Art. 4 
 
Istituzione della Struttura tecnica  per  il  controllo  interno  del
           Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
 
  1. Al fine di potenziare il sistema dei controlli interni di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 in materia di  regolarita'
amministrativa e contabile e di controllo di gestione, e'  istituita,
fino al 31 dicembre 2020, presso il Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti,  una  struttura  tecnica,   operante   alle   dirette
dipendenze  del  Ministro  e  denominata  Struttura  tecnica  per  il
controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
retta   da   un   dirigente    appartenente    esclusivamente    all'
amministrazione dello Stato. 
  2. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  5  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  dagli  articoli  14  e  30  del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e  dall'articolo  12  del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, la Struttura di cui al comma  1
svolge le seguenti attivita': 
    a) stabilisce i criteri per assicurare la  migliore  e  razionale
utilizzazione  delle  risorse  pubbliche  mediante  il  controllo  di
gestione,  nonche'  i  parametri  del  controllo  interno  secondo  i
principi di efficienza, efficacia ed economicita' anche  al  fine  di
misurare i risultati dell'attivita' amministrativa sotto  il  profilo
della funzionalita' organizzativa; 
    b)  sulla  base  di  parametri  definiti  in  raccordo   con   il
Responsabile della prevenzione della corruzione e  della  trasparenza
di cui all'articolo 1 della legge 6  novembre  2012,  n.  190  e  con
l'Organismo  indipendente  di   valutazione   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti di cui  all'articolo  14  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vigila  e  svolge  verifiche  di
audit  interno,  anche  a  campione,  sulla  conformita'  dell'azione
amministrativa  dei  Provveditorati  interregionali  per   le   opere
pubbliche e degli uffici centrali e periferici  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti  alle  vigenti  disposizioni  e  alle
specifiche direttive  del  Ministro  in  materia  di  organizzazione,
funzionamento,   prevenzione   della   corruzione,   trasparenza    e
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' ai principi
di imparzialita', efficacia, efficienza  ed  economicita',  anche  ai
fini dell'esercizio dei poteri ministeriali di cui  all'articolo  14,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  3.  In  deroga  alla  dotazione  organica   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, alla  Struttura  tecnica  di  cui  al
comma 1 sono assegnate quindici unita'  di  personale,  dotate  delle
necessarie  competenze  ed  esperienze,  di  cui  una  con  qualifica
dirigenziale di livello generale, due con qualifica  dirigenziale  di
livello non generale e dodici funzionari di  Area  III  del  comparto
funzioni centrali.  Il  personale  di  livello  non  dirigenziale  e'
individuato  tra  il  personale  dei  ruoli   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei  trasporti  ovvero,  con  trattamento  economico
complessivo a carico dell'amministrazione  di  destinazione,  tra  il
personale dei ruoli delle  altre  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165  del
2001, che viene collocato in posizione di comando  o  fuori  ruolo  o
altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale
si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.
127,  e  l'articolo  56,  settimo  comma,  del  testo   unico   delle
disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3. Al conferimento degli incarichi dirigenziali  di  cui  al
primo  periodo  non  si  applicano  i  limiti  percentuali   previsti
dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165 e i limiti riferiti alla durata  previsti  dall'articolo
19, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 165
del 2001. 
  4. In aggiunta al contingente di  cui  al  comma  3,  la  Struttura
tecnica di cui al comma 1, nel limite di spesa di 144.000 euro per il
2019 e di euro 480.000 per il 2020, puo' avvalersi fino ad un massimo
di dodici esperti o consulenti nominati  ai  sensi  dell'articolo  7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  5.  Il  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti   e'
autorizzato,  fino  al  31  luglio  2020,  a  procedere,  anche   con
riferimento ai compiti e alle funzioni previsti dai commi 1 e 2, alla
riorganizzazione dei propri uffici, ivi compresi  quelli  di  diretta
collaborazione, mediante uno  o  piu'  regolamenti  adottati,  previo
parere del  Consiglio  di  Stato,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
previa delibera del Consiglio dei ministri. I regolamenti di  cui  al
primo periodo sono adottati senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica e sono soggetti  al  controllo  preventivo  di
legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da
1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. A decorrere dalla data  di
efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente. 
