Art. 4 
 
       Ricorso a enti pubblici e societa' in house dello Stato 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, commi 523 e 523-bis, della  legge  n.  205
del  2017,  il  soggetto  realizzatore  puo'  fare  ricorso,  per  le
attivita' di supporto tecnico-amministrativo alla realizzazione della
progettazione ed  esecuzione  degli  interventi  previsti  nel  primo
stralcio del piano nazionale degli interventi nel  settore  idrico  -
sezione «invasi» e per il relativo monitoraggio di cui all'art. 3, ad
enti pubblici e societa' in house dello Stato,  dotati  di  specifica
competenza tecnica. 
  2. Con provvedimento  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti - Direzione generale  per  le  dighe  e  le  infrastrutture
idriche ed elettriche sono determinati i limiti massimi dei costi  da
riconoscere per le attivita' di supporto tecnico-amministrativo, rese
dagli enti pubblici e dalle Societa' in house  di  cui  al  comma  1,
sulla base di percentuali  correlate  all'importo  degli  interventi,
disciplinando,  altresi',  condizioni,  modalita'  e  termini   delle
prestazioni stesse anche tenendo  conto  degli  obiettivi  del  primo
stralcio del piano nazionale degli interventi nel  settore  idrico  -
sezione «invasi». Tali costi trovano copertura all'interno del quadro
economico  dei  singoli  interventi,   fermo   restando   il   limite
dell'importo finanziario riconosciuto al  singolo  intervento  ed  il
limite complessivo delle risorse di cui all'art. 1, comma 2.