(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                            Informazione 
 
    1. L'informazione e' il presupposto  per  il  corretto  esercizio
delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. 
    2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti
dalle disposizioni di legge vigenti,  l'informazione  consiste  nella
trasmissione  di  atti,  dati  ed  elementi  conoscitivi,  da   parte
dell'amministrazione, ai soggetti sindacali di cui all'art. 6,  comma
2 al fine di consentire loro di prendere conoscenza  della  questione
trattata e di esaminarla. 
    3. L'informazione deve essere data nei  tempi,  nei  modi  e  nei
contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'art.  6,
comma 2, di procedere a una valutazione approfondita  del  potenziale
impatto  delle  misure  da  adottare  ed  esprimere  osservazioni   e
proposte. 
    4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le  quali  i
successivi articoli 5 e 7 prevedano il confronto o la  contrattazione
integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. 
    5. I soggetti sindacali di cui all'art. 6, comma  2  ricevono,  a
richiesta, informazioni riguardanti gli esiti, anche  economici,  del
confronto e della contrattazione integrativa, nonche' i dati generali
su andamenti  occupazionali,  anche  in  riferimento  alle  dotazioni
organiche ed alle procedure concorsuali programmate.