Art. 4 
 
           Assetto del deposito fiscale dei microbirrifici 
 
  1. Il deposito fiscale di cui all'art.  3,  comma  4,  comprende  i
magazzini in cui sono detenute le materie prime amidacee, i locali in
cui sono situati gli impianti e le apparecchiature per la  produzione
del mosto, i serbatoi  e  tutte  le  attrezzature  necessari  per  la
realizzazione della birra nonche' i reparti di condizionamento  e  il
magazzino della birra condizionata detenuta in regime sospensivo.  Il
predetto  magazzino  e'  ubicato  in  un'area  del  deposito  fiscale
appositamente delimitata. La birra  condizionata  per  la  quale  sia
stata assolta la relativa  accisa  e'  detenuta  al  di  fuori  della
delimitazione del deposito fiscale. 
  2. Nel deposito fiscale del microbirrificio, e' sempre  installato,
qualunque sia  la  capacita'  produttiva,  un  misuratore  del  mosto
prodotto,  collegato  alle  caldaie  attraverso  tubazioni  rigide  e
inamovibili  e  posto  a  valle  di  uno   scambiatore   di   calore,
appositamente dimensionato per consentire il raffreddamento del mosto
dalle  condizioni  nominali  delle  caldaie  fino  alla   temperatura
nominale di 20°C. 
  3. Fatta eccezione  per  i  microbirrifici  indicati  al  comma  6,
l'Ufficio competente puo' impartire, anche nell'ambito della verifica
tecnica di cui all'art. 3, comma 1, apposite  prescrizioni,  graduate
in ragione della capacita' delle apparecchiature produttive  presenti
nel microbirrificio e del movimento d'imposta, al fine di  installare
dispositivi di misurazione del prodotto  immediatamente  prima  della
fase di  condizionamento  posti  su  tratti  di  tubazioni  rigide  e
inamovibili;   l'Ufficio   competente   puo'   prescrivere   altresi'
l'installazione di un apposito misuratore dell'acqua  utilizzata  per
la produzione del mosto. 
  4. Fermo restando quanto disposto dai commi 2 e  3  e'  consentito,
nel microbirrificio, l'utilizzo  di  tubazioni  mobili  ai  fini  del
trasferimento delle materie prime, dei semilavorati  e  del  prodotto
finito. 
  5. La birra realizzata nel microbirrificio e' considerata  prodotto
finito al termine delle operazioni  di  condizionamento,  che  devono
essere eseguite nel medesimo impianto. Il reparto di  condizionamento
presente  nel  deposito  fiscale  e'  destinato   esclusivamente   al
confezionamento della birra prodotta nel microbirrificio. 
  6. Nei microbirrifici aventi una produzione annua non  superiore  a
3'000 ettolitri di birra e' installato esclusivamente  il  misuratore
del mosto prodotto di cui al comma 2.