Art. 4 ter 
 
 
             Commissario straordinario per la sicurezza 
                  del sistema idrico del Gran Sasso 
 
  1. Entro quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  il  Presidente   del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti sentito il  Presidente  della  regione  Abruzzo,  con
proprio decreto, nomina, fino al 31  dicembre  2021,  un  Commissario
straordinario del Governo, scelto tra persone,  anche  estranee  alla
pubblica  amministrazione,  di  comprovata  esperienza  gestionale  e
amministrativa, che non siano  in  una  situazione  di  conflitto  di
interessi, con  il  compito  di  sovraintendere  alla  progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione degli  interventi  indifferibili  ed
urgenti  volti  a  fronteggiare  la  situazione  di   grave   rischio
idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualita' delle  acque
e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso. 
  2.  Al  Commissario  straordinario  e'  attribuito   un   compenso,
determinato con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,  comma  3,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico
delle risorse di cui al comma 12. 
  3.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il   Commissario
straordinario si avvale di una struttura di supporto posta  alle  sue
dirette  dipendenze,  costituita  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di undici
unita' di personale, di cui una unita' di  livello  dirigenziale  non
generale e dieci unita' di personale non dirigenziale, scelto tra  il
personale delle amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1,
comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  con
esclusione     del     personale      docente,      educativo      ed
amministrativo-tecnico-ausiliario delle istituzioni  scolastiche.  Al
personale della struttura e' riconosciuto  il  trattamento  economico
accessorio corrisposto al personale dirigenziale e  non  dirigenziale
della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  nel  caso  in  cui  il
trattamento   economico    accessorio    di    provenienza    risulti
complessivamente inferiore.  Al  personale  non  dirigenziale  spetta
comunque  l'indennita'  di  amministrazione  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri. Nell'ambito  del  menzionato  contingente  di
personale non dirigenziale possono  essere  nominati  fino  a  cinque
esperti  o  consulenti,  scelti  anche  tra  soggetti  estranei  alla
pubblica amministrazione, in possesso di comprovata esperienza, anche
in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso e' definito con  provvedimento
del Commissario e comunque non e' superiore ad euro 48.000 annui. 
  4.  Il  personale  pubblico  della   struttura   commissariale   e'
collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo  o  altro  analogo
istituto  previsto   dai   rispettivi   ordinamenti.   All'atto   del
collocamento in fuori ruolo  e'  reso  indisponibile,  per  tutta  la
durata del collocamento in fuori ruolo,  un  numero  di  posti  nella
dotazione organica dell'amministrazione  di  provenienza  equivalente
dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico fondamentale
ed  accessorio   del   predetto   personale   e'   anticipato   dalle
amministrazioni di provenienza  e  corrisposto  secondo  le  seguenti
modalita': 
  a) le amministrazioni  statali  di  provenienza,  ivi  comprese  le
agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e
le universita', provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo,  al
pagamento   del   trattamento   economico    fondamentale,    nonche'
dell'indennita'   di   amministrazione.   Qualora   l'indennita'   di
amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il  personale
della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,   il   Commissario
straordinario  provvede  al  rimborso  delle  sole  somme   eccedenti
l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza; 
  b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di  cui  alla
lettera a) il trattamento economico fondamentale  e  l'indennita'  di
amministrazione   sono   a   carico   esclusivo    del    Commissario
straordinario; 
  c) ogni altro emolumento accessorio  e'  corrisposto  con  oneri  a
carico esclusivo del  Commissario  straordinario  il  quale  provvede
direttamente   ovvero   mediante   apposita   convenzione   con    le
amministrazioni   pubbliche   di   provenienza   ovvero   con   altra
amministrazione dello Stato o ente locale. 
  5.  Il  Commissario  straordinario  puo'  nominare,   con   proprio
provvedimento,  fino  a  due  sub-commissari,  il  cui  compenso   e'
determinato in misura non superiore a  quella  indicata  all'articolo
15, comma 3, del citato decreto-legge n. 98 del 2011.  L'incarico  di
sub-commissario  ha  durata  massima  non  superiore  a  quella   del
Commissario e nei limiti delle risorse individuate al comma 12. 
