Art. 4 
 
Delega  di  funzioni  in  materia  di  politiche  per  l'infanzia   e
                            l'adolescenza 
 
  1. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di  indirizzo,
di coordinamento e di promozione di iniziative, anche  normative,  di
vigilanza e verifica, nonche' ogni altra  funzione  attribuita  dalle
vigenti  disposizioni  al  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri
relativamente  alla  materia  delle  politiche  per  l'  infanzia   e
l'adolescenza,  anche  con  riferimento  allo  sviluppo  dei  servizi
socio-educativi per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a
tali  servizi,   le   competenze   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' le funzioni  di  competenza
statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30  luglio
1999, n. 300, in materia di  coordinamento  delle  politiche  per  il
sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei  minori
anche con riferimento al diritto degli stessi a una  famiglia,  fatte
salve le competenze del medesimo Ministero in  materia  di  politiche
per l'integrazione e l'inclusione sociale. 
  2. In particolare, salve le competenze attribuite  dalla  legge  ai
singoli  Ministri  e   all'Autorita'   garante   per   l'infanzia   e
l'adolescenza, il Ministro e' delegato a promuovere e  coordinare  le
iniziative   volte   a   tutelare   i   diritti    dell'infanzia    e
dell'adolescenza ed a contrastare ogni forma di violenza e abuso  dei
minori, in coerenza con la Convenzione  sui  diritti  del  fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989. 
  3. Al Ministro sono delegate le  funzioni  di  coordinamento  delle
attivita' svolte da tutte le pubbliche amministrazioni relative  alla
prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e  tutela  dei  minori
dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale e le funzioni di  competenza
del  Governo  relative  all'Osservatorio  per  il   contrasto   della
pedofilia e della pornografia minorile, a norma  di  quanto  disposto
dall'art. 17, commi 1 e 1-bis della legge  3  agosto  1998,  n.  269,
nonche' quelle relative al contrasto della pedopornografia  ai  sensi
della legge 6 febbraio 2006, n. 38. 
  4. Il Ministro esercita le funzioni di competenza  del  Governo  in
relazione alle attivita' dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza  e  quelle  gia'  proprie  del  Centro   nazionale   di
documentazione e di analisi per l'infanzia e  l'adolescenza,  di  cui
decreto del Presidente della  Repubblica  14  maggio  2007,  n.  103,
nonche' quelle di cui all'art. 11, comma 1,  della  legge  28  agosto
1997, n. 285, relative  alla  Conferenza  nazionale  sull'infanzia  e
sull'adolescenza. 
  5. Il Ministro e' delegato ad esercitare l'espressione del concerto
in sede  di  esercizio  delle  funzioni  di  competenza  statale  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in  materia  di  Fondo
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 28  agosto
1997, n. 285. 
  6. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente  articolo,  il
Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche della famiglia.