Art. 4 
 
         Eliminazione della rilevazione trimestrale di cassa 
 
  1. A decorrere dall'esercizio 2021 gli  enti  di  cui  all'art.  1,
comma 1, non sono tenuti agli adempimenti relativi alla  trasmissione
dei dati di cui alla determina n. 98925 del 16  novembre  2012  della
Ragioneria generale dello Stato. 
  2. Restano fermi gli adempimenti di cui  al  comma  1  per  i  dati
relativi ai trimestri del 2020.