Art. 4 
 
  1. I vettori comunitari che intendono operare il servizio aereo  di
linea sulle rotte Elba Marina di  Campo  -  Pisa  e  viceversa,  Elba
Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo -  Milano
Linate e viceversa, in conformita' agli oneri di servizio pubblico di
cui al presente  decreto,  senza  corrispettivo  finanziario,  devono
presentare all'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.),  per
ogni singola rotta, l'accettazione del servizio, secondo le modalita'
indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.