Art. 4 Disciplina della pesca dei gamberi di profondita' 1. Le unita' da pesca che effettuano la pesca dei gamberi di profondita' (Gambero rosa mediterraneo - Parapenaeus longirostris; Gambero rosso mediterraneo - Aristaemorpha foliacea; Gambero viola mediterraneo - Aristeus antennatus), che deve essere effettuata da unita' abilitate alla pesca costiera ravvicinata o superiore muniti di attrezzature frigorifere e/o di congelamento del pescato nonche' di specifico sistema a strascico idoneo al raggiungimento di profondita' superiori ai 300 m di profondita', possono effettuare l'interruzione delle attivita' di pesca di cui al precedente articolo, anche in compartimenti diversi da quelli di iscrizione, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero, dandone comunicazione preventiva all'autorita' marittima del luogo di iscrizione dell'unita' stessa entro due giorni precedenti le interruzioni di cui al precedente art. 2. 2. Le unita' che effettuano la pesca del gambero di profondita' in Liguria, iscritte nei compartimenti di Genova, Imperia, La Spezia, Savona, ovvero che fanno base logistico-operativa nei porti di giurisdizione di detti compartimenti, in considerazione della singolare specificita' dell'alto Tirreno, caratterizzato da elevate batimetriche a breve distanza dalla costa, non necessitano di attrezzature frigorifere di congelamento, ne' di abilitazioni a categorie di pesca pari o superiore alla ravvicinata in quanto la pesca dei gamberi e' da sempre svolta in battute giornaliere. 3. Durante il periodo di pesca del gambero di profondita', sono ammesse catture accessorie di specie diverse. Tali catture potranno essere commercializzate solo se effettuate con strumenti autorizzati e regolari, nei tempi e luoghi consentiti. In ogni caso, il gambero di profondita' dovra' costituire la quota prevalente, in termini di peso, sull'intero pescato sbarcato.