Art. 4. Accoglienza integrata e servizi minimi da garantire 1. L'accoglienza integrata comporta la presa in carico dei beneficiari, singoli o con il rispettivo nucleo familiare e comprende i seguenti servizi minimi obbligatori, disciplinati nel capo VI: a) accoglienza materiale; b) mediazione linguistico-culturale; c) orientamento e accesso ai servizi del territorio; d) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori; e) formazione e riqualificazione professionale; f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo; g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo; h) orientamento e di accompagnamento all'inserimento sociale; i) orientamento e accompagnamento legale; j) tutela psico-socio-sanitaria. 2. Per i progetti relativi all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati sono garantiti, oltre ai servizi di cui al comma 1, i servizi specifici di cui all'art. 35. 3. Per le modalita' di attivazione e di gestione dei servizi di accoglienza integrata si applicano le istruzioni del Manuale operativo e del Manuale unico per la rendicontazione.