(ALLEGATO 3)
                             ALLEGATO 3 
                 Procedura di video-identificazione 
 
  I destinatari realizzano un sistema che garantisca, preliminarmente
all'instaurazione della sessione audio/video, la cifratura del canale
di  comunicazione  mediante  l'adozione   di   meccanismi   standard,
applicativi e  protocolli  aggiornati.  Essi,  inoltre,  garantiscono
l'utilizzo    di    applicativi    orientati     all'usabilita'     e
all'accessibilita' da parte del cliente. 
  I destinatari assicurano che l'identificazione da remoto effettuata
da  parte  dell'operatore  addetto  alla  video-identificazione   (di
seguito, "operatore"), rispetti le seguenti condizioni: 
  a) le immagini video sono a colori e consentono una visualizzazione
chiara  dell'interlocutore  in  termini  di  luminosita',  nitidezza,
contrasto, fluidita' delle immagini; 
  b) l'audio e' chiaramente udibile, privo di distorsioni o  disturbi
evidenti; 
  c) la sessione audio/video, che ha a oggetto le  immagini  video  e
l'audio del cliente e dell'operatore, e' effettuata in ambienti privi
di particolari elementi di disturbo. 
  I destinatari assicurano che l'operatore preposto all'attivita'  si
astenga dall'avviare il processo di  identificazione  o  lo  sospenda
quando la qualita' audio/video e' scarsa o ritenuta  non  adeguata  a
consentire l'identificazione del cliente. 
  L'operatore che effettua l'identificazione: i)  acquisisce  i  dati
identificativi forniti dal cliente; ii) richiede l'esibizione  di  un
documento  d'identita'  valido,  munito  di  fotografia   recente   e
riconoscibile e di firma autografa  del  richiedente,  rilasciato  da
un'amministrazione  pubblica;  e  iii)  verifica  il  codice  fiscale
tramite la tessera sanitaria in corso  di  validita'.  Del  documento
viene acquisita copia in formato elettronico. 
  L'operatore   che   effettua   l'identificazione   puo'   escludere
l'ammissibilita' della sessione audio/video  per  qualunque  ragione,
inclusa  l'eventuale  inadeguatezza  del  documento  presentato   dal
cliente). 
  La sessione audio/video e' interamente registrata e conservata. 
  I destinatari  richiedono  il  consenso  al  trattamento  dei  dati
personali contenuti  nelle  riprese  audio-video,  specificando  tale
aspetto nell'informativa da rendere all'interessato  ai  sensi  delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 
  La sessione audio/video e' condotta seguendo una procedura  scritta
e formalizzata dai destinatari, al quale prevede almeno  le  seguenti
attivita': 
  a) l'operatore acquisisce il  consenso  alla  videoregistrazione  e
alla sua conservazione e  informa  che  la  videoregistrazione  sara'
conservata in modalita' protetta; 
  b) l'operatore dichiara le proprie generalita'; 
  c) il cliente conferma i propri dati identificativi; 
  d) il cliente conferma la data e l'ora della registrazione; 
  e) il cliente conferma di voler instaurare il rapporto continuativo
e conferma i dati identificativi e  gli  altri  dati  inseriti  nella
modulistica on-line in fase di pre-registrazione; 
  f) il cliente conferma il proprio  numero  di  telefonia  mobile  e
l'indirizzo mail; 
  g)  l'operatore  invia  un  messaggio  che  il  cliente  espone  al
dispositivo di ripresa o il cui contenuto e' comunicato all'operatore
e una mail all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal cliente,
con un link ad una URL appositamente predisposta per la verifica; 
  h) l'operatore chiede al cliente di inquadrare, fronte e retro,  il
documento  di  riconoscimento  utilizzato,  e  si  assicura  che  sia
possibile visualizzare chiaramente la fotografia e leggere  tutte  le
informazioni ivi contenute (dati anagrafici,  numero  del  documento,
data di rilascio e di  scadenza,  amministrazione  rilasciante).  Del
documento viene acquisita copia elettronica; 
  i) l'operatore chiede di  mostrare,  fronte  e  retro,  la  tessera
sanitaria su cui e' riportato il codice fiscale del cliente; 
  j) l'operatore chiede al cliente di  compiere  una  o  piu'  azioni
casuali per rafforzare l'autenticita' della interlocuzione; 
  k) l'operatore riassume sinteticamente  la  volonta'  espressa  dal
cliente di voler instaurare il rapporto continuativo e  ne  raccoglie
conferma. 
  Quando    emergano     dubbi,     incertezze     o     incongruenze
nell'identificazione del cliente, i destinatari effettuano  ulteriori
riscontri. A  titolo  esemplificativo,  essi  possono  consultare  il
sistema pubblico per la prevenzione del furto di  identita'  previsto
dal decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64. 
  La  documentazione  da  conservare  include  le  informazioni  e  i
documenti  che  sono  stati  raccolti  nel  corso  dell'attivita'  di
registrazione. 
  I destinatari conservano, con modalita' conformi alle previsioni in
materia di conservazione  del  decreto  antiriciclaggio,  i  dati  di
registrazione nonche' l'esplicita volonta' del cliente di  instaurare
il rapporto continuativo, memorizzati in file audio-video, immagini e
metadati strutturati in formato elettronico.