  6. La struttura commissariale cessa alla scadenza dell'incarico del
Commissario. 
  7.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il   Commissario
straordinario puo'  avvalersi,  sulla  base  di  appositi  protocolli
d'intesa,  di  personale  dell'ANAS  Spa  nei  limiti  delle  risorse
individuate al comma 12. 
  8. E'  costituita  una  Cabina  di  coordinamento,  presieduta  dal
Presidente della regione Abruzzo, con  compiti  di  comunicazione  ed
informazione nei confronti delle popolazioni interessate, nonche'  di
coordinamento tra  i  diversi  livelli  di  governo  coinvolti  e  di
verifica circa lo stato di avanzamento degli interventi di  messa  in
sicurezza  del  sistema  idrico  del  Gran  Sasso.   La   Cabina   di
coordinamento  e'  composta  dai  presidenti  delle   amministrazioni
provinciali di L'Aquila e Teramo, dai sindaci dei comuni di  L'Aquila
e Teramo,  da  due  rappresentanti  dell'Associazione  nazionale  dei
comuni italiani (ANCI), uno per la provincia di L'Aquila e uno per la
provincia di Teramo, dal presidente  del  Parco  nazionale  del  Gran
Sasso e dei Monti della Laga,  da  un  rappresentante  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministero dell'ambiente
e della tutela  del  territorio  e  del  mare  e  uno  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  nonche'  da  un
rappresentante, rispettivamente, per l'Azienda  sanitaria  locale  di
Teramo e per quella  di  L'Aquila.  Il  presidente  della  Cabina  di
coordinamento relaziona periodicamente al  Presidente  del  Consiglio
dei ministri. Per la partecipazione alla Cabina di coordinamento  non
spettano  gettoni  di  presenza,  indennita'  o  emolumenti  comunque
denominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico delle
amministrazioni di appartenenza. 
  9. Per la realizzazione dei lavori di completa messa  in  sicurezza
dell'acquifero del Gran  Sasso,  il  Commissario  straordinario  puo'
assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e  opera  in
deroga alle disposizioni di legge in materia di  contratti  pubblici,
fatto  salvo  il  rispetto   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza  all'Unione  europea.  Con  decreto  del   Ministro
dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
individuate speciali misure amministrative di semplificazione per  il
rilascio  della  documentazione  antimafia,  anche  in  deroga   alle
relative norme. 
  10. Per la specificita'  del  sistema  di  captazione  delle  acque
drenate a tergo delle gallerie autostradali del Traforo  autostradale
del Gran Sasso e all'interno dei laboratori  dell'Istituto  nazionale
di  fisica  nucleare  (INFN),  al  fine  di   garantire   la   tutela
dell'acquifero del Gran Sasso e l'uso potabile della  risorsa  idrica
captata dallo stesso, contemperando  la  coesistenza  e  la  regolare
conduzione delle gallerie autostradali e dei laboratori  stessi,  non
si applica, relativamente alle captazioni idropotabili delle gallerie
stesse, lato Teramo e L'Aquila, l'articolo 94, comma 3,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  relativamente  alla  previsione
secondo  cui  la  zona  di  tutela  assoluta  deve   essere   adibita
esclusivamente a opere di captazione o presa e ad  infrastrutture  di
servizio. La protezione dei punti di captazione deve essere garantita
dall'esecuzione degli interventi di messa  in  sicurezza  determinati
dall'attivita' del Commissario straordinario cui compete altresi'  la
messa  in  sicurezza   delle   infrastrutture   quali   le   gallerie
autostradali e i laboratori. Nelle zone di rispetto delle  captazioni
idropotabili  delle  gallerie  autostradali,  individuate  ai   sensi
dell'articolo 94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, sono consentiti gli interventi di raccolta, trasporto e recupero
di rifiuti prodotti a seguito degli interventi di messa in  sicurezza
come determinati dall'attivita'  del  Commissario  straordinario.  La
messa in sicurezza delle attivita' preesistenti,  quali  le  gallerie
autostradali  e  i  laboratori,   e'   garantita   dagli   interventi
determinati dal Commissario straordinario. 
