Art. 4 
 
              Modifiche alla disciplina del Patent box 
 
  1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto, i soggetti  titolari  di  reddito  di
impresa che optano per il regime agevolativo di cui  all'articolo  1,
commi da 37 a 45, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  possono
scegliere, in alternativa alla procedura di cui articolo  31-ter  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
ove applicabile, di determinare e dichiarare il reddito  agevolabile,
indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione  in
idonea documentazione  predisposta  secondo  quanto  previsto  da  un
provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  da  emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  con  il  quale  sono,  altresi',  definite   le   ulteriori
disposizioni  attuative  del  presente  articolo.  I   soggetti   che
esercitano l'opzione prevista  dal  presente  comma  ripartiscono  la
variazione in diminuzione in tre quote annuali  di  pari  importo  da
indicare nella dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive relativa al  periodo  di  imposta  in  cui
viene esercitata tale opzione e in quelle  relative  ai  due  periodi
d'imposta successivi. 
  2. In caso di rettifica  del  reddito  escluso  dal  concorso  alla
formazione del reddito d'impresa ai sensi del regime  agevolativo  di
cui al comma 1, determinato direttamente dai soggetti  ivi  indicati,
da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del  credito,  la
sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471 non si applica qualora, nel corso  di  accessi,
ispezioni,  verifiche  o   di   altra   attivita'   istruttoria,   il
contribuente    consegni    all'Amministrazione    finanziaria     la
documentazione indicata nel provvedimento del Direttore  dell'Agenzia
delle entrate di cui al comma 1  idonea  a  consentire  il  riscontro
della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con
riferimento all'ammontare dei componenti  positivi  di  reddito,  ivi
inclusi quelli impliciti derivanti  dall'utilizzo  diretto  dei  beni
indicati, sia con riferimento ai criteri e  alla  individuazione  dei
componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. 
  3. Il contribuente  che  detiene  la  documentazione  prevista  dal
provvedimento,  di  cui  al  comma  1,   deve   darne   comunicazione
all'Amministrazione  finanziaria  nella  dichiarazione  relativa   al
periodo d'imposta per il quale (( beneficia )) dell'agevolazione. 
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
in caso di attivazione delle procedure previste dall'articolo  31-ter
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, a condizione che non sia stato  concluso  il  relativo  accordo,
previa comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'espressa volonta'
di rinuncia  alla  medesima  procedura.  I  soggetti  che  esercitano
l'opzione prevista dal presente comma  ripartiscono  la  somma  delle
variazioni  in  diminuzione,  relative  ai  periodi  di  imposta   di
applicazione dell'agevolazione, in tre quote annuali di pari  importo
da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive relativa al  periodo  di  imposta  in  cui
viene esercitata tale opzione e in quelle  relative  ai  due  periodi
d'imposta successivi. 
  5. Resta ferma la facolta', per  tutti  i  soggetti  che  intendano
beneficiare dell'agevolazione, di applicare le disposizioni  previste
nel  comma  2,  mediante  la  presentazione  di   una   dichiarazione
integrativa ai sensi  dell'articolo  2,  comma  8,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nella quale  deve
essere data indicazione del possesso della documentazione  idonea  di
cui al comma 1 per ciascun periodo d'imposta oggetto di integrazione,
purche' tale dichiarazione integrativa  sia  presentata  prima  della
formale conoscenza dell'inizio di qualunque  attivita'  di  controllo
relativa al regime previsto dai commi da  37  a  45  dell'articolo  1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  6. In assenza, nei  casi  previsti  dal  presente  articolo,  della
comunicazione attestante il possesso della documentazione  idonea  di
cui al comma 1, in caso di rettifica del reddito ai sensi  del  comma
2, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.