Art. 4 
 
                      Ampliamento delle fusioni 
 
  1. Nel caso di ampliamento del numero dei comuni facenti  parte  di
una fusione, la regione che ha adottato il provvedimento deve inviare
copia della relativa legge regionale,  entro  e  non  oltre  il  mese
successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale,  al
Ministero dell'interno  -  Dipartimento  per  gli  affari  interni  e
territoriali - Direzione centrale della finanza locale -  piazza  del
Viminale n. 1 - 00184 Roma - ufficio sportello unioni,  all'indirizzo
mail: finanzalocale.prot@pec.interno.it 
  2. L'ampliamento del numero degli enti facenti parte di una fusione
comporta  la  rideterminazione  del  contributo  straordinario   gia'
attribuito, a  decorrere  dal  1°  gennaio  dell'anno  successivo  al
provvedimento regionale,  ferma  restando  la  decorrenza  originaria
delle quote di contributo gia' erogate, nonche' la  prosecuzione  del
contributo  stesso  fino  al  compimento   del   previsto   decennio,
limitatamente alla quota di contributo  riferita  al  comune  che  ha
generato l'ampliamento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 25 giugno 2019 
 
                                                 Il Ministro: Salvini