(Allegato A-art. 4)
                               Art. 4. 
                      Norme per la viticoltura 
 
    1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati
alla produzione dei vini a DOCG  di  cui  all'art.  1  devono  essere
quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve
ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di  qualita'.  Sono
pertanto da considerarsi idonei unicamente  i  vigneti  collinari  di
giacitura ed orientamento adatti, i  cui  terreni  marnosi  siano  di
natura calcareo-argillosa. 
    2.  I   sesti   d'impianto,   le   forme   di   allevamento   (in
controspalliera) ed i sistemi di potatura  (corti,  lunghi  e  misti)
devono essere  quelli  generalmente  usati  e  comunque  atti  a  non
modificare le caratteristiche delle uve o del vino. 
    3. Per i nuovi e  futuri  impianti,  sono  da  intendersi  idonei
esclusivamente i vigneti con una densita' di almeno  4.000  viti  per
ettaro. 
    4.  E'  vietata  ogni  pratica  di   forzatura.   E'   consentita
l'irrigazione di soccorso. 
    5. Le rese massime  di  uva  ad  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata, per la produzione dei vini di  cui  all'art.  1  ed  i
titoli alcolometrici volumici minimi  naturali  delle  uve  destinate
alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti: 
 
+-----------------+--------+----------------------------------------+
|                 |Resa uve|                                        |
|      Vini       | Kg/ha  |Titolo alcolometrico Vol. min. naturale |
+-----------------+--------+----------------------------------------+
|   «Brachetto    |        |                                        |
|   d'Acqui» o    |        |                                        |
|     «Acqui»     | 8.000  |              10,00% vol.               |
+-----------------+--------+----------------------------------------+
|   «Brachetto    |        |                                        |
|   d'Acqui» o    |        |                                        |
|«Acqui» spumante | 8.000  |              10,00% vol.               |
+-----------------+--------+----------------------------------------+
|   «Brachetto    |        |                                        |
|   d'Acqui» o    |        |  12,00% vol. prima dell'appassimento   |
| «Acqui» passito | 8.000  |    15,50% vol. dopo l'appassimento     |
+-----------------+--------+----------------------------------------+
 
    6. In caso di annata sfavorevole, che  lo  renda  necessario,  la
Regione Piemonte fissa, con proprio decreto, di anno  in  anno  prima
della vendemmia, una resa inferiore a quella  prevista  dal  presente
disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione
di cui all'art. 3. 
    7. I conduttori interessati che prevedono di  ottenere  una  resa
maggiore rispetto a quella fissata dalla  Regione  Piemonte,  ma  non
superiore  a  quella  fissata  dal  precedente  punto   5,   dovranno
tempestivamente, e comunque almeno cinque  giorni  prima  della  data
d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data,  la
stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli  organi
competenti per territorio preposti al controllo, per  consentire  gli
opportuni accertamenti da parte degli stessi. 
    8. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata di cui all'art. 1 devono essere riportati nei  limiti  di
cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20%  i  limiti
medesimi,  fermi  restando  i  limiti  della  resa  uva/vino  per   i
quantitativi di cui trattasi. 
    9. Per tutte le tipologie di cui all'art. 1, con l'esclusione del
Brachetto  d'Acqui  o  Acqui  passito,  in   annate   particolarmente
favorevoli la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di  tutela,
sentite le organizzazioni professionali di categoria, puo'  aumentare
sino ad un massimo del 20% la resa massima ad ettaro, fermo  restante
il limite massimo di 9,6  t/ha  oltre  il  quale  non  e'  consentito
ulteriore supero. L'utilizzo dei mosti ottenuti dai  quantitativi  di
uva eccedenti la resa base delle  8  t/ha  e'  regolamentata  secondo
quanto previsto al successivo art. 5. 
    10. Per tutte le tipologie di cui all'art. 1 con l'esclusione del
Brachetto d'Acqui o Acqui passito la Regione  Piemonte,  su  proposta
del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni  professionali  di
categoria,  puo'  destinare  una  percentuale  della   resa   massima
stabilita, ad essere «bloccata» con  l'utilizzo  dei  mosti  ottenuti
regolamentato secondo quanto previsto al successivo art. 5. 
    11. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la
Regione Piemonte su proposta  del  Consorzio  di  tutela  sentite  le
organizzazioni professionali  di  categoria  puo'  fissare  i  limiti
massimi di uva e/o mosti e/o vino rivendicabile per ettaro, tali  che
siano inferiori  a  quello  previsto  dal  presente  disciplinare  in
rapporto alla necessita'  di  conseguire  un  miglior  equilibrio  di
mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni  di  cui  al
comma 7. 
    12. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di  tutela  e
sentite  le  organizzazioni  professionali  di  categoria,  vista  la
situazione   di   mercato,   puo'   stabilire   la   sospensione    o
regolamentazione temporanea delle iscrizioni allo schedario  viticolo
per  i  vigneti  di  nuovo  impianto  che  aumentano  il   potenziale
produttivo.