Art. 4. Norme per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOCG di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni marnosi siano di natura calcareo-argillosa. 2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento (in controspalliera) ed i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti) devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve o del vino. 3. Per i nuovi e futuri impianti, sono da intendersi idonei esclusivamente i vigneti con una densita' di almeno 4.000 viti per ettaro. 4. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 5. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata, per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti: +-----------------+--------+----------------------------------------+ | |Resa uve| | | Vini | Kg/ha |Titolo alcolometrico Vol. min. naturale | +-----------------+--------+----------------------------------------+ | «Brachetto | | | | d'Acqui» o | | | | «Acqui» | 8.000 | 10,00% vol. | +-----------------+--------+----------------------------------------+ | «Brachetto | | | | d'Acqui» o | | | |«Acqui» spumante | 8.000 | 10,00% vol. | +-----------------+--------+----------------------------------------+ | «Brachetto | | | | d'Acqui» o | | 12,00% vol. prima dell'appassimento | | «Acqui» passito | 8.000 | 15,50% vol. dopo l'appassimento | +-----------------+--------+----------------------------------------+ 6. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa, con proprio decreto, di anno in anno prima della vendemmia, una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. 7. I conduttori interessati che prevedono di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 5, dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi. 8. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti della resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 9. Per tutte le tipologie di cui all'art. 1, con l'esclusione del Brachetto d'Acqui o Acqui passito, in annate particolarmente favorevoli la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni professionali di categoria, puo' aumentare sino ad un massimo del 20% la resa massima ad ettaro, fermo restante il limite massimo di 9,6 t/ha oltre il quale non e' consentito ulteriore supero. L'utilizzo dei mosti ottenuti dai quantitativi di uva eccedenti la resa base delle 8 t/ha e' regolamentata secondo quanto previsto al successivo art. 5. 10. Per tutte le tipologie di cui all'art. 1 con l'esclusione del Brachetto d'Acqui o Acqui passito la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni professionali di categoria, puo' destinare una percentuale della resa massima stabilita, ad essere «bloccata» con l'utilizzo dei mosti ottenuti regolamentato secondo quanto previsto al successivo art. 5. 11. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela sentite le organizzazioni professionali di categoria puo' fissare i limiti massimi di uva e/o mosti e/o vino rivendicabile per ettaro, tali che siano inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessita' di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 7. 12. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, vista la situazione di mercato, puo' stabilire la sospensione o regolamentazione temporanea delle iscrizioni allo schedario viticolo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo.