Art. 4 
 
Direttori amministrativi e direttori sanitari degli enti del Servizio
                         sanitario regionale 
 
  1. Il Commissario straordinario o il  direttore  generale  verifica
periodicamente, e comunque entro sessanta giorni dalla nomina  ovvero
dalla valutazione positiva effettuata dal Commissario  ad  acta,  che
non sussistano i casi di cui all'articolo 3, comma 1, quinto periodo,
del  decreto  legislativo  4  agosto  2016,  n.  171,  in   relazione
all'attivita' svolta dai direttori amministrativi e sanitari. Qualora
sia dichiarata la decadenza dei direttori amministrativi e  sanitari,
il Commissario straordinario o il direttore generale  li  sostituisce
attingendo dagli elenchi regionali di idonei, costituiti nel rispetto
delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n.  171
del 2016. 
  ((1-bis. Nei casi di decadenza ai sensi del comma 1 e in ogni altro
caso di vacanza degli uffici di direttore sanitario  o  di  direttore
amministrativo,   l'ente   pubblica   nel   proprio   sito   internet
istituzionale un avviso finalizzato ad acquisire la disponibilita' ad
assumere  l'incarico.  Qualora,  trascorsi  quindici   giorni   dalla
pubblicazione, non sia pervenuta alcuna manifestazione di  interesse,
tale incarico puo' essere conferito anche  a  soggetti  non  iscritti
negli elenchi regionali di idonei di cui all'articolo 3  del  decreto
legislativo 4  agosto  2016,  n.  171,  che  siano  in  possesso  dei
requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, lettere  a)  e  b),  del
citato decreto legislativo n. 171 del 2016.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3,  del   decreto
          legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della  delega
          di cui all'art. 11, comma 1,  lettera  p),  della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria): 
                «Art.   3   (Disposizioni   per    il    conferimento
          dell'incarico    di    direttore    sanitario,    direttore
          amministrativo e, ove previsto dalle  leggi  regionali,  di
          direttore  dei   servizi   socio-sanitari   delle   aziende
          sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e  degli  altri
          enti del Servizio sanitario nazionale). - 1.  Il  direttore
          generale, nel rispetto dei principi di trasparenza  di  cui
          al  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.   33,   come
          modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e
          di cui all'art. 1, comma 522, della legge 28 dicembre 2015,
          n. 208, nomina il direttore  amministrativo,  il  direttore
          sanitario  e,  ove  previsto  dalle  leggi  regionali,   il
          direttore   dei   servizi   socio   sanitari,    attingendo
          obbligatoriamente agli elenchi regionali di  idonei,  anche
          di altre regioni, appositamente costituiti,  previo  avviso
          pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati  da
          una commissione  nominata  dalla  regione,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  e  composta  da
          esperti    di    qualificate    istituzioni    scientifiche
          indipendenti che non si trovino in situazioni di  conflitto
          d'interessi, di comprovata  professionalita'  e  competenza
          nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno designato
          dalla regione. La commissione valuta i titoli  formativi  e
          professionali, scientifici e  di  carriera  presentati  dai
          candidati, secondo specifici criteri  indicati  nell'avviso
          pubblico, definiti, entro centoventi giorni dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, con Accordo in sede
          di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          fermi  restando  i  requisiti  previsti  per  il  direttore
          amministrativo e il direttore sanitario dall'art. 3,  comma
          7, e dall'art. 3-bis, comma 9, del decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'elenco
          regionale e' aggiornato con cadenza biennale. L'incarico di
          direttore amministrativo,  di  direttore  sanitario  e  ove
          previsto dalle leggi regionali, di  direttore  dei  servizi
          socio sanitari, non puo' avere durata inferiore a tre  anni
          e superiore a cinque anni. In caso di manifesta  violazione
          di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento  e
          di  imparzialita'  della  amministrazione,   il   direttore
          generale, previa contestazione e nel rispetto del principio
          del contraddittorio, risolve il contratto,  dichiarando  la
          decadenza del  direttore  amministrativo  e  del  direttore
          sanitario,  e  ove  previsto  dalle  leggi  regionali,   di
          direttore dei servizi  socio  sanitari,  con  provvedimento
          motivato e provvede alla sua sostituzione con le  procedure
          di cui al presente articolo.». 
              - Per l'art. 1, comma  4,  del  decreto  legislativo  4
          agosto 2016, n. 171, si veda nelle note all'art. 3.