Art. 4
Durata e relazione conclusiva
1. La Commissione e' istituita per la durata della XVIII
legislatura. La Commissione riferisce al Senato ogni qual volta lo
ritenga opportuno. La Commissione presenta una relazione scritta, con
cadenza annuale e a conclusione dei lavori, sull'attivita' svolta e
sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.