  11. Per  la  realizzazione  degli  interventi  urgenti  di  cui  al
presente articolo e' autorizzata l'apertura di apposita  contabilita'
speciale  intestata  al  Commissario   straordinario,   sulla   quale
confluiscono le risorse pubbliche all'uopo  destinate  o  risorse  di
altra natura. 
  12. Agli oneri derivanti dalla  costituzione  e  dal  funzionamento
della struttura di supporto di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e  7  provvede
il Commissario straordinario nel  limite  delle  risorse  disponibili
nella contabilita' speciale. A tal fine e' autorizzata  la  spesa  di
complessivi euro 700.000 per l'anno 2019  e  di  euro  1.400.000  per
ciascuno degli anni 2020 e 2021. 
  13. Per la definizione dei progetti e per  la  realizzazione  degli
interventi strutturali di completa messa in sicurezza  dell'acquifero
del Gran Sasso e del sistema di captazione delle  acque  potabili,  i
cui oneri sono stati stimati  dai  rispettivi  quadri  economici,  e'
autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2019,  50  milioni
per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021. 
  14. Agli atti  del  Commissario  straordinario  si  applicano,  ove
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
15 dicembre 2016, n. 229. 
  15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20,7  milioni
di euro per l'anno 2019, a 51,4 milioni di euro per l'anno 2020  e  a
51,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede: 
  a) quanto a 0,7 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,4 milioni  di
euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del  fondo  di
cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009,  n.
196,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  b)  quanto  a  1,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno  2019,  50  milioni  di
euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno  2021,  mediante
corrispondente   utilizzo   dell'autorizzazione   di   spesa   recata
dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  da
imputare sulla quota parte del fondo attribuita  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti per euro 18 milioni per  l'anno  2019,
45 milioni per l'anno 2020 e 43 milioni per l'anno 2021 e sulla quota
parte   del   fondo   attribuita   al   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per euro 2 milioni per l'anno  2019,
5 milioni per l'anno 2020 e 7 milioni per l'anno 2021. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  l'art.  15,  commi  2  e  3,  del  citato
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98: 
                «Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
          di   razionalizzazione   dell'attivita'   dei    commissari
          straordinari). - (Omissis). 
                2. Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento  degli
          specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
          nomina e di rafforzare i poteri di  vigilanza  e  controllo
          stabiliti  dalla  legislazione  di  settore,  i  commissari
          straordinari nominati ai  sensi  degli  articoli  11  della
          legge 23 agosto 1988,  n.  400,  20  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio
          2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          agosto 2010, n. 129, e i commissari  e  sub  commissari  ad
          acta nominati ai sensi dell'art.  4  del  decreto-legge  1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n.  222,  possono  essere  in  ogni
          tempo revocati con le medesime modalita'  previste  per  la
          nomina. Al commissario o sub  commissario  revocato  spetta
          soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'
          effettivamente svolta. 
                3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il  compenso  dei
          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto
          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,
          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi
          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non
          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima
          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini
          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per
          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti
          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del
          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno
          erariale.». 
              - Si riporta l'art. 1, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165 (Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
          alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione (Art.  1
          del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art.  1  del
          D.Lgs n. 80 del 1998)). - 1. Le disposizioni  del  presente
          decreto disciplinano  l'organizzazione  degli  uffici  e  i
          rapporti di lavoro  e  di  impiego  alle  dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche,  tenuto  conto  delle  autonomie
          locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
          nel rispetto dell'art. 97, comma primo, della Costituzione,
          al fine di: 
                  a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
                  b) razionalizzare il  costo  del  lavoro  pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
                  c)  realizzare  la  migliore  utilizzazione   delle
          risorse umane nelle pubbliche amministrazioni,  assicurando
          la formazione e lo sviluppo professionale  dei  dipendenti,
          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
          discriminazione e di violenza morale o psichica. 
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
                3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
          principi  fondamentali  ai  sensi   dell'art.   117   della
          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono
          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi
          ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della  legge
          23 ottobre 1992, n.  421,  e  successive  modificazioni,  e
          dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,  e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  costituiscono
          altresi', per le  Regioni  a  statuto  speciale  e  per  le
          Province  autonome  di   Trento   e   di   Bolzano,   norme
          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
          Repubblica.». 
