Art. 4 Determinazione e misura del contributo 1. Nei confronti delle imprese che, sia alla data di presentazione della domanda sia alla data di comunicazione dell'ammissione al contributo, rientrano nella definizione di micro e piccole imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, come recepita con decreto ministeriale 18 aprile 2005, il contributo e' riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili indicate nel precedente art. 3 e nel limite massimo di 40.000 euro. Nei confronti delle imprese che alle stesse date rientrano nella definizione di medie imprese ai sensi della predetta raccomandazione, il contributo e' attribuito in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo di 25.000 euro. Nel caso in cui la domanda di ammissione al contributo sia presentata da una rete di imprese, il contributo e' in ogni caso fissato in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo complessivo di 80.000 euro. 2. Nel periodo di funzionamento della misura, ciascuna impresa e ciascuna rete puo' presentare una sola domanda di ammissione al contributo. La presentazione della domanda di ammissione al contributo da parte di una rete di imprese preclude alle imprese aderenti al contratto di rete di presentare domanda autonoma. In caso di mancato accoglimento della domanda presentata per il 2019, la stessa impresa o la stessa rete puo' presentare domanda per il 2020. 3. In considerazione del meccanismo applicativo del voucher, nonche' delle modalita' e delle tempistiche di erogazione del voucher, le risorse assegnate all'anno 2019 possono anche essere utilizzate per l'erogazione dei voucher negli anni 2020 e 2021. 4. Ai fini del rispetto del massimale previsto dall'art. 3 del regolamento UE n. 1407/2013, in sede di presentazione della domanda di ammissione al voucher, deve essere data indicazione dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordati nel periodo d'imposta di riferimento e nei due periodi d'imposta precedenti all'impresa proponente ovvero, nel caso si renda applicabile la nozione di «impresa unica» di cui all'art. 2, paragrafo 2 del predetto regolamento, all'insieme delle imprese che ne fanno parte. Nel caso in cui la domanda di ammissione al contributo sia presentata da una «rete-soggetto», tali indicazioni devono essere fornite, con riferimento a tutte le imprese aderenti al contratto, dalla stessa rete proponente; nell'ipotesi di «rete-contratto», le indicazioni devono essere fornite dall'Organo comune proponente la domanda, unitamente ai criteri di ripartizione del contributo richiesto tra le singole imprese aderenti alla stessa «rete-contratto».