Art. 4 Accesso al credito d'imposta 1. Gli esercenti che intendono accedere al beneficio presentano apposita domanda, per via telematica, utilizzando il modello che sara' reso disponibile sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, tra il 1° settembre ed il 30 settembre di ciascuno dei due anni cui si riferisce il credito d'imposta. 2. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', redatta e sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per ognuna delle voci di spesa indicate all'art. 3, comma 1 del presente decreto, che concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta, e con la quale l'impresa attesti qualsiasi aiuto de minimis ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. 3. Per i punti vendita esclusivi di cui alla lettera a) dell'art. 1, che espongano le spese, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sostenute per la locazione del locale in cui e' esercitata la vendita, alla domanda di cui al comma 1 dovra' essere allegata, oltre alla documentazione di cui al comma 2, un'apposita certificazione, rilasciata dal comune nel cui territorio si svolge l'attivita' del richiedente, attestante l'inesistenza di altra attivita' di rivendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel medesimo territorio comunale. 4. Per i punti vendita non esclusivi di cui alla lettera b) dell'art. 1, alla domanda di cui al comma 1 dovra' essere allegata, oltre alla documentazione di cui al comma 2 e alla certificazione di cui al comma 3, una ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', redatta e sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il rapporto secondo le regole di cui all'art. 3, comma 2.