              - Si riporta l'art. 7, del citato  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art. 7 (Gestione delle risorse  umane  (Art.  7  del
          D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del
          D.Lgs n. 546 del 1993 e  poi  modificato  dall'art.  3  del
          D.Lgs n. 387 del 1998)). - 1. Le pubbliche  amministrazioni
          garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne
          e l'assenza di ogni forma  di  discriminazione,  diretta  e
          indiretta, relativa al genere,  all'eta',  all'orientamento
          sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita',
          alla religione o alla lingua, nell'accesso al  lavoro,  nel
          trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella  formazione
          professionale,  nelle  promozioni  e  nella  sicurezza  sul
          lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono  altresi'
          un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo
          e si impegnano a rilevare, contrastare  ed  eliminare  ogni
          forma di violenza morale o psichica al proprio interno. 
                2.  Le  amministrazioni  pubbliche  garantiscono   la
          liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale  nello
          svolgimento  dell'attivita'  didattica,  scientifica  e  di
          ricerca. 
                3. Le amministrazioni pubbliche  individuano  criteri
          certi di priorita' nell'impiego flessibile  del  personale,
          purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
          lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
          personale, sociale e familiare e dei  dipendenti  impegnati
          in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
          1991, n. 266. 
                4. Le amministrazioni pubbliche curano la  formazione
          e l'aggiornamento del personale, ivi  compreso  quello  con
          qualifiche dirigenziali, garantendo altresi'  l'adeguamento
          dei  programmi  formativi,  al  fine  di  contribuire  allo
          sviluppo   della   cultura   di   genere   della   pubblica
          amministrazione. 
                5. Le amministrazioni pubbliche non  possono  erogare
          trattamenti economici accessori che non corrispondano  alle
          prestazioni effettivamente rese. 
                5-bis.  E'   fatto   divieto   alle   amministrazioni
          pubbliche di stipulare contratti di collaborazione  che  si
          concretano  in   prestazioni   di   lavoro   esclusivamente
          personali, continuative e le cui  modalita'  di  esecuzione
          siano organizzate dal committente anche con riferimento  ai
          tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere  in
          violazione del presente  comma  sono  nulli  e  determinano
          responsabilita'  erariale.  I  dirigenti  che  operano   in
          violazione delle  disposizioni  del  presente  comma  sono,
          altresi', responsabili ai sensi dell'art. 21 e ad essi  non
          puo' essere erogata la  retribuzione  di  risultato.  Resta
          fermo che la disposizione di cui all'art. 2, comma  1,  del
          decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non  si  applica
          alle pubbliche amministrazioni. 
                6. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  5-bis,
          per specifiche esigenze cui  non  possono  far  fronte  con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire   esclusivamente   incarichi   individuali,   con
          contratti di lavoro autonomo, ad esperti di  particolare  e
          comprovata   specializzazione   anche   universitaria,   in
          presenza dei seguenti presupposti di legittimita': 
                  a) l'oggetto della prestazione  deve  corrispondere
          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento
          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti
          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le
          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; 
                  b)  l'amministrazione  deve  avere  preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
                  c) la prestazione deve essere di natura  temporanea
          e  altamente  qualificata;  non  e'  ammesso  il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico; 
                  d)  devono   essere   preventivamente   determinati
          durata, oggetto e compenso della collaborazione. 
                Si   prescinde   dal   requisito   della   comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  per  attivita'  che  debbano
          essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
          con  soggetti  che  operino  nel  campo  dell'arte,   dello
          spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o   dell'attivita'
          informatica nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e
          di ricerca, per i  servizi  di  orientamento,  compreso  il
          collocamento, e di certificazione dei contratti  di  lavoro
          di cui al decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,
          purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
          pubblica, ferma restando  la  necessita'  di  accertare  la
          maturata esperienza nel settore. 
                Il ricorso ai contratti di cui al presente comma  per
          lo svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o  l'utilizzo  dei
          soggetti  incaricati  ai  sensi  del  medesimo  comma  come
          lavoratori  subordinati   e'   causa   di   responsabilita'
          amministrativa  per  il  dirigente  che  ha   stipulato   i
          contratti. Il secondo periodo dell'art.  1,  comma  9,  del
          decreto-legge  12  luglio  2004,  n.  168  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e'
          soppresso. Si applicano le disposizioni previste  dall'art.
