(( Art. 4 ter 
 
             Commissario straordinario per la sicurezza 
                  del sistema idrico del Gran Sasso 
 
  1. Entro quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  il  Presidente   del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti sentito il  Presidente  della  regione  Abruzzo,  con
proprio decreto, nomina, fino al 31  dicembre  2021,  un  Commissario
straordinario del Governo, scelto tra persone,  anche  estranee  alla
pubblica  amministrazione,  di  comprovata  esperienza  gestionale  e
amministrativa, che non siano  in  una  situazione  di  conflitto  di
interessi, con  il  compito  di  sovraintendere  alla  progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione degli  interventi  indifferibili  ed
urgenti  volti  a  fronteggiare  la  situazione  di   grave   rischio
idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualita' delle  acque
e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso. 
  2.  Al  Commissario  straordinario  e'  attribuito   un   compenso,
determinato con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,  comma  3,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico
delle risorse di cui al comma 12. 
  3.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il   Commissario
straordinario si avvale di una struttura di supporto posta  alle  sue
dirette  dipendenze,  costituita  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di undici
unita' di personale, di cui una unita' di  livello  dirigenziale  non
generale e dieci unita' di personale non dirigenziale, scelto tra  il
personale delle amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1,
comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  con
esclusione     del     personale      docente,      educativo      ed
amministrativo-tecnico-ausiliario delle istituzioni  scolastiche.  Al
personale della struttura e' riconosciuto  il  trattamento  economico
accessorio corrisposto al personale dirigenziale e  non  dirigenziale
della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  nel  caso  in  cui  il
trattamento   economico    accessorio    di    provenienza    risulti
complessivamente inferiore.  Al  personale  non  dirigenziale  spetta
comunque  l'indennita'  di  amministrazione  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri. Nell'ambito  del  menzionato  contingente  di
personale non dirigenziale possono  essere  nominati  fino  a  cinque
esperti  o  consulenti,  scelti  anche  tra  soggetti  estranei  alla
pubblica amministrazione, in possesso di comprovata esperienza, anche
in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso e' definito con  provvedimento
del Commissario e comunque non e' superiore ad euro 48.000 annui. 
  4.  Il  personale  pubblico  della   struttura   commissariale   e'
collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo  o  altro  analogo
istituto  previsto   dai   rispettivi   ordinamenti.   All'atto   del
collocamento in fuori ruolo  e'  reso  indisponibile,  per  tutta  la
durata del collocamento in fuori ruolo,  un  numero  di  posti  nella
dotazione organica dell'amministrazione  di  provenienza  equivalente
dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico fondamentale
ed  accessorio   del   predetto   personale   e'   anticipato   dalle
amministrazioni di provenienza  e  corrisposto  secondo  le  seguenti
modalita': 
  a) le amministrazioni  statali  di  provenienza,  ivi  comprese  le
agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e
le universita', provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo,  al
pagamento   del   trattamento   economico    fondamentale,    nonche'
dell'indennita'   di   amministrazione.   Qualora   l'indennita'   di
amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il  personale
della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,   il   Commissario
straordinario  provvede  al  rimborso  delle  sole  somme   eccedenti
l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza; 
  b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di  cui  alla
lettera a) il trattamento economico fondamentale  e  l'indennita'  di
amministrazione   sono   a   carico   esclusivo    del    Commissario
straordinario; 
  c) ogni altro emolumento accessorio  e'  corrisposto  con  oneri  a
carico esclusivo del  Commissario  straordinario  il  quale  provvede
direttamente   ovvero   mediante   apposita   convenzione   con    le
amministrazioni   pubbliche   di   provenienza   ovvero   con   altra
amministrazione dello Stato o ente locale. 
  5.  Il  Commissario  straordinario  puo'  nominare,   con   proprio
provvedimento,  fino  a  due  sub-commissari,  il  cui  compenso   e'
determinato in misura non superiore a  quella  indicata  all'articolo
15, comma 3, del citato decreto-legge n. 98 del 2011.  L'incarico  di
sub-commissario  ha  durata  massima  non  superiore  a  quella   del
Commissario e nei limiti delle risorse individuate al comma 12. 
  6. La struttura commissariale cessa alla scadenza dell'incarico del
Commissario. 
  7.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il   Commissario
straordinario puo'  avvalersi,  sulla  base  di  appositi  protocolli
d'intesa,  di  personale  dell'ANAS  Spa  nei  limiti  delle  risorse
individuate al comma 12. 
