Art. 4 Agevolazioni 1. La Carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi, ovvero a riduzioni tariffarie concesse dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa. In ogni caso, gli sconti e/o le riduzioni concesse devono essere almeno pari al cinque per cento del prezzo offerto al pubblico. 2. In seguito alla pubblicazione di un avviso per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse, i benefici sono attivati mediante protocolli d'intesa o convenzioni tra il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e soggetti pubblici e privati, previa verifica della coerenza della manifestazione d'interesse con i requisiti e le finalita' dell'iniziativa. 3. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avviare forme di collaborazione con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'Unione delle province d'Italia e l'Associazione nazionale comuni italiani al fine di promuovere i protocolli d'intesa e le convenzioni nonche' la diffusione della Carta. 4. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede ad aggiornare l'elenco dei soggetti aderenti sul proprio sito istituzionale nonche' sul portale di cui al comma 1, dell'art. 3, del presente decreto.