(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
              Responsabile del procedimento di accesso 
 
    1. Responsabile del procedimento di  accesso  e'  il  Consigliere
parlamentare direttore di Servizio o capo dell'Ufficio  alle  dirette
dipendenze del Segretario generale  o,  su  designazione  di  questo,
altro dipendente addetto al servizio o ufficio competente  a  formare
l'atto   o   a   detenerlo   stabilmente.   Nel    caso    di    atti
infraprocedimentali, responsabile del procedimento e', parimenti,  il
Consigliere parlamentare direttore di Servizio  o  capo  dell'Ufficio
alle dirette dipendenze del Segretario generale o  il  dipendente  da
questo delegato, competente all'adozione dell'atto conclusivo, ovvero
a detenerlo stabilmente. 
    2. Nei casi in  cui  all'adozione  dell'atto  sia  competente  un
organo politico, il responsabile del procedimento di  accesso  e'  il
Consigliere parlamentare direttore di Servizio  o  capo  dell'Ufficio
alle dirette dipendenze del Segretario generale competente a detenere
stabilmente  l'atto  dopo  la  sua  adozione.  In  questi   casi   il
responsabile provvede tempestivamente ad informare l'organo  politico
competente per le conseguenti determinazioni.