Art. 4 quinquies 
 
 
                     Misure per l'accelerazione 
               degli interventi di edilizia sanitaria 
 
  1. Al fine di  assicurare  la  tempestiva  realizzazione  dei  soli
interventi del programma di investimenti del patrimonio strutturale e
tecnologico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo  20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, previsti negli accordi di programma
sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento  e  di
Bolzano, ai sensi dell'articolo  5-bis  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo  2  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662, che siano ritenuti prioritari e per i quali non risulti
presentata la relativa richiesta di ammissione al finanziamento entro
ventiquattro  mesi  dalla  sottoscrizione  dell'accordo  stesso,   il
Ministro  della  salute,  con  proprio  decreto  ricognitivo,  previa
valutazione del relativo stato di attuazione in  contraddittorio  con
la  regione  o  la  provincia   autonoma   interessata,   assegna   a
quest'ultima un termine congruo, anche in deroga  a  quello  previsto
dall'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
provvedere all'ammissione a finanziamento. 
  2. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del  comma  1,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro
della salute, sentiti la regione o la provincia autonoma interessata,
il Ministro per gli affari regionali e le  autonomie  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, dispone la nomina  di  un  Commissario
straordinario  per  la  realizzazione  dell'intervento,   individuato
nell'ambito dei ruoli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato,
anche della carriera prefettizia, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Gli oneri per il compenso o eventuali  altri  oneri
di supporto tecnico al Commissario straordinario sono posti a  carico
dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare.  Il
compenso del Commissario e'  stabilito  in  misura  non  superiore  a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio
2011, n. 98, convertito con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111. 
  3. Il finanziamento, erogato dal Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per stati di avanzamento lavori, affluisce su apposito  conto
corrente di tesoreria intestato alla regione interessata  e  dedicato
all'edilizia sanitaria sul quale il Commissario  straordinario  opera
in qualita' di Commissario ad acta. 
  4. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi  di  cui  al
presente  articolo,  il  Commissario  straordinario  puo'  avvalersi,
previa convenzione, di Invitalia Spa quale centrale  di  committenza,
nei  limiti  delle  risorse  previste  nei  quadri  economici   degli
interventi da realizzare  o  completare  e  comunque  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, per gli  interventi
ammessi al finanziamento per  i  quali,  entro  diciotto  mesi  dalla
relativa comunicazione alla regione o provincia  autonoma,  gli  enti
attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori  e  sia
inutilmente scaduto il termine di proroga eventualmente assegnato  ai
sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 23  dicembre  2005,  n.
266, che siano ritenuti prioritari, il  Ministro  della  salute,  con
proprio decreto ricognitivo, previa valutazione del relativo stato di
attuazione in contraddittorio con la regione o la provincia  autonoma
interessata, assegna a quest'ultima un termine congruo per addivenire
all'aggiudicazione. Decorso  inutilmente  il  termine  assegnato,  si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3,  4,  6,  8  e  9  del
presente articolo. 
  6. Agli interventi di cui ai commi  1  e  5  non  si  applicano  le
disposizioni per la risoluzione degli accordi previste  dall'articolo
1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
  7. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al
comma 1 decorrono dalla data di inizio dell'annualita' di riferimento
prevista dagli accordi medesimi per ciascun intervento. 
  8. Per gli interventi di cui al presente articolo si  applicano  in
quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2,  3
e 4, del presente decreto. 
  9. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie, sono stabiliti i termini, le modalita',  le
tempistiche, l'eventuale supporto tecnico  e  le  attivita'  connesse
alla realizzazione dell'opera. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 20, della legge 11 marzo  1988,  n.
          67 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988): 
                «Art. 20. - 1.  E'  autorizzata  l'esecuzione  di  un
          programma  pluriennale  di   interventi   in   materia   di
          ristrutturazione edilizia e di  ammodernamento  tecnologico
          del patrimonio sanitario pubblico  e  di  realizzazione  di
          residenze per anziani e soggetti  non  autosufficienti  per
          l'importo  complessivo  di  28   miliardi   di   euro.   Al
          finanziamento  degli  interventi   si   provvede   mediante
          operazioni di mutuo che le regioni e le  province  autonome
          di Trento e Bolzano sono  autorizzate  ad  effettuare,  nel
          limite del 95 per cento della spesa ammissibile  risultante
          dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e  prestiti
          e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
          secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
          Ministro del tesoro, di  concerto  con  il  Ministro  della
          sanita'. 
