Art. 4. Responsabile del procedimento di accesso 1. Responsabile del procedimento di accesso e' il Consigliere parlamentare direttore di Servizio o capo dell'Ufficio alle dirette dipendenze del Segretario generale o, su designazione di questo, altro dipendente addetto al servizio o ufficio competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente. Nel caso di atti infraprocedimentali, responsabile del procedimento e', parimenti, il Consigliere parlamentare direttore di Servizio o capo dell'Ufficio alle dirette dipendenze del Segretario generale o il dipendente da questo delegato, competente all'adozione dell'atto conclusivo, ovvero a detenerlo stabilmente. 2. Nei casi in cui all'adozione dell'atto sia competente un organo politico, il responsabile del procedimento di accesso e' il Consigliere parlamentare direttore di Servizio o capo dell'Ufficio alle dirette dipendenze del Segretario generale competente a detenere stabilmente l'atto dopo la sua adozione. In questi casi il responsabile provvede tempestivamente ad informare l'organo politico competente per le conseguenti determinazioni.