(( Art. 4 ter 
 
                  Impegno cumulativo a trasmettere 
                    dichiarazioni o comunicazioni 
 
  1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 4, dopo il secondo periodo e' aggiunto  il  seguente:
«Si  considera  grave  irregolarita'   l'omissione   ripetuta   della
trasmissione di dichiarazioni o  di  comunicazioni  per  le  quali  i
soggetti di cui  ai  commi  2-bis  e  3  hanno  rilasciato  l'impegno
cumulativo a trasmettere di cui al comma 6-bis»; 
    b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis. Se il contribuente  o  il  sostituto  d'imposta  conferisce
l'incarico  per  la   predisposizione   di   piu'   dichiarazioni   o
comunicazioni a un soggetto  di  cui  ai  commi  2-bis  e  3,  questi
rilascia al contribuente o  al  sostituto  d'imposta,  anche  se  non
richiesto, l'impegno  cumulativo  a  trasmettere  in  via  telematica
all'Agenzia delle entrate i  dati  contenuti  nelle  dichiarazioni  o
comunicazioni.   L'impegno   cumulativo   puo'    essere    contenuto
nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi
indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto
di cui ai commi 2-bis e 3 si impegna a trasmettere in via  telematica
all'Agenzia delle entrate i dati  in  esse  contenuti.  L'impegno  si
intende conferito per la durata indicata nell'impegno  stesso  o  nel
mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello in cui e' stato rilasciato, salva revoca espressa
da parte del contribuente o del sostituto d'imposta». 
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita'
relative  all'attuazione  del  presente  articolo  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. ))