                2. Il Ministro della sanita',  sentito  il  Consiglio
          sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione  costituito
          da tecnici di economia  sanitaria,  edilizia  e  tecnologia
          ospedaliera e di funzioni  medico-sanitarie,  da  istituire
          con proprio decreto, definisce con altro  proprio  decreto,
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, i criteri generali  per  la  programmazione
          degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
          obiettivi di massima: 
                  a) riequilibrio territoriale  delle  strutture,  al
          fine di garantire una idonea capacita' di posti letto anche
          in quelle regioni del Mezzogiorno  dove  le  strutture  non
          sono in grado di soddisfare le domande di ricovero; 
                  b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto  a
          piu' elevato degrado strutturale; 
                  c) ristrutturazione del  30  per  cento  dei  posti
          letto  che  presentano  carenze  strutturali  e  funzionali
          suscettibili di integrale recupero con adeguate  misure  di
          riadattamento; 
                  d) conservazione in efficienza del restante 50  per
          cento dei posti letto, la  cui  funzionalita'  e'  ritenuta
          sufficiente; 
                  e)   completamento   della   rete    dei    presidi
          poliambulatoriali extraospedalieri  ed  ospedalieri  diurni
          con contemporaneo intervento  su  quelli  ubicati  in  sede
          ospedaliera secondo le specificazioni di cui  alle  lettere
          a), b), c); 
                  f) realizzazione  di  140.000  posti  in  strutture
          residenziali, per anziani che non possono essere  assistiti
          a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e  che
          richiedono  trattamenti  continui.   Tali   strutture,   di
          dimensioni  adeguate  all'ambiente  secondo  standards  che
          saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre
          1978,  n.  833,  devono  essere  integrate  con  i  servizi
          sanitari e  sociali  di  distretto  e  con  istituzioni  di
          ricovero e cura in grado di provvedere al  riequilibrio  di
          condizioni deteriorate.  Dette  strutture,  sulla  base  di
          standards  dimensionali,  possono  essere  ricavate   anche
          presso aree e spazi resi  disponibili  dalla  riduzione  di
          posti-letto ospedalieri; 
                  g)  adeguamento  alle  norme  di  sicurezza   degli
          impianti delle strutture sanitarie; 
                  h)  potenziamento  delle  strutture  preposte  alla
          prevenzione con particolare riferimento  ai  laboratori  di
          igiene  e  profilassi   e   ai   presidi   multizonali   di
          prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali  ed
          alle strutture di sanita' pubblica veterinaria; 
                  i)  conservazione   all'uso   pubblico   dei   beni
          dismessi, il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna  regione
          o provincia autonoma con propria determinazione. 
                3. Il secondo decreto di cui  al  comma  2  definisce
          modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
          medesimo   settore   dell'edilizia   sanitaria   effettuati
          dall'Agenzia   per   gli   interventi   straordinari    nel
          Mezzogiorno,  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,  dalle
          universita'   nell'ambito    dell'edilizia    universitaria
          ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni,  anche  a
          valere sulle risorse del Fondo investimenti  e  occupazione
          (FIO). 
                4. Le regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano   predispongono,   entro   quattro    mesi    dalla
          pubblicazione del decreto di cui al comma 3,  il  programma
          degli interventi di cui chiedono il  finanziamento  con  la
          specificazione dei progetti da realizzare. Sulla  base  dei
          programmi  regionali  o  provinciali,  il  Ministro   della
          sanita'  predispone  il  programma  nazionale   che   viene
          sottoposto all'approvazione del CIPE. 
