Art. 4 
 
         Cancellazione dagli elenchi speciali ad esaurimento 
 
  1.  La  cancellazione  dall'elenco  speciale  ad   esaurimento   e'
pronunziata  dal  consiglio  direttivo  dell'Ordine  competente   per
territorio, nei casi di: 
    b) perdita del godimento dei diritti civili; 
    c) accertata carenza dei requisiti di cui precedenti articoli; 
    d) rinunzia all'iscrizione; 
    e) mancato pagamento del contributo annuale di cui all'art. 3; 
    f) trasferimento all'estero. 
  2. La cancellazione, tranne nel caso  di  rinuncia  all'iscrizione,
non  puo'  essere  pronunziata  se  non  previo  contradditorio   con
l'interessato. La cancellazione ha efficacia su tutto  il  territorio
nazionale.