Articolo 4 1.Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» anche superiore, riserva, spumante e passito devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari e pedocollinari, esposti prevalentemente a sud, sud-ovest e posti in terreni di origine morenica di natura prevalentemente calcarea, argillo-calcarea, ghiaioso-calcarea e ghiaioso-sabbiosa con esclusione dei terreni umidi. 2.I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. 3.E' vietata ogni pratica di forzatura. 4.E' ammessa l'irrigazione di soccorso. 5. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una resa di uva per ettaro e un titolo alcolometrico volumico naturale minimo come indicato nella tabella seguente: ======================================== | Tipologia di vino | Max. | Min. | | | Uva/ha | % vol. | | | (t) | | +--------------------+--------+--------+ | Custoza, anche | 13 | 9.5 | | riserva e spumante | | | +--------------------+--------+--------+ | Custoza superiore | 12 | 11 | +--------------------+--------+--------+ 6. Per la produzione dei vini "Bianco di Custoza" o "Custoza" passito si dovra' attuare la cernita delle uve in vigneto, secondo gli usi tradizionali mettendo a riposo un quantitativo di uve non superiore a t 5 per ettaro. I rimanenti quantitativi di uva fino al raggiungimento del limite massimo previsto potranno essere presi in carico per la produzione dei vini corrispondenti alle tipologie previste di cui all'art. 1. Le uve destinate alla produzione della tipologia «passito», al termine dell'appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13% vol. 7. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione complessiva non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino di cui trattasi. Oltre detto limite, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. 8,La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela «Bianco di Custoza» o «Custoza», sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia con proprio provvedimento. puo' stabilire ulteriori e diverse utilizzazioni/destinazioni delle succitate uve.