                5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al  comma
          2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano possono  contrarre
          nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla  scadenza
          dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il  programma
          nazionale  di  cui  al  comma  medesimo.  Per  il  triennio
          1988-1990 il limite massimo  complessivo  dei  mutui  resta
          determinato in lire 10.000 miliardi,  in  ragione  di  lire
          3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire  3.500  miliardi  per
          ciascuno degli anni  1989  e  1990.  Le  stesse  regioni  e
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  presentano  in
          successione temporale i progetti suscettibili di  immediata
          realizzazione. 
                5-bis. Dalla data del 30 novembre  1993,  i  progetti
          attuativi del programma di cui al  comma  5,  con  la  sola
          esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE  e  di  quelli
          gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
          per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
          per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
          presentati dagli enti di cui all'art. 4,  comma  15,  della
          legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  sono  approvati   dai
          competenti organi  regionali,  i  quali  accertano  che  la
          progettazione  esecutiva,   ivi   compresa   quella   delle
          Universita' degli studi con policlinici a gestione  diretta
          nonche' degli istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico di loro competenza territoriale,  sia  completa
          di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella  sua
          completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
          necessari  per  l'esecuzione  dell'opera;  essi   accertano
          altresi' la conformita' dei progetti esecutivi  agli  studi
          di fattibilita'  approvati  dal  Ministero  della  sanita'.
          Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di  interventi,
          i competenti organi regionali verificano  la  coerenza  con
          l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
          autonome e gli enti di cui  all'art.  4,  comma  15,  della
          legge 30 dicembre 1991, n.  412,  presentano  al  CIPE,  in
          successione temporale, istanza  per  il  finanziamento  dei
          progetti, corredata dai provvedimenti della  loro  avvenuta
          approvazione, da un programma temporale  di  realizzazione,
          dalla dichiarazione che  essi  sono  redatti  nel  rispetto
          delle  normative  nazionali  e  regionali  sugli  standards
          ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria  e  che
          sono dotati di copertura per l'intero progetto o per  parti
          funzionali dello stesso. 
                6. L'onere di ammortamento dei  mutui  e'  assunto  a
          carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello  stato
          di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di  lire
          330 miliardi per l'anno 1989 e di  lire  715  miliardi  per
          l'anno 1990. 
                7. Il  limite  di  eta'  per  l'accesso  ai  concorsi
          banditi dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
          personale laureato  che  partecipi  a  concorsi  del  ruolo
          sanitario, a  38  anni,  per  un  periodo  di  tre  anni  a
          decorrere dal 1° gennaio 1988.». 
              - Si riporta l'art. 5-bis, del decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
          sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
          n. 421): 
                «Art.    5-bis    (Ristrutturazione    edilizia     e
          ammodernamento tecnologico). - 1. Nell'ambito dei programmi
          regionali per la realizzazione  degli  interventi  previsti
          dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministero
          della sanita' puo' stipulare, di concerto con il  Ministero
          del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e  nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie,
          iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci  regionali,
          accordi di programma con le regioni e  con  altri  soggetti
          pubblici  interessati  aventi  ad   oggetto   la   relativa
          copertura   finanziaria   nell'arco    pluriennale    degli
          interventi,   l'accelerazione   delle   procedure   e    la
          realizzazione  di  opere,  con  particolare  riguardo  alla
          qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie. 
                2. Gli accordi di  programma  previsti  dal  comma  1
          disciplinano altresi' le  funzioni  di  monitoraggio  e  di
          vigilanza demandate al Ministero della sanita', i  rapporti
          finanziari fra  i  soggetti  partecipanti  all'accordo,  le
          modalita'  di  erogazione  dei  finanziamenti  statali,  le
          modalita' di partecipazione  finanziaria  delle  regioni  e
          degli altri  soggetti  pubblici  interessati,  nonche'  gli
          eventuali   apporti   degli    enti    pubblici    preposti
          all'attuazione. 
