Art. 4 L'art. 3, comma 1, punto 1, del decreto ministeriale 30 luglio 2010, n. 11954, e' sostituito dal seguente: «In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25-ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008, si applicano le stesse disposizioni di cui all'art. 2, paragrafo 1, del presente decreto. Nel caso della molluschicoltura, qualora non sia possibile garantire un'adeguata separazione tra le unita' di produzione biologica e non biologica, si applica una distanza minima tra unita' biologiche e non biologiche di 150 metri.».