(( Art. 4 septies 
 
Disposizioni  in  materia  di  accelerazione  degli   interventi   di
  adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura  e  depurazione
  anche  al  fine  di  evitare  l'aggravamento  delle  procedure   di
  infrazione in corso. 
 
  1. Al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di  infrazione
in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181, al  Commissario  unico  di  cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
sono attribuiti compiti di coordinamento per la  realizzazione  degli
interventi funzionali  a  garantire  l'adeguamento  nel  minor  tempo
possibile alla normativa dell'Unione europea e superare  le  suddette
procedure di infrazione nonche'  tutte  le  procedure  di  infrazione
relative alle medesime problematiche. 
  2. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, i commissari di cui all'articolo 7,  comma  7,  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11  novembre  2014,  n.  164,  cessano  le
proprie funzioni. Il Commissario unico subentra in tutti  i  rapporti
giuridici attivi e passivi posti in essere. 
  3. Le regioni, avvalendosi dei rispettivi enti di governo d'ambito,
e i commissari straordinari di  cui  all'articolo  7,  comma  7,  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che  cessano  le
funzioni, trasmettono  al  Commissario  unico,  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e al  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello Stato  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, una dettagliata relazione in merito
a  tutte  le  misure  intraprese  e   programmate,   finalizzate   al
superamento  delle  procedure  di  infrazione  n.  2014/2059   e   n.
2017/2181, precisando, per  ciascun  agglomerato,  la  documentazione
progettuale  e  tecnica,  le  risorse   finanziarie   programmate   e
disponibili e le relative fonti. Entro i successivi sessanta  giorni,
il Commissario  unico,  sulla  base  di  tali  relazioni  e  comunque
avvalendosi dei competenti uffici regionali e degli enti  di  governo
d'ambito, provvede ad una  ricognizione  dei  piani  e  dei  progetti
esistenti inerenti agli interventi, ai fini  di  una  verifica  dello
stato di attuazione degli interventi,  effettuando  anche  una  prima
valutazione  in  merito  alle  risorse   finanziarie   effettivamente
disponibili, e ne da' comunicazione al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. 
  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, sono individuati gli interventi,  tra  quelli  per  cui  non
risulti gia' intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, per
i quali il Commissario unico assume il compito di soggetto attuatore.
Con il medesimo decreto  sono  individuate  le  risorse  finanziarie,
disponibili a legislazione vigente, necessarie anche al completamento
degli interventi funzionali  volti  a  garantire  l'adeguamento  alle
sentenze di condanna della Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea
pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il  10  aprile  2014
(causa  C-85/13).  Con  il  medesimo  decreto   le   competenze   del
Commissario unico possono essere estese anche  ad  altri  agglomerati
oggetto di ulteriori procedure di infrazione. Il decreto  di  cui  al
presente comma stabilisce  la  durata  e  gli  obiettivi  di  ciascun
incarico del  Commissario  unico  nonche'  la  dotazione  finanziaria
necessaria al raggiungimento degli obiettivi  assegnati  per  ciascun
incarico. 
  5. Sulla base di una specifica convenzione,  il  Commissario  unico
opera presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con sede presso il medesimo Ministero. 
  6. Ai fini dell'attuazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 5
dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, a seguito  del
provvedimento di revoca,  adottato  ai  sensi  dell'articolo  20  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  le  risorse
confluiscono direttamente nella contabilita' speciale del Commissario
con le modalita' di cui ai commi 7-bis e 7-ter  dell'articolo  7  del
citato decreto-legge n. 133 del 2014 e al Commissario  e'  attribuito
il compito di realizzare direttamente l'intervento. 
  7. All'articolo 2 del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152» sono inserite le  seguenti:  «,  o,  in  mancanza  di  questi
ultimi, alle regioni»; 
  b) al comma 9, al primo periodo, dopo le parole: «nell'ambito delle
aree di intervento» sono inserite le seguenti: «nonche'  del  gestore
del servizio idrico integrato territorialmente competente» e dopo  il
primo periodo e' inserito  il  seguente:  «Al  personale  di  cui  il
Commissario si avvale puo' essere riconosciuta la  corresponsione  di
compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel  limite  massimo
di 30 ore mensili effettivamente  svolte,  e  comunque  nel  rispetto
della disciplina in materia di orario di lavoro  di  cui  al  decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66.». 
  8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono alle attivita' di rispettiva competenza con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. ))