Art. 4 Emittenti di identificativi competenti per la generazione e l'emissione di identificativi univoci 1. Per i prodotti del tabacco lavorati nell'Unione, l'emittente di identificativi competente e' l'entita' designata per lo Stato membro in cui i prodotti sono lavorati. 2. Per i prodotti del tabacco importati nell'Unione, l'emittente di identificativi competente e' l'entita' designata per lo Stato membro sul cui mercato i prodotti sono immessi. 3. Per i prodotti del tabacco aggregati nell'Unione, l'emittente di identificativi competente e' l'entita' designata per lo Stato membro in cui i prodotti sono aggregati. 4. Per i prodotti del tabacco destinati all'esportazione, l'emittente di identificativi competente e' l'entita' designata per lo Stato membro in cui i prodotti sono lavorati. 5. In caso di assenza temporanea dell'emittente di identificativi competente la Commissione puo' autorizzare gli operatori economici a utilizzare i servizi di un altro emittente di identificativi designato in conformita' all'art. 3.