Art. 4 
 
                     Ammissione al finanziamento 
 
  1. I progetti approvati dalla Commissione di  cui  all'art.  3,  la
prosecuzione dei  progetti  in  essere  e  l'ampliamento  dei  posti,
autorizzati dalla medesima Commissione, sono ammessi a  finanziamento
con decreto del Ministro dell'interno, in relazione alle esigenze  di
accoglienza  e  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  del   Fondo
nazionale per le politiche ed i servizi  dell'asilo,  secondo  quanto
previsto nelle Linee guida allegate al presente decreto. 
  2. Il decreto di assegnazione delle risorse e' pubblicato sul  sito
internet del Ministero dell'interno con valore di  notifica  a  tutti
gli effetti di legge. Sono pubblicate sul medesimo  sito,  unitamente
al decreto di  ammissione  ai  finanziamenti,  le  graduatorie  delle
proposte progettuali,  gli  elenchi  dei  progetti  autorizzati  alla
prosecuzione e all'ampliamento della capacita' di accoglienza.