Art. 4 
 
                         Revoche e controlli 
 
  1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato  rispetto
dei termini di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del  presente  decreto  e
nel  caso  di  violazione  delle  disposizioni  di  cui  al   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accertate a seguito  di  attivita'
di monitoraggio. 
  2. E' disposta, altresi', la revoca qualora l'intervento finanziato
con il presente decreto risulti integralmente assegnatario  di  altro
finanziamento  nazionale  o  comunitario  per  le  stesse   finalita'
previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 11 febbraio 2019, n. 93, o i  cui  lavori  siano  stati
avviati prima dell'avvenuta adozione del presente decreto. 
  3. Nel caso in cui sia  intervenuto  provvedimento  di  revoca  del
finanziamento l'ente, che abbia ricevuto da parte  del  Ministero  la
liquidazione di risorse e' tenuto  a  restituire  le  somme  ricevute
mediante versamento all'entrata di bilancio dello Stato. 
  4. L'ente prova l'avvenuta  restituzione  delle  risorse  inviando,
mediante Posta elettronica certificata, copia del relativo versamento
alla direzione generale per gli interventi  in  materia  di  edilizia
scolastica, per la gestione dei Fondi strutturali per l'istruzione  e
per   l'innovazione   digitale   del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  di  legge   e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 30 aprile 2019 
 
                                                Il Ministro: Bussetti 

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2019 
Ufficio controllo atti  MIUR,  MIBAC,  Min.  salute,  Min.  lavoro  e
politiche sociali registrazione n. 1-2013