Art. 4 
 
                    Durata e relazione conclusiva 
 
  1.  La  Commissione  e'  istituita  per  la  durata   della   XVIII
legislatura. La Commissione riferisce al Senato ogni  qual  volta  lo
ritenga opportuno. La Commissione presenta una relazione scritta, con
cadenza annuale e a conclusione dei lavori, sull'attivita'  svolta  e
sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.