(( Art. 4 quater 
 
       Sperimentazione e semplificazioni in materia contabile 
 
  1. In relazione all'entrata in vigore del nuovo concetto di impegno
di cui all'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al  fine
di garantire la sussistenza  delle  disponibilita'  di  competenza  e
cassa occorrenti per l'assunzione degli impegni anche  pluriennali  e
la necessita' di assicurare la  tempestivita'  dei  pagamenti  in  un
quadro ordinamentale che assicuri la disponibilita' in bilancio delle
risorse finanziarie in un arco temporale adeguato alla tempistica  di
realizzazione delle spese di  investimento  sulla  base  dello  stato
avanzamento lavori, in via sperimentale per gli  anni  2019,  2020  e
2021: 
  a) le somme da iscrivere negli stati di previsione della  spesa  in
relazione a variazioni di bilancio connesse  alla  riassegnazione  di
entrate finalizzate per legge a specifici interventi o attivita' sono
assegnate ai pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del  bilancio
pluriennale in  relazione  al  cronoprogramma  degli  impegni  e  dei
pagamenti da presentare contestualmente alla richiesta di variazione; 
  b) per le spese in conto capitale i  termini  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 34-bis della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
prolungati di un ulteriore esercizio e quelli  di  cui  al  comma  4,
primo periodo,  del  medesimo  articolo  34-bis  sono  prolungati  di
ulteriori tre esercizi; 
  c) le disposizioni di cui all'articolo 30,  comma  2,  lettera  b),
della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  si  applicano  anche  alle
autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente e  a
quelle annuali. 
  2.  Al  fine  di  semplificare  e  accelerare   le   procedure   di
assegnazione di fondi nel corso della gestione, dalla data di entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  le
variazioni di bilancio di cui agli articoli 24, comma 5-bis, 27, 29 e
33, commi 4-ter e 4-sexies, della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,
sono disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato. ))