Art. 4 
 
                            Agevolazioni 
 
  1. La Carta consente l'accesso a sconti  sull'acquisto  di  beni  o
servizi, ovvero a riduzioni tariffarie concesse dai soggetti pubblici
o privati che intendano contribuire all'iniziativa. In ogni caso, gli
sconti e/o le riduzioni concesse devono essere almeno pari al  cinque
per cento del prezzo offerto al pubblico. 
  2. In seguito alla pubblicazione di un avviso per l'acquisizione di
manifestazioni  d'interesse,  i  benefici  sono   attivati   mediante
protocolli  d'intesa  o  convenzioni  tra  il  Dipartimento  per   le
politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei  ministri
e soggetti pubblici e privati, previa verifica della  coerenza  della
manifestazione  d'interesse  con   i   requisiti   e   le   finalita'
dell'iniziativa. 
  3. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza
del Consiglio dei ministri puo' avviare forme di  collaborazione  con
la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'Unione delle
province d'Italia e l'Associazione nazionale comuni italiani al  fine
di promuovere i protocolli  d'intesa  e  le  convenzioni  nonche'  la
diffusione della Carta. 
  4. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza
del Consiglio  dei  ministri  provvede  ad  aggiornare  l'elenco  dei
soggetti aderenti sul proprio sito istituzionale nonche' sul  portale
di cui al comma 1, dell'art. 3, del presente decreto.