          36, comma 3, del presente decreto e, in caso di  violazione
          delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando
          il divieto di costituzione di rapporti di  lavoro  a  tempo
          indeterminato, si applica quanto previsto dal  citato  art.
          36, comma 5-quater. 
                6-bis. Le amministrazioni  pubbliche  disciplinano  e
          rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,  procedure
          comparative  per  il  conferimento   degli   incarichi   di
          collaborazione. 
                6-ter. I regolamenti di cui all'art.  110,  comma  6,
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. 
                6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis  e
          6-ter  non  si  applicano  ai  componenti  degli  organismi
          indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 del  decreto
          legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150  e  dei  nuclei  di
          valutazione,  nonche'  degli  organismi  operanti  per   le
          finalita' di cui all' art.  1,  comma  5,  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144. 
                6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
          previste per gli enti pubblici di ricerca dall'art. 14  del
          decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.». 
              - Si riporta l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio
          1997  n.   127   (Misure   urgenti   per   lo   snellimento
          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di
          decisione e di controllo): 
                «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni  in  materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - (Omissis). 
                14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni  di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 94, commi 3 e 4, del citato decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
                «Art. 94 (Disciplina delle aree di salvaguardia delle
          acque  superficiali  e  sotterranee  destinate  al  consumo
          umano). - (Omissis). 
                3. La zona di tutela assoluta e' costituita dall'area
          immediatamente circostante  le  captazioni  o  derivazioni:
          essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le
          acque superficiali,  deve  avere  un'estensione  di  almeno
          dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve  essere
          adeguatamente protetta e dev'essere adibita  esclusivamente
          a opere di  captazione  o  presa  e  ad  infrastrutture  di
          servizio. 
                4. La zona di rispetto e' costituita  dalla  porzione
          di territorio circostante la zona  di  tutela  assoluta  da
          sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da  tutelare
          qualitativamente  e  quantitativamente  la  risorsa  idrica
          captata  e  puo'  essere  suddivisa  in  zona  di  rispetto
          ristretta e zona di rispetto allargata, in  relazione  alla
          tipologia  dell'opera  di  presa  o   captazione   e   alla
          situazione  locale  di  vulnerabilita'  e   rischio   della
          risorsa.  In  particolare,  nella  zona  di  rispetto  sono
          vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo
          svolgimento delle seguenti attivita': 
                  a) dispersione di fanghi e acque reflue,  anche  se
          depurati; 
                  b) accumulo di  concimi  chimici,  fertilizzanti  o
          pesticidi; 
                  c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti  o
          pesticidi,  salvo  che  l'impiego  di  tali  sostanze   sia
          effettuato sulla base delle indicazioni  di  uno  specifico
          piano di utilizzazione che tenga  conto  della  natura  dei
          suoli,   delle   colture   compatibili,   delle    tecniche
          agronomiche impiegate e della vulnerabilita' delle  risorse
          idriche; 
                  d) dispersione nel sottosuolo di  acque  meteoriche
          proveniente da piazzali e strade; 
                  e) aree cimiteriali; 
                  f)  apertura  di  cave  che   possono   essere   in
          connessione con la falda; 
                  g) apertura di pozzi ad  eccezione  di  quelli  che
          estraggono acque destinate al consumo  umano  e  di  quelli
          finalizzati  alla  variazione   dell'estrazione   ed   alla
          protezione delle caratteristiche  quali-quantitative  della
          risorsa idrica; 
                  h) gestione di rifiuti; 
                  i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze  chimiche
          pericolose e sostanze radioattive; 
                  l) centri di raccolta, demolizione  e  rottamazione
          di autoveicoli; 
                  m) pozzi perdenti; 
                  n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda  i
          170  chilogrammi  per  ettaro  di  azoto   presente   negli
          effluenti,  al  netto  delle  perdite   di   stoccaggio   e
          distribuzione.  E'  comunque  vietata  la  stabulazione  di
          bestiame nella zona di rispetto ristretta. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 36, del  decreto-legge  17  ottobre
          2016 n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni
          colpite dagli eventi sismici  del  2016),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229: 
                «Art. 36 (Disposizioni in materia di trasparenza e di
          pubblicita'  degli  atti).  -  1.  Tutti   gli   atti   del
          Commissario straordinario relativi a nomine e  designazioni
          di  collaboratori  e   consulenti,   alla   predisposizione
          dell'elenco speciale di cui all'art. 34, comma  1,  nonche'
          alle relative iscrizioni ed esclusioni, alla programmazione
          di  lavori,  opere,  servizi  e  forniture,  nonche'   alle
          procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
          forniture, lavori e opere ed alle erogazioni e  concessioni
          di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata,  ove
          non considerati riservati ai  sensi  dell'art.  112  ovvero
          secretati ai sensi dell'art. 162 del decreto legislativo 18
          aprile 2016, n. 50, sono pubblicati e aggiornati  sul  sito
          istituzionale  del   commissariato   straordinario,   nella
          sezione "Amministrazione trasparente" e sono soggetti  alla
          disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.
