Art. 4 Assetto del deposito fiscale dei microbirrifici 1. Il deposito fiscale di cui all'art. 3, comma 4, comprende i magazzini in cui sono detenute le materie prime amidacee, i locali in cui sono situati gli impianti e le apparecchiature per la produzione del mosto, i serbatoi e tutte le attrezzature necessari per la realizzazione della birra nonche' i reparti di condizionamento e il magazzino della birra condizionata detenuta in regime sospensivo. Il predetto magazzino e' ubicato in un'area del deposito fiscale appositamente delimitata. La birra condizionata per la quale sia stata assolta la relativa accisa e' detenuta al di fuori della delimitazione del deposito fiscale. 2. Nel deposito fiscale del microbirrificio, e' sempre installato, qualunque sia la capacita' produttiva, un misuratore del mosto prodotto, collegato alle caldaie attraverso tubazioni rigide e inamovibili e posto a valle di uno scambiatore di calore, appositamente dimensionato per consentire il raffreddamento del mosto dalle condizioni nominali delle caldaie fino alla temperatura nominale di 20°C. 3. Fatta eccezione per i microbirrifici indicati al comma 6, l'Ufficio competente puo' impartire, anche nell'ambito della verifica tecnica di cui all'art. 3, comma 1, apposite prescrizioni, graduate in ragione della capacita' delle apparecchiature produttive presenti nel microbirrificio e del movimento d'imposta, al fine di installare dispositivi di misurazione del prodotto immediatamente prima della fase di condizionamento posti su tratti di tubazioni rigide e inamovibili; l'Ufficio competente puo' prescrivere altresi' l'installazione di un apposito misuratore dell'acqua utilizzata per la produzione del mosto. 4. Fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 3 e' consentito, nel microbirrificio, l'utilizzo di tubazioni mobili ai fini del trasferimento delle materie prime, dei semilavorati e del prodotto finito. 5. La birra realizzata nel microbirrificio e' considerata prodotto finito al termine delle operazioni di condizionamento, che devono essere eseguite nel medesimo impianto. Il reparto di condizionamento presente nel deposito fiscale e' destinato esclusivamente al confezionamento della birra prodotta nel microbirrificio. 6. Nei microbirrifici aventi una produzione annua non superiore a 3'000 ettolitri di birra e' installato esclusivamente il misuratore del mosto prodotto di cui al comma 2.