Lingua blu» nel territorio nazionale 1. Ai fini del contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini («Lingua blu»), in base alle disposizioni contenute nel capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del virus, l'intero territorio nazionale si considera quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che facciano richiesta di esclusione.))
Riferimenti normativi - Si segnala che il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale. In particolare il Capo 3 disciplina le restrizioni dei movimenti degli animali e del loro sperma, ovuli ed embrioni.