((Art. 4 bis 
 
Movimentazione degli animali delle specie sensibili  al  virus  della
                «Lingua blu» nel territorio nazionale 
 
  1. Ai fini del contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale
degli ovini («Lingua blu»), in base alle disposizioni  contenute  nel
capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007 della  Commissione,  del  26
ottobre 2007,  tenuto  conto  dei  programmi  di  controllo  e  della
situazione epidemiologica derivante dalla  circolazione  dei  diversi
sierotipi del virus, l'intero territorio nazionale si considera quale
area omogenea e non soggetta a restrizioni  per  quanto  riguarda  la
movimentazione degli animali della specie bovina. Le disposizioni  di
cui al primo periodo non si applicano alle regioni  e  alle  Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  che   facciano   richiesta   di
esclusione.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si segnala che il regolamento (CE) n. 1266/2007 della
          Commissione relativo  alle  misure  di  applicazione  della
          direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto  riguarda  la
          lotta, il controllo, la  vigilanza  e  le  restrizioni  dei
          movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive
          alla febbre catarrale. In particolare il Capo 3  disciplina
          le restrizioni dei  movimenti  degli  animali  e  del  loro
          sperma, ovuli ed embrioni.