Art. 4 
 
                         Istanza e documenti 
 
  1. Gli  aventi  diritto  o  loro  rappresentante  possono  chiedere
l'erogazione dell'indennizzo da parte del FIR presentandone  istanza,
debitamente  sottoscritta  nelle  forme  che  verranno  indicate  con
delibera della Commissione tecnica dall'art. 7 del presente  decreto,
indirizzata alla stessa Commissione tecnica. L'istanza indica: 
    a)  nominativo  o  denominazione,  codice  fiscale,  residenza  e
eventuale   elezione   di   domicilio,   degli   aventi   diritto   e
dell'eventuale rappresentante degli aventi diritto; 
    b) quantita' e tipo, costo di acquisto, data di acquisto,  codici
identificativi degli strumenti finanziari oggetto della istanza; 
    c) i «successori» e i «familiari» di cui al comma 1  dell'art.  3
indicano anche i dati richiesti dalle lettere a) e  b)  del  presente
articolo pertinenti ai «risparmiatori» di cui allo stesso art. 3  dai
quali hanno acquisito gli strumenti finanziari oggetto della domanda; 
    d) la banca in liquidazione che ha emesso  gli  stessi  strumenti
finanziari; 
    e) dati necessari per il pagamento  mediante  bonifico  al  conto
corrente bancario o postale degli aventi diritto (codice IBAN); 
    f) dichiarazione di conformita' all'originale in  possesso  degli
aventi diritto dei documenti richiesti  dal  seguente  comma  2,  che
possono essere tramessi in copia semplice; 
    g) qualsiasi dato o informazione utile per chiarire  o  integrare
quanto richiesto nelle lettere precedenti del presente comma; 
    h) assenso al trattamento  dati  personali  in  conformita'  alla
normativa vigente e secondo  l'apposita  informativa  pubblicata  nel
procedimento finalizzato alla erogazione delle prestazioni del FIR. 
  2. Sono allegati all'istanza i seguenti documenti: 
    a) copia fronte-retro  del  documento  di  riconoscimento  valido
degli aventi diritto e dell'eventuale rappresentante e  dei  relativi
codici fiscali; 
    b) copia di documentazione idonea a dimostrare  l'acquisto  degli
strumenti finanziari ed il relativo prezzo pagato; documentazione che
per «successori» «  e  familiari»  dimostri  il  trasferimento  degli
strumenti finanziari da parte di «risparmiatori»; 
    c) copia di eventuale documentazione bancaria o amministrativa  o
giudiziale utile ai fini dell'accertamento delle  violazioni  massive
del T.U.F. che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori; 
    d) copia di  eventuali  pagamenti,  nelle  forme  di  indennizzi,
ristori, rimborsi o risarcimenti comunque denominati, ricevuti  dagli
aventi diritto per  il  pregiudizio  subito  in  ordine  agli  stessi
strumenti finanziari, recanti  i  soggetti  pagatori  e  gli  importi
incassati; 
    e) delega o procura speciale con firma autenticata,  in  caso  di
domanda   presentata   tramite   rappresentanza   volontaria;   copia
dell'eventuale provvedimento di rappresentanza legale; 
    f) dichiarazione sostitutiva dell'atto  di  notorieta',  resa  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, recante firma autenticata di tutti gli  aventi
diritto interessati, attestante che i dichiaranti: 
    f1) dal  1°  gennaio  2007,  non  hanno  avuto,  nella  banca  in
liquidazione emittente gli strumenti finanziari oggetto della istanza
di  indennizzo,  incarichi  negli  organi  di   amministrazione,   di
controllo, di revisione previsti dall'art. 1, comma 505, della  legge
n. 145/2018; 
    f2) non sono parenti ed affini di primo e  di  secondo  grado  di
amministratori, di controllori e di revisori  previsti  dall'art.  1,
comma 505, della legge n. 145/2018; 
    f3) non sono controparti qualificate  ne'  clienti  professionali
previsti dall'art. 1, comma 495, della legge n. 145/2018; 
    f4) non  hanno  ricevuto  altre  forme  di  indennizzo,  ristoro,
rimborso o risarcimento relative  agli  stessi  strumenti  finanziari
oggetto della domanda di  indennizzo,  oppure  hanno  ricevuto  altre
forme di indennizzo, ristoro, rimborso o  risarcimento,  specificando
l'importo e la causale rispetto  a  ciascuna  azione  o  obbligazione
subordinata di cui e' indicato il codice identificativo e la Banca in
liquidazione emittente; 
    f5) sono consapevoli delle sanzioni penali previste  in  caso  di
dichiarazioni non veritiere e falsita' negli atti a  norma  dell'art.
76 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  445  del
2000; 
    g) in caso di successione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', resa ai sensi dell'art. 47  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante firma autenticata,
attestante: 
    g1) la data di decesso del risparmiatore; 
    g2) i dati anagrafici di tutti i successori per causa di morte  e
le rispettive quote ereditarie spettanti; 
    g3) l'esclusione che vi siano altri successori; 
    g4)  la  sede   dell'Agenzia   delle   entrate   territorialmente
competente per la dichiarazione di successione; 
    g5) la  consapevolezza  dei  dichiaranti  delle  sanzioni  penali
previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsita' negli atti
a  norma  dell'art.  76  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445 del 2000; 
  3. Nel caso di richiesta di  indennizzo  forfettario  previsto  dal
comma 502-bis dell'art. 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,
l'istanza e' formulata secondo quanto previsto dai commi 1  e  2  del
presente articolo, con esclusione degli atti indicati  nella  lettera
c) del medesimo comma 2. 
  All'istanza  deve   essere   allegata   dichiarazione   sostitutiva
dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  recante  firma
autenticata, attestante: 
    a) la consistenza del  patrimonio  mobiliare  di  proprieta'  del
risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro, calcolato secondo i
criteri e le istruzioni  approvati  con  decreto  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione
e le politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze, Dipartimento delle finanze del 13 aprile 2017, n.  138
, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione  sostitutiva
unica (DSU), nonche' delle relative istruzioni per  la  compilazione,
ai sensi dell'art. 10,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.  159,  oppure  l'ammontare
del reddito complessivo dell'avente diritto ai fini dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018; 
    b)  la  consapevolezza  dei  dichiaranti  delle  sanzioni  penali
previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsita' negli atti
a  norma  dell'art.  76  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445 del 2000. 
  4. La Commissione tecnica  puo'  chiedere  ulteriori  informazioni,
dati e documenti  necessari  in  relazione  alla  peculiarita'  della
fattispecie. 
  5. La Commissione tecnica pubblica in apposita  pagina  informatica
dedicata al FIR del proprio sito internet, gli atti che  disciplinano
le procedure di indennizzo  ed  i  relativi  modelli  per  istanze  e
dichiarazioni. 
  6.  Qualora  la   presentazione   di   idonea   documentazione   di
completamento da parte  degli  istanti  non  avvenga  entro  sessanta
giorni dalla ricezione della  richiesta  dalla  Commissione  tecnica,
l'istanza di indennizzo di cui al  comma  1  viene  rigettata,  salvo
comprovato  ritardo  dovuto  a  terzi  in  possesso  esclusivo  della
documentazione richiesta dalla cennata Commissione. 
  7. Le banche in liquidazione,  le  banche  cessionarie  e  il  FITD
forniscono, senza oneri per i richiedenti, entro trenta giorni  dalla
richiesta degli istanti i documenti in loro possesso.