                3. In  caso  di  mancata  attivazione  del  programma
          oggetto dell'accordo entro i termini previsti dal  medesimo
          programma,  la   copertura   finanziaria   assicurata   dal
          Ministero della sanita' viene riprogrammata e  riassegnata,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le  province  autonome,  in  favore  di
          altre regioni o enti pubblici interessati al  programma  di
          investimenti, tenuto conto della capacita' di  spesa  e  di
          immediato utilizzo delle risorse da parte dei medesimi.». 
              - L'art. 2,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662
          (Misure  di  razionalizzazione  della  finanza   pubblica),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre  1996,  n.
          303, S.O., reca «Misure in materia di servizi  di  pubblica
          utilita'  e  per  il  sostegno  dell'occupazione  e   dello
          sviluppo.». 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  310,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2006): 
                «310. Al fine di razionalizzare l'utilizzazione delle
          risorse  per  l'attuazione  del   programma   di   edilizia
          sanitaria di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988,  n.
          67, e successive modificazioni, gli  accordi  di  programma
          sottoscritti dalle regioni e  dalle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 5-bis  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni, e dell'art. 2 della legge 23 dicembre  1996,
          n.  662,  decorsi  trenta  mesi  dalla  sottoscrizione,  si
          intendono risolti, limitatamente alla parte  relativa  agli
          interventi per i quali la relativa richiesta di  ammissione
          al finanziamento non risulti presentata al Ministero  della
          salute entro tale periodo  temporale,  con  la  conseguente
          revoca dei corrispondenti impegni  di  spesa.  La  presente
          disposizione si applica anche alla parte degli  accordi  di
          programma relativa agli interventi per i quali  la  domanda
          di  ammissione  al  finanziamento  risulti  presentata,  ma
          valutata non ammissibile al finanziamento  entro  trentasei
          mesi dalla sottoscrizione degli accordi  medesimi,  nonche'
          alla parte degli accordi relativa agli  interventi  ammessi
          al finanziamento per i quali,  entro  diciotto  mesi  dalla
          relativa comunicazione alla regione o  provincia  autonoma,
          gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione
          dei lavori, salvo proroga autorizzata dal  Ministero  della
          salute. Per gli  accordi  aventi  sviluppo  pluriennale,  i
          termini di cui al presente comma  si  intendono  decorrenti
          dalla  data  di  inizio  dell'annualita'   di   riferimento
          prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.». 
              - Si riporta l'art. 15, del decreto-legge 6 luglio 2011
          n.  98  (Disposizioni  urgenti   per   la   stabilizzazione
          finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          luglio 2011, n. 111: 
                «Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
          di   razionalizzazione   dell'attivita'   dei    commissari
          straordinari). - 1.  Fatta  salva  la  disciplina  speciale
          vigente per determinate categorie di enti pubblici,  quando
          la situazione economica, finanziaria e patrimoniale  di  un
          ente sottoposto alla vigilanza  dello  Stato  raggiunga  un
          livello di criticita' tale  da  non  potere  assicurare  la
          sostenibilita'    e    l'assolvimento    delle     funzioni
          indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare  fronte
          ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con
          decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  l'ente   e'   posto   in
          liquidazione  coatta  amministrativa;  i  relativi   organi
          decadono ed e'  nominato  un  commissario.  Il  commissario
          provvede alla liquidazione dell'ente, non procede  a  nuove
          assunzioni, neanche per la  sostituzione  di  personale  in
          posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione  dei
          debiti esclusivamente nei limiti delle risorse  disponibili
          alla data  della  liquidazione  ovvero  di  quelle  che  si
          ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente;  ogni
          atto adottato o contratto sottoscritto in deroga  a  quanto
          previsto nel presente  periodo  e'  nullo.  L'incarico  del
          commissario non puo' eccedere la durata di tre anni e  puo'
          essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per
          un periodo massimo di due anni. Decorso  tale  periodo,  le
          residue attivita' liquidatorie continuano ad essere  svolte
          dal Ministero vigilante ai sensi della  normativa  vigente.
          Le  funzioni,  i  compiti   ed   il   personale   a   tempo
          indeterminato  dell'ente  sono  allocati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro   vigilante,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante,  in
          altra  pubblica  amministrazione,  ovvero  in  una  agenzia
          costituita ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo  n.
