Art. 4 bis 
 
 
               Norme in materia di messa in sicurezza 
                       di edifici e territorio 
 
  1. Al fine di permettere il completamento della realizzazione degli
interventi di messa in sicurezza di edifici e territorio da parte dei
comuni, in relazione ai contributi per investimenti concessi nel 2018
ai comuni, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 859 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  ad
esclusione dei casi nei quali il mancato  rispetto  dei  termini  sia
stato determinato dall'instaurazione di un contenzioso in ordine alla
procedura posta in essere  dal  comune  ai  sensi  dei  commi  853  e
seguenti»; 
  b) dopo il comma 859 e' inserito il seguente: 
      «859-bis. Per  i  contributi  assegnati  per  l'anno  2018,  il
recupero di cui al comma 859 non si applica agli enti beneficiari del
medesimo contributo che hanno posto in essere, entro i termini di cui
al comma 857, le attivita'  preliminari  all'affidamento  dei  lavori
rilevabili attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 860,
a condizione che l'affidamento avvenga entro il 31 dicembre 2019». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  859,  della  legge  27
          dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di  previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2018-2020), come modificato dalla presente legge: 
                «859. Nel caso di  mancato  rispetto  dei  termini  e
          delle  condizioni  previsti  dai  commi  857  e   858,   il
          contributo e' recuperato dal Ministero dell'interno secondo
          le modalita' di cui ai commi 128 e 129  dell'art.  1  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad esclusione dei casi  nei
          quali il mancato rispetto dei termini sia stato determinato
          dall'instaurazione  di  un  contenzioso  in   ordine   alla
          procedura posta in essere dal comune ai sensi dei commi 853
          e seguenti.». 
              - Si riporta l'art. 1, commi 853, 854, 855,  856,  857,
          858, 860, 861, della citata legge 27 dicembre 2017 n. 205: 
                «853. Al fine di favorire gli  investimenti,  per  il
          triennio  2018-2020,  sono  assegnati  ai  comuni  che  non
          risultano beneficiare delle  risorse  di  cui  all'art.  1,
          comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, contributi
          per interventi riferiti  a  opere  pubbliche  di  messa  in
          sicurezza  degli  edifici  e  del  territorio,  nel  limite
          complessivo di 150 milioni di euro  per  l'anno  2018,  300
          milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di  euro  per
          l'anno  2020.  I  contributi  non  sono  assegnati  per  la
          realizzazione di opere integralmente  finanziate  da  altri
          soggetti. 
                In vigore dal 1° gennaio 2018 854. I comuni di cui al
          comma  853  comunicano  le  richieste  di   contributo   al
          Ministero dell'interno entro il termine perentorio  del  20
          febbraio 2018 per l'anno 2018, del 20  settembre  2018  per
          l'anno 2019 e del 20 settembre 2019  per  l'anno  2020.  La
          richiesta deve  contenere  le  informazioni  riferite  alla
          tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP)  e
          ad eventuali  forme  di  finanziamento  concesse  da  altri
          soggetti sulla stessa opera. La  mancanza  dell'indicazione
          di un CUP valido ovvero l'errata indicazione  in  relazione
          all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta
          l'esclusione dalla procedura. La  richiesta  di  contributo
          deve  riferirsi  ad  opere  inserite   in   uno   strumento
          programmatorio  e  ciascun   comune   non   puo'   chiedere
          contributi  di   importo   superiore   a   5.225.000   euro
          complessivi. 
                In vigore dal 1° gennaio 2018  855.  L'ammontare  del
          contributo attribuito  a  ciascun  comune  e'  determinato,
          entro il 31 marzo 2018 per l'anno 2018, il 31 ottobre  2018
          per l'anno 2019 e il 31 ottobre 2019 per l'anno  2020,  con
          decreto del Ministero  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora  l'entita'
          delle richieste pervenute superi l'ammontare delle  risorse
          disponibili, l'attribuzione  e'  effettuata  a  favore  dei
          comuni che presentano la minore  incidenza  dell'avanzo  di
          amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto
          alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1,
          2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto  dal  decreto
          legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,   risultanti   dai
          rendiconti   della   gestione   del   penultimo   esercizio
          precedente a quello di riferimento. 
                In vigore dal 1° gennaio 2018 
                856. Le informazioni di cui al comma 855 sono desunte
          dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
          allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale
          riassuntivo trasmessi ai sensi dell'art. 18, comma  2,  del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati
          delle   amministrazioni   pubbliche.    Sono    considerate
          esclusivamente le richieste  di  contributo  pervenute  dai
          comuni che, alla  data  di  presentazione  della  richiesta
          medesima,  hanno  trasmesso  alla  citata  banca   dati   i
          documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere  b)
          ed e), e  di  cui  all'art.  3  del  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 12  maggio  2016,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  122  del  26  maggio  2016,
          riferiti all'ultimo rendiconto  della  gestione  approvato.
          Nel caso di comuni per i quali sono sospesi  i  termini  ai
          sensi dell'art. 44, comma 3, del decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          dicembre 2016, n. 229, le  informazioni  di  cui  al  primo
          periodo  sono  desunte  dall'ultimo  certificato  di  conto
          consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno. 
                857. Il comune beneficiario del contributo di cui  al
          comma  853  e'  tenuto  ad  affidare  i   lavori   per   la
          realizzazione  delle  opere  pubbliche  entro   otto   mesi
          decorrenti dalla data di emanazione del decreto di  cui  al
          comma 855. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta
          sono  vincolati  fino  al  collaudo  ovvero  alla  regolare
          esecuzione di cui al comma 858  e  successivamente  possono
          essere  utilizzati  per  ulteriori  investimenti,  per   le
          medesime finalita' previste dal comma 853, a condizione che
          gli  stessi  vengano   impegnati   entro   il   30   giugno
          dell'esercizio successivo. 
                In vigore dal  1°  gennaio  2018  858.  I  contributi
          assegnati con il decreto di cui al comma 855  sono  erogati
          dal Ministero dell'interno ai comuni beneficiari per il  20
          per cento entro il 15 aprile 2018 per l'anno 2018, entro il
          28 febbraio 2019 per l'anno 2019 ed entro  il  28  febbraio
          2020 per l'anno 2020, per il  60  per  cento  entro  il  30
          novembre 2018 per l'anno 2018, entro il 31 maggio 2019  per
          l'anno 2019 ed entro il 31 maggio  2020  per  l'anno  2020,
          previa  verifica  dell'avvenuto  affidamento  dei   lavori,
          attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma  860,
          e per il restante 20  per  cento  previa  trasmissione,  al
          Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero
          del certificato di regolare  esecuzione  rilasciato  per  i
          lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del
          codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              (Omissis). 
                860. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui  ai
          commi da 853 a 859 e'  effettuato  dai  comuni  beneficiari
          attraverso il sistema previsto dal decreto  legislativo  29
          dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce
          "Contributo investimenti legge di bilancio 2018". 
                861. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con
          il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua
          un controllo a campione sulle opere pubbliche  oggetto  del
          contributo di cui al comma 853.».