  8. E'  costituita  una  Cabina  di  coordinamento,  presieduta  dal
Presidente della regione Abruzzo, con  compiti  di  comunicazione  ed
informazione nei confronti delle popolazioni interessate, nonche'  di
coordinamento tra  i  diversi  livelli  di  governo  coinvolti  e  di
verifica circa lo stato di avanzamento degli interventi di  messa  in
sicurezza  del  sistema  idrico  del  Gran  Sasso.   La   Cabina   di
coordinamento  e'  composta  dai  presidenti  delle   amministrazioni
provinciali di L'Aquila e Teramo, dai sindaci dei comuni di  L'Aquila
e Teramo,  da  due  rappresentanti  dell'Associazione  nazionale  dei
comuni italiani (ANCI), uno per la provincia di L'Aquila e uno per la
provincia di Teramo, dal presidente  del  Parco  nazionale  del  Gran
Sasso e dei Monti della Laga,  da  un  rappresentante  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministero dell'ambiente
e della tutela  del  territorio  e  del  mare  e  uno  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  nonche'  da  un
rappresentante, rispettivamente, per l'Azienda  sanitaria  locale  di
Teramo e per quella  di  L'Aquila.  Il  presidente  della  Cabina  di
coordinamento relaziona periodicamente al  Presidente  del  Consiglio
dei ministri. Per la partecipazione alla Cabina di coordinamento  non
spettano  gettoni  di  presenza,  indennita'  o  emolumenti  comunque
denominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico delle
amministrazioni di appartenenza. 
  9. Per la realizzazione dei lavori di completa messa  in  sicurezza
dell'acquifero del Gran  Sasso,  il  Commissario  straordinario  puo'
assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e  opera  in
deroga alle disposizioni di legge in materia di  contratti  pubblici,
fatto  salvo  il  rispetto   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza  all'Unione  europea.  Con  decreto  del   Ministro
dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
individuate speciali misure amministrative di semplificazione per  il
rilascio  della  documentazione  antimafia,  anche  in  deroga   alle
relative norme. 
  10. Per la specificita'  del  sistema  di  captazione  delle  acque
drenate a tergo delle gallerie autostradali del Traforo  autostradale
del Gran Sasso e all'interno dei laboratori  dell'Istituto  nazionale
di  fisica  nucleare  (INFN),  al  fine  di   garantire   la   tutela
dell'acquifero del Gran Sasso e l'uso potabile della  risorsa  idrica
captata dallo stesso, contemperando  la  coesistenza  e  la  regolare
conduzione delle gallerie autostradali e dei laboratori  stessi,  non
si applica, relativamente alle captazioni idropotabili delle gallerie
stesse, lato Teramo e L'Aquila, l'articolo 94, comma 3,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  relativamente  alla  previsione
secondo  cui  la  zona  di  tutela  assoluta  deve   essere   adibita
esclusivamente a opere di captazione o presa e ad  infrastrutture  di
servizio. La protezione dei punti di captazione deve essere garantita
dall'esecuzione degli interventi di messa  in  sicurezza  determinati
dall'attivita' del Commissario straordinario cui compete altresi'  la
messa  in  sicurezza   delle   infrastrutture   quali   le   gallerie
autostradali e i laboratori. Nelle zone di rispetto delle  captazioni
idropotabili  delle  gallerie  autostradali,  individuate  ai   sensi
dell'articolo 94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, sono consentiti gli interventi di raccolta, trasporto e recupero
di rifiuti prodotti a seguito degli interventi di messa in  sicurezza
come determinati dall'attivita'  del  Commissario  straordinario.  La
messa in sicurezza delle attivita' preesistenti,  quali  le  gallerie
autostradali  e  i  laboratori,   e'   garantita   dagli   interventi
determinati dal Commissario straordinario. 
  11. Per  la  realizzazione  degli  interventi  urgenti  di  cui  al
presente articolo e' autorizzata l'apertura di apposita  contabilita'
speciale  intestata  al  Commissario   straordinario,   sulla   quale
confluiscono le risorse pubbliche all'uopo  destinate  o  risorse  di
altra natura. 
  12. Agli oneri derivanti dalla  costituzione  e  dal  funzionamento
della struttura di supporto di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e  7  provvede
il Commissario straordinario nel  limite  delle  risorse  disponibili
nella contabilita' speciale. A tal fine e' autorizzata  la  spesa  di
complessivi euro 700.000 per l'anno 2019  e  di  euro  1.400.000  per
ciascuno degli anni 2020 e 2021. 
  13. Per la definizione dei progetti e per  la  realizzazione  degli
interventi strutturali di completa messa in sicurezza  dell'acquifero
del Gran Sasso e del sistema di captazione delle  acque  potabili,  i
cui oneri sono stati stimati  dai  rispettivi  quadri  economici,  e'
autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2019,  50  milioni
per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021. 
  14. Agli atti  del  Commissario  straordinario  si  applicano,  ove
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
15 dicembre 2016, n. 229. 
  15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20,7  milioni
di euro per l'anno 2019, a 51,4 milioni di euro per l'anno 2020  e  a
51,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede: 
  a) quanto a 0,7 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,4 milioni  di
euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del  fondo  di
cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009,  n.
196,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  b)  quanto  a  1,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno  2019,  50  milioni  di
euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno  2021,  mediante
corrispondente   utilizzo   dell'autorizzazione   di   spesa   recata
dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  da
imputare sulla quota parte del fondo attribuita  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti per euro 18 milioni per  l'anno  2019,
45 milioni per l'anno 2020 e 43 milioni per l'anno 2021 e sulla quota
parte   del   fondo   attribuita   al   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per euro 2 milioni per l'anno  2019,
5 milioni per l'anno 2020 e 7 milioni per l'anno 2021. ))