Art. 4. Quote di partecipazione al Consorzio 1. Le quote di partecipazione al Consorzio, costituenti il Fondo consortile, sono divise come segue: a- una quota, pari all'85% (ottantacinque percento) attribuita ai Trasformatori; b- una quota, pari al 7,5% (sette virgola cinque percento) attribuita ai Produttori; c- una quota, pari al 7,5% (sette virgola cinque percento) attribuita ai Recuperatori e ai Riciclatori. 2. Nell'ambito di ciascuna categoria di consorziati, la ripartizione delle quote tra le singole imprese consorziate e' disciplinata dal regolamento consortile da adottarsi a norma del successivo art. 19. 3. Il consiglio di amministrazione provvede, prima della convocazione di ciascuna assemblea e con le modalita' indicate nel regolamento, a ripartire le quote di partecipazione tra i consorziati di ciascuna delle categorie. 4. La variazione della quota spettante al singolo consorziato puo' determinare obblighi di versamento a carico di quest'ultimo. In tal caso il consorziato e' tenuto a provvedere al pagamento degli importi dovuti, a pena dell'impossibilita' di partecipare all'assemblea. La variazione della quota non ha mai effetto per il passato. 5. Chi intende essere ammesso come consorziato deve presentare domanda scritta al consiglio di amministrazione dichiarando di possedere i requisiti indicati al precedente art. 2, e di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, del regolamento consortile adottato e di tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti per i consorziati. 6. Le quote di partecipazione al Consorzio possono essere trasferite a terzi solo in caso di trasferimento dell'azienda, e contestualmente a tale trasferimento, e/o in caso di fusione e scissione. In ogni altro caso il trasferimento delle quote consortili e' nullo e privo di effetti giuridici.