Art. 4 
 
             Emittenti di identificativi competenti per 
       la generazione e l'emissione di identificativi univoci 
 
  1. Per i prodotti del tabacco lavorati nell'Unione, l'emittente  di
identificativi competente e' l'entita' designata per lo Stato  membro
in cui i prodotti sono lavorati. 
  2. Per i prodotti del tabacco importati nell'Unione, l'emittente di
identificativi competente e' l'entita' designata per lo Stato  membro
sul cui mercato i prodotti sono immessi. 
  3. Per i prodotti del tabacco aggregati nell'Unione, l'emittente di
identificativi competente e' l'entita' designata per lo Stato  membro
in cui i prodotti sono aggregati. 
  4.  Per  i  prodotti  del   tabacco   destinati   all'esportazione,
l'emittente di identificativi competente e' l'entita'  designata  per
lo Stato membro in cui i prodotti sono lavorati. 
  5. In caso di assenza temporanea dell'emittente  di  identificativi
competente la Commissione puo' autorizzare gli operatori economici  a
utilizzare  i  servizi  di  un  altro  emittente  di   identificativi
designato in conformita' all'art. 3.