          300 del 1999, con la conseguente  attribuzione  di  risorse
          finanziarie  comunque  non  superiori   alla   misura   del
          contributo statale gia' erogato  in  favore  dell'ente.  Il
          personale  trasferito  mantiene  il  trattamento  economico
          fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e
          continuative,  corrisposto  al  momento  del  trasferimento
          nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in  cui  il
          predetto  trattamento  economico   risulti   piu'   elevato
          rispetto a quello previsto e' attribuito per la  differenza
          un assegno  ad  personam  riassorbibile  con  i  successivi
          miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.  Con
          lo stesso  decreto  e'  stabilita  un'apposita  tabella  di
          corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni  economiche
          del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma
          non si applicano agli enti territoriali ed  agli  enti  del
          servizio sanitario nazionale. 
                1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in
          cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza  dello
          Stato  non  sia  deliberato  nel  termine  stabilito  dalla
          normativa  vigente,  ovvero  presenti  una  situazione   di
          disavanzo di competenza per  due  esercizi  consecutivi,  i
          relativi organi, ad eccezione del collegio dei  revisori  o
          sindacale, decadono ed e' nominato un  commissario  con  le
          modalita' previste dal citato comma 1; se  l'ente  e'  gia'
          commissariato,  si  procede  alla  nomina   di   un   nuovo
          commissario.  Il  commissario  approva  il  bilancio,   ove
          necessario, e adotta le misure necessarie  per  ristabilire
          l'equilibrio finanziario dell'ente;  quando  cio'  non  sia
          possibile, il commissario chiede che l'ente  sia  posto  in
          liquidazione coatta amministrativa ai sensi  del  comma  1.
          Nell'ambito delle misure di cui al  precedente  periodo  il
          commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'art. 72,
          comma  11,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n   112,
          convertito con legge 6  agosto  2008,  n.  133,  anche  nei
          confronti   del   personale   che   non   abbia   raggiunto
          l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni. 
                2. Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento  degli
          specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
          nomina e di rafforzare i poteri di  vigilanza  e  controllo
          stabiliti  dalla  legislazione  di  settore,  i  commissari
          straordinari nominati ai  sensi  degli  articoli  11  della
          legge 23 agosto 1988,  n.  400,  20  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio
          2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          agosto 2010, n. 129, e i commissari  e  sub  commissari  ad
          acta nominati ai sensi dell'art.  4  del  decreto-legge  1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n.  222,  possono  essere  in  ogni
          tempo revocati con le medesime modalita'  previste  per  la
          nomina. Al commissario o sub  commissario  revocato  spetta
          soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'
          effettivamente svolta. 
                3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il  compenso  dei
          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto
          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,
          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi
          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non
          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima
          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini
          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per
          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti
          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del
          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno
          erariale. 
                4. Sono  esclusi  dall'applicazione  del  comma  3  i
          Commissari nominati ai sensi dell'art. 4 del  decreto-legge
          1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla
          legge 29 novembre 2007, n.  222,  i  cui  compensi  restano
          determinati secondo  la  metodologia  di  calcolo  e  negli
          importi  indicati  nei  relativi   decreti   del   Ministro
          dell'Economia e Finanze  di  concerto  col  Ministro  della
          salute. 
                5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento  delle
          procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di
          cui all'art. 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003,
          n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004,  n.  39  e
          successive  modificazioni,  nelle  quali  sia  avvenuta  la
          dismissione dei compendi aziendali e che si  trovino  nella
          fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e'
          integrato da due ulteriori  commissari,  da  nominarsi  con
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  del
          Ministro dello sviluppo economico con le modalita'  di  cui
          all'art. 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270.
          A ciascun commissario il collegio puo' delegare  incombenze
          specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2
          a 5 del presente articolo non puo' comportare  aggravio  di
          costi a carico della procedura  per  i  compensi  che  sono
          liquidati ripartendo per tre le somme gia' riconoscibili al
          commissario unico.».