Art. 4 Valore delle prestazioni a carico dei contraenti 1. Nel contratto di permuta e' indicato analiticamente il valore economico dei singoli materiali e delle singole prestazioni che le parti contraenti si impegnano a trasferire reciprocamente, nonche' il valore economico complessivo del contratto. 2. Ai fini della valutazione delle prestazioni rese dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera nell'ambito di convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta sono utilizzate, ove disponibili, le tabelle di onerosita' e la rilevazione dei costi orari del personale predisposti dall'amministrazione stessa. 3. Per quanto non contemplato nelle suddette tabelle e per la valutazione delle prestazioni rese da privati, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera effettua le verifiche di congruita' dei prezzi secondo le procedure utilizzate per la propria attivita' negoziale.