(Allegato 1-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                Quote di partecipazione al Consorzio 
 
    1. Le quote di partecipazione al Consorzio, costituenti il  Fondo
consortile, sono divise come segue: 
      a- una quota, pari all'85% (ottantacinque percento)  attribuita
ai Trasformatori; 
      b- una quota, pari al  7,5%  (sette  virgola  cinque  percento)
attribuita ai Produttori; 
      c- una quota, pari al  7,5%  (sette  virgola  cinque  percento)
attribuita ai Recuperatori e ai Riciclatori. 
    2.  Nell'ambito  di  ciascuna  categoria   di   consorziati,   la
ripartizione delle  quote  tra  le  singole  imprese  consorziate  e'
disciplinata dal regolamento consortile  da  adottarsi  a  norma  del
successivo art. 19. 
    3.  Il  consiglio  di  amministrazione  provvede,   prima   della
convocazione di ciascuna assemblea e con le  modalita'  indicate  nel
regolamento, a ripartire le quote di partecipazione tra i consorziati
di ciascuna delle categorie. 
    4. La variazione della quota  spettante  al  singolo  consorziato
puo' determinare obblighi di versamento a carico di quest'ultimo.  In
tal caso il consorziato e' tenuto a  provvedere  al  pagamento  degli
importi   dovuti,   a   pena   dell'impossibilita'   di   partecipare
all'assemblea. La variazione della quota non ha mai  effetto  per  il
passato. 
    5. Chi intende essere ammesso come  consorziato  deve  presentare
domanda  scritta  al  consiglio  di  amministrazione  dichiarando  di
possedere i requisiti indicati al precedente art. 2, e  di  essere  a
conoscenza delle disposizioni del presente Statuto,  del  regolamento
consortile adottato e di tutte le  altre  disposizioni  regolamentari
vincolanti per i consorziati. 
    6.  Le  quote  di  partecipazione  al  Consorzio  possono  essere
trasferite a terzi solo in  caso  di  trasferimento  dell'azienda,  e
contestualmente a tale  trasferimento,  e/o  in  caso  di  fusione  e
scissione. In ogni altro caso il trasferimento delle quote consortili
e' nullo e privo di effetti giuridici.