Art. 4 Istanza e documenti 1. Gli aventi diritto o loro rappresentante possono chiedere l'erogazione dell'indennizzo da parte del FIR presentandone istanza, debitamente sottoscritta nelle forme che verranno indicate con delibera della Commissione tecnica dall'art. 7 del presente decreto, indirizzata alla stessa Commissione tecnica. L'istanza indica: a) nominativo o denominazione, codice fiscale, residenza e eventuale elezione di domicilio, degli aventi diritto e dell'eventuale rappresentante degli aventi diritto; b) quantita' e tipo, costo di acquisto, data di acquisto, codici identificativi degli strumenti finanziari oggetto della istanza; c) i «successori» e i «familiari» di cui al comma 1 dell'art. 3 indicano anche i dati richiesti dalle lettere a) e b) del presente articolo pertinenti ai «risparmiatori» di cui allo stesso art. 3 dai quali hanno acquisito gli strumenti finanziari oggetto della domanda; d) la banca in liquidazione che ha emesso gli stessi strumenti finanziari; e) dati necessari per il pagamento mediante bonifico al conto corrente bancario o postale degli aventi diritto (codice IBAN); f) dichiarazione di conformita' all'originale in possesso degli aventi diritto dei documenti richiesti dal seguente comma 2, che possono essere tramessi in copia semplice; g) qualsiasi dato o informazione utile per chiarire o integrare quanto richiesto nelle lettere precedenti del presente comma; h) assenso al trattamento dati personali in conformita' alla normativa vigente e secondo l'apposita informativa pubblicata nel procedimento finalizzato alla erogazione delle prestazioni del FIR. 2. Sono allegati all'istanza i seguenti documenti: a) copia fronte-retro del documento di riconoscimento valido degli aventi diritto e dell'eventuale rappresentante e dei relativi codici fiscali; b) copia di documentazione idonea a dimostrare l'acquisto degli strumenti finanziari ed il relativo prezzo pagato; documentazione che per «successori» « e familiari» dimostri il trasferimento degli strumenti finanziari da parte di «risparmiatori»; c) copia di eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale utile ai fini dell'accertamento delle violazioni massive del T.U.F. che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori; d) copia di eventuali pagamenti, nelle forme di indennizzi, ristori, rimborsi o risarcimenti comunque denominati, ricevuti dagli aventi diritto per il pregiudizio subito in ordine agli stessi strumenti finanziari, recanti i soggetti pagatori e gli importi incassati; e) delega o procura speciale con firma autenticata, in caso di domanda presentata tramite rappresentanza volontaria; copia dell'eventuale provvedimento di rappresentanza legale; f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante firma autenticata di tutti gli aventi diritto interessati, attestante che i dichiaranti: f1) dal 1° gennaio 2007, non hanno avuto, nella banca in liquidazione emittente gli strumenti finanziari oggetto della istanza di indennizzo, incarichi negli organi di amministrazione, di controllo, di revisione previsti dall'art. 1, comma 505, della legge n. 145/2018; f2) non sono parenti ed affini di primo e di secondo grado di amministratori, di controllori e di revisori previsti dall'art. 1, comma 505, della legge n. 145/2018; f3) non sono controparti qualificate ne' clienti professionali previsti dall'art. 1, comma 495, della legge n. 145/2018; f4) non hanno ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento relative agli stessi strumenti finanziari oggetto della domanda di indennizzo, oppure hanno ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, specificando l'importo e la causale rispetto a ciascuna azione o obbligazione subordinata di cui e' indicato il codice identificativo e la Banca in liquidazione emittente; f5) sono consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsita' negli atti a norma dell'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; g) in caso di successione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante firma autenticata, attestante: g1) la data di decesso del risparmiatore; g2) i dati anagrafici di tutti i successori per causa di morte e le rispettive quote ereditarie spettanti; g3) l'esclusione che vi siano altri successori; g4) la sede dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente per la dichiarazione di successione; g5) la consapevolezza dei dichiaranti delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsita' negli atti a norma dell'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; 3. Nel caso di richiesta di indennizzo forfettario previsto dal comma 502-bis dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'istanza e' formulata secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione degli atti indicati nella lettera c) del medesimo comma 2. All'istanza deve essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante firma autenticata, attestante: a) la consistenza del patrimonio mobiliare di proprieta' del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro, calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze del 13 aprile 2017, n. 138 , recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonche' delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, oppure l'ammontare del reddito complessivo dell'avente diritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018; b) la consapevolezza dei dichiaranti delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsita' negli atti a norma dell'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 4. La Commissione tecnica puo' chiedere ulteriori informazioni, dati e documenti necessari in relazione alla peculiarita' della fattispecie. 5. La Commissione tecnica pubblica in apposita pagina informatica dedicata al FIR del proprio sito internet, gli atti che disciplinano le procedure di indennizzo ed i relativi modelli per istanze e dichiarazioni. 6. Qualora la presentazione di idonea documentazione di completamento da parte degli istanti non avvenga entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta dalla Commissione tecnica, l'istanza di indennizzo di cui al comma 1 viene rigettata, salvo comprovato ritardo dovuto a terzi in possesso esclusivo della documentazione richiesta dalla cennata Commissione. 7. Le banche in liquidazione, le banche cessionarie e il FITD forniscono, senza oneri per i richiedenti, entro trenta giorni dalla richiesta degli istanti i documenti in loro possesso.