          33 e successive modificazioni. Nella  medesima  sezione,  e
          sempre ai sensi e per  gli  effetti  del  predetto  decreto
          legislativo n. 33 del 2013, sono  altresi'  pubblicati  gli
          ulteriori atti indicati all'art. 29, comma 1,  del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016.». 
              - Si riporta  l'art.  34-ter,  della  citata  legge  31
          dicembre 2009, n. 196: 
                «Art. 34-ter (Accertamento e  riaccertamento  annuale
          dei   residui   passivi).   -   1.   Decorso   il   termine
          dell'esercizio finanziario, per ogni unita'  elementare  di
          bilancio, con  decreto  ministeriale  da  registrarsi  alla
          Corte dei conti, e' determinata la somma da conservarsi  in
          conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto.
          In apposito allegato  al  decreto  medesimo  sono  altresi'
          individuate le somme relative a spese pluriennali in  conto
          capitale non a carattere permanente da eliminare dal  conto
          dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza
          degli esercizi successivi ai sensi dell'art. 30,  comma  2,
          terzo   periodo,   riferibili   ad   esercizi    precedenti
          all'esercizio scaduto. In apposito allegato  al  Rendiconto
          generale dello Stato sono elencate, distintamente per  anno
          di iscrizione in bilancio, le somme relative al  precedente
          periodo eliminate dal  conto  dei  residui  da  reiscrivere
          nella competenza degli esercizi successivi, sui  pertinenti
          programmi, con legge di bilancio. 
                2. Ai fini  dell'adozione  del  predetto  decreto  le
          amministrazioni competenti verificano la sussistenza  delle
          ragioni  del   mantenimento   in   bilancio   dei   residui
          provenienti   dagli   anni   precedenti   a    quello    di
          consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici  centrali
          di bilancio le somme da conservare e  quelle  da  eliminare
          per economia e per perenzione amministrativa. 
                3. Gli uffici di controllo  verificano  le  somme  da
          conservarsi nel conto dei residui  per  impegni  riferibili
          all'esercizio scaduto e quelle da eliminare  ai  sensi  dei
          commi precedenti al  fine  della  predisposizione,  a  cura
          dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1. 
                4. Contestualmente all'accertamento di cui  comma  2,
          nell'ambito del  processo  di  definizione  del  Rendiconto
          generale dello Stato ed entro i  termini  previsti  per  la
          predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
          Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento  della
          sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto  del
          patrimonio  dello  Stato  in  corrispondenza   di   residui
          perenti, esistenti alla  data  del  31  dicembre  dell'anno
          precedente, ai fini della  verifica  della  permanenza  dei
          presupposti indicati all'art. 34, comma 2, della  legge  n.
          196 del 2009. 
                5. In esito al riaccertamento di cui al comma  4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al
          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al
          periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o
          in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza  con
          gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su  appositi
          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate.». 
              - Si riporta l' art. 1, comma 95, della citata legge 30
          dicembre 2018, n. 145: 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
                95.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire con una dotazione di  740  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno  2020,  di
          1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300  milioni
          di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033. 
                (Omissis).».