(( Art. 4 quater 
 
                     Semplificazioni in materia 
                       di versamento unitario 
 
  1.  Al  comma  2  dell'articolo  17  del  decreto   legislativo   9
luglio1997, n. 241, dopo la lettera  h-quinquies)  sono  aggiunte  le
seguenti: 
    «h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 
    h-septies) alle tasse scolastiche ». 
  2. Le disposizioni di cui alle lettere h-sexies) e  h-septies)  del
comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.
241,  introdotte  dal  comma  1  del  presente  articolo,  acquistano
efficacia a decorrere dal primo giorno del sesto  mese  successivo  a
quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto e, in ogni caso, non  prima  del  1°
gennaio 2020. 
  3. All'articolo 1 del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 2 novembre 1998, n. 421, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4,  le  parole:  «o  negli  appositi  conti  correnti
postali, aperti  ai  sensi  del  predetto  decreto  interministeriale
utilizzando  apposito  bollettino  conforme  a  quello  allegato   al
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «oppure mediante il
sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17  e  seguenti
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai  casi
in cui non sia possibile utilizzare il  modello  di  versamento  "F24
Enti pubblici", di cui al provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate 1° dicembre 2015»; 
    b) al comma 6, le parole: «bollettino di conto corrente  postale»
sono sostituite dalle seguenti: «il sistema del versamento  unitario,
di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo  9  luglio
1997, n.  241,  limitatamente  ai  casi  in  cui  non  sia  possibile
utilizzare il modello di versamento "F24 Enti pubblici",  di  cui  al
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate  1°  dicembre
2015». 
  4. Il comma 143 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, e' sostituito dal seguente: 
  «143.  Il  versamento  dell'addizionale   comunale   all'IRPEF   e'
effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni
di riferimento.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  disposizione,  previa  intesa  in  sede   di
Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sono  definite   le
modalita' per l'attuazione del presente comma e per  la  ripartizione
giornaliera, da  parte  dell'Agenzia  delle  entrate  in  favore  dei
comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti  e  dai  sostituti
d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, avendo riguardo
anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni  fiscali,  senza
nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica.  Con  il  medesimo
decreto e' stabilito il termine a decorrere dal quale sono  applicate
le modalita' di versamento previste dal presente comma». 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari  a
1,535 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020,  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal
presente decreto. 
  6.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita'
relative all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle risorse  umane,
finanziarie e  strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))