Art. 4 Modalita' e tempi di svolgimento delle procedure di asta e registro 1. Fermo restando il limite di applicazione di cui all'art. 1, comma 2, il GSE pubblica i bandi relativi alle procedure di asta e registro secondo le scadenze indicate in Tabella 1 e secondo le seguenti modalita': a) il periodo di presentazione delle domande di partecipazione e' di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando indicata in Tabella 1; b) la graduatoria e' formata e pubblicata sul sito web del GSE entro novanta giorni dalla data di chiusura dei bandi. ========================================= | | Data di apertura | | N. procedura | del bando | +===================+===================+ | 1 | 30 settembre 2019 | +-------------------+-------------------+ | 2 | 31 gennaio 2020 | +-------------------+-------------------+ | 3 | 31 maggio 2020 | +-------------------+-------------------+ | 4 | 30 settembre 2020 | +-------------------+-------------------+ | 5 | 31 gennaio 2021 | +-------------------+-------------------+ | 6 | 31 maggio 2021 | +-------------------+-------------------+ | 7 | 30 settembre 2021 | +-------------------+-------------------+ | Tabella 1 | +---------------------------------------+ 2. Ai fini della partecipazione alle procedure di cui al comma 1, il produttore invia al GSE: a) copia della documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti generali di cui all'art. 3; b) documentazione necessaria a comprovare il possesso delle caratteristiche necessarie per l'applicazione dei criteri di priorita' di cui ai Titoli II e III, ivi compresa l'eventuale richiesta di applicazione del criterio di cui all'art. 9, comma 2, lettera f); c) documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti specifici per la partecipazione alle procedure d'asta. 3. La richiesta di cui al comma 2 e' presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 4. Entro la data di pubblicazione della graduatoria, il GSE, attraverso l'esame della documentazione presentata ai sensi del comma 2, accerta il possesso dei requisiti generali e specifici ovvero delle caratteristiche necessarie per l'applicazione dei criteri di priorita'. Restano fermi gli eventuali successivi controlli di cui all'art. 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011.