Art. 4 Eliminazione della rilevazione trimestrale di cassa 1. A decorrere dall'esercizio 2021 gli enti di cui all'art. 1, comma 1, non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati di cui alla determina n. 98925 del 16 novembre 2012 della Ragioneria generale dello Stato. 2. Restano fermi gli adempimenti di cui al comma 1 per i dati relativi ai trimestri del 2020.