Art. 4 Ampliamento delle fusioni 1. Nel caso di ampliamento del numero dei comuni facenti parte di una fusione, la regione che ha adottato il provvedimento deve inviare copia della relativa legge regionale, entro e non oltre il mese successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale - piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma - ufficio sportello unioni, all'indirizzo mail: finanzalocale.prot@pec.interno.it 2. L'ampliamento del numero degli enti facenti parte di una fusione comporta la rideterminazione del contributo straordinario gia' attribuito, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo al provvedimento regionale, ferma restando la decorrenza originaria delle quote di contributo gia' erogate, nonche' la prosecuzione del contributo stesso fino al compimento del previsto decennio, limitatamente alla quota di contributo riferita al comune che ha generato l'ampliamento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 giugno 2019 Il Ministro: Salvini