(( Art. 4 septies 
 
                        Conoscenza degli atti 
                          e semplificazione 
 
  1. All'articolo  6  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3.  L'amministrazione  finanziaria  assume  iniziative   volte   a
garantire che i modelli di dichiarazione, le relative  istruzioni,  i
servizi  telematici,  la  modulistica  e  i   documenti   di   prassi
amministrativa siano  messi  a  disposizione  del  contribuente,  con
idonee modalita' di comunicazione e di pubblicita',  almeno  sessanta
giorni prima del termine assegnato al contribuente per  l'adempimento
al quale si riferiscono»; 
    b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis.  I  modelli  e  le  relative   istruzioni   devono   essere
comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia
tributaria.   L'amministrazione   finanziaria   assicura    che    il
contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con  il  minor
numero di adempimenti e nelle forme meno costose e piu' agevoli. 
  3-ter. Le amministrazioni  interessate  provvedono  alle  attivita'
relative all'attuazione dei commi 3 e 3-bis nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica».
))