Art. 4. Norme per la viticoltura Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche. I terreni devono presentare composizione argillosa o argilloso-sabbiosa o sabbiosa. Sono pertanto da considerarsi esclusi , quelli ubicati in terreni di natura torbosa, limosa o eccessivamente umidi e fertili. Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera semplice o doppia, ad esclusione della varieta' Garganega per la quale e' consentito l'uso della pergola nelle sue varie forme. E' fatto obbligo nella conduzione delle pergole la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila. E' fatto obbligo per tutti i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare, qualsiasi sia la varieta' coltivata, prevedere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.500, ad esclusione della varieta' Garganega per la quale il numero di ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3.000. I sesti d'impianto, le forme d'allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varieta' di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 2 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti: ===================================================================== | | | titolo alc vol. | | Vitigni | prod/max uva ton/ha | nat. minimo | +=================+==============================+==================+ | Garganega | 18 | 9.50| +-----------------+------------------------------+------------------+ | Pinot Grigio | 15 | 10.00| +-----------------+------------------------------+------------------+ | Chardonnay | 18 | 10.00| +-----------------+------------------------------+------------------+ | Merlot | 16 | 10.00| +-----------------+------------------------------+------------------+ Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini delle tipologie «Bianco» (anche nelle versioni passito, frizzante e spumante) e «Rosso» e «Rosato» (anche nella versione frizzante), si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna delle varieta' che le compongono. Le uve destinate alla produzione delle tipologie Rosso, Merlot, designate con il termine «riserva» devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol e una produzione di uva di 16 ton per ettaro. Le uve destinate alla produzione della tipologia «Arcole» Nero devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol e una produzione di uva di 16 ton per ettaro. Le uve dei vini destinati alla produzione dei vini spumanti potranno avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% rispetto a quello sopra specificato, purche' la destinazione delle uve atte ad essere elaborate, venga espressamente indicata nella denuncia annuale delle uve. In annate con andamenti climatici particolarmente sfavorevoli e' ammessa, con provvedimento della regione Veneto, adottato secondo le procedure della legge n. 238/2016 - art. 35, comma 1, la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini di cui alla presente denominazione. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Arcole», devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La Regione Veneto con proprio decreto, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 238/2016 , su proposta del consorzio di tutela, di anno in anno, prima della vendemmia puo' stabilire i limiti massimi di resa di uva ad ettaro, classificabile per la produzione dei vini destinati a produrre la denominazione di origine controllata «Arcole», inferiori a quelli fissati nel presente disciplinare di produzione, dandone comunicazione immediata al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.