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4, pari  a
complessivamente a 400.000 euro per il 2019 e a 1,5 milioni  di  euro
per il 2020, si provvede, quanto ad euro  400.000  per  l'anno  2019,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, quanto ad euro 1,5 milioni per l'anno
2020, si provvede mediante parziale utilizzo della quota  di  entrate
previste dall'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. All'articolo  1,  comma  238,  terzo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311 le  parole:  «di  7.309.900  euro  a  decorrere
dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti:  «di  5.809.900  euro
per l'anno 2020 e all'importo di 7.309.900  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2021». 
  6-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Fermi i compiti,  gli  obblighi  e  le  responsabilita'  degli  enti
proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia
promuove e assicura la vigilanza, nelle forme e secondo le  modalita'
indicate nei commi da 3  a  5,  sulle  condizioni  di  sicurezza  del
sistema ferroviario  nazionale  e  delle  infrastrutture  stradali  e
autostradali»; 
    b) al comma 17 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «  Per
le medesime finalita' di cui al primo periodo, gli enti proprietari e
i gestori delle infrastrutture stradali e autostradali sono tenuti  a
garantire   al   personale   autorizzato    dell'Agenzia    l'accesso
incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi  legali  e
operative, nonche' a tutta la documentazione pertinente». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino
          e potenziamento dei meccanismi e strumenti di  monitoraggio
          e valutazione dei costi, dei  rendimenti  e  dei  risultati
          dell'attivita' svolta dalle  amministrazioni  pubbliche,  a
          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,  n.  59),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193. 
              - Si riporta l'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
                «Art.  5  (I  dipartimenti).  -  In  vigore  dal   14
          settembre  1999  1.  I  dipartimenti  sono  costituiti  per
          assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni
          del ministero.  Ai  dipartimenti  sono  attribuiti  compiti
          finali concernenti grandi aree  di  materie  omogenee  e  i
          relativi  compiti  strumentali,  ivi  compresi  quelli   di
          indirizzo e coordinamento delle unita' di gestione  in  cui
          si   articolano   i   dipartimenti   stessi,   quelli    di
          organizzazione  e  quelli   di   gestione   delle   risorse
          strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. 
                2.  L'incarico  di  capo   del   dipartimento   viene
          conferito in conformita' alle disposizioni di cui  all'art.
          19 del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
                3.  Il  capo  del  dipartimento  svolge  compiti   di
          coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di
          livello dirigenziale  generale  compresi  nel  dipartimento
          stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
          dell'amministrazione  ed  e'  responsabile  dei   risultati
          complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
          in attuazione degli indirizzi del ministro. 
                4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente
          gli uffici di livello dirigenziale  generale  compresi  nel
          dipartimento stesso. 
                5. Nell'esercizio dei poteri  di  cui  ai  precedenti
          commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento: 
                  a) determina i programmi per dare  attuazione  agli
          indirizzi del ministro; 
                  b)  alloca  le   risorse   umane,   finanziarie   e
          strumentali  disponibili  per  l'attuazione  dei  programmi
          secondo principi di economicita', efficacia ed  efficienza,
          nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse; 
                  c)   svolge    funzioni    di    propulsione,    di
          coordinamento, di controllo e di  vigilanza  nei  confronti
          degli uffici del dipartimento; 
                  d) promuove e mantiene  relazioni  con  gli  organi
          competenti  dell'Unione  europea  per  la  trattazione   di
          questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; 
                  e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
          personale secondo criteri  di  efficienza,  disponendo  gli
          opportuni  trasferimenti  di  personale   all'interno   del
          dipartimento; 
                  f) e' sentito dal ministro ai  fini  dell'esercizio
          del potere di proposta per il conferimento degli  incarichi
          di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale,
          ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29; 
                  g)  puo'  proporre  al  ministro   l'adozione   dei
          provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione  degli
          uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art.
          19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
          e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento; 
                  h) e' sentito dal ministro  per  l'esercizio  delle
          attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1,  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
                6. Con le modalita' di cui all'art. 16, comma 5,  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono  essere
          definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.». 
              - Si  riportano  gli  articoli  14  e  30  del  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge
          4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di  ottimizzazione  della
          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
          trasparenza delle pubbliche amministrazioni): 
                «Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
          performance). - In vigore  dal  22  giugno  2017.  1.  Ogni
          amministrazione, singolarmente o in forma associata,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota  di
          un Organismo indipendente di valutazione della performance.
          Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica   assicura   la
          corretta  istituzione  e   composizione   degli   Organismi
          indipendenti di valutazione. 
                2. L'Organismo  di  cui  al  comma  1  sostituisce  i
          servizi di controllo interno, comunque denominati,  di  cui
          al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita,
          in piena  autonomia,  le  attivita'  di  cui  al  comma  4.
          Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di
          cui all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo  n.
          286 del  1999,  e  riferisce,  in  proposito,  direttamente
          all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 
                2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione  della
          performance e' costituito, di norma,  in  forma  collegiale
          con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
          definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
          possono istituire l'Organismo in forma monocratica. 
                2-ter.  Il  Dipartimento  della   funzione   pubblica
          individua i casi in cui sono istituiti Organismi in 
                3. 
                4.  L'Organismo  indipendente  di  valutazione  della
          performance: 
                  a)  monitora  il  funzionamento   complessivo   del
          sistema della valutazione, della trasparenza  e  integrita'
          dei controlli interni  ed  elabora  una  relazione  annuale
          sullo stato  dello  stesso,  anche  formulando  proposte  e
          raccomandazioni ai vertici amministrativi; 
                  b)   comunica   tempestivamente    le    criticita'
          riscontrate ai competenti  organi  interni  di  governo  ed
          amministrazione,  nonche'  alla  Corte  dei  conti   e   al
          Dipartimento della funzione pubblica; 
                  c) valida la Relazione  sulla  performance  di  cui
          all'art. 10, a condizione che  la  stessa  sia  redatta  in
          forma sintetica, chiara  e  di  immediata  comprensione  ai
          cittadini e agli altri  utenti  finali  e  ne  assicura  la
          visibilita'   attraverso   la   pubblicazione   sul    sito
          istituzionale dell'amministrazione; 
                  d)  garantisce  la  correttezza  dei  processi   di
          misurazione e valutazione con particolare riferimento  alla
          significativa differenziazione dei giudizi di cui  all'art.
          9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo dei premi  di
          cui al Titolo III, secondo  quanto  previsto  dal  presente
          decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai  contratti
          integrativi, dai regolamenti  interni  all'amministrazione,
          nel rispetto del principio di valorizzazione del  merito  e
          della professionalita'; 
                  e) propone, sulla base del sistema di cui  all'art.
          7,  all'organo  di  indirizzo  politico-amministrativo,  la
          valutazione   annuale   dei   dirigenti   di   vertice    e
          l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; 
                  f)  e'  responsabile  della  corretta  applicazione
          delle linee guida,  delle  metodologie  e  degli  strumenti
          predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica  sulla
          base del decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma  10,
          del decreto legge n. 90 del 2014; 
                  g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al
          presente Titolo; 
                  h) verifica i risultati  e  le  buone  pratiche  di
          promozione delle pari opportunita'. 
                  4-bis. Gli Organismi  indipendenti  di  valutazione
          esercitano i compiti di cui al comma 4 e,  in  particolare,
          procedono   alla   validazione   della   Relazione    sulla
          performance, tenendo conto  anche  delle  risultanze  delle
          valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei  cittadini
          o degli altri utenti finali per le attivita'  e  i  servizi
          rivolti, nonche',  ove  presenti,  dei  risultati  prodotti
          dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di  valutazione
          e dalle analisi condotte  dai  soggetti  appartenenti  alla
          rete nazionale per  la  valutazione  delle  amministrazioni
          pubbliche,  di  cui  al  decreto  emanato   in   attuazione
          dell'art. 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e
          delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le
          modalita' indicate nel sistema di cui all'art. 7. 
                  4-ter. Nell'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al
          comma 4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso
          a   tutti   gli    atti    e    documenti    in    possesso
          dell'amministrazione,  utili  all'espletamento  dei  propri
          compiti,  nel  rispetto  della  disciplina  in  materia  di
          protezione dei dati personali. Tale  accesso  e'  garantito
          senza ritardo. L'Organismo ha altresi'  accesso  diretto  a
          tutti  i  sistemi  informativi  dell'amministrazione,   ivi
          incluso  il  sistema  di  controllo  di  gestione,  e  puo'
          accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione,
          al   fine   di    svolgere    le    verifiche    necessarie
          all'espletamento  delle  proprie  funzioni,  potendo  agire
          anche in collaborazione con gli organismi di  controllo  di
          regolarita'        amministrativa        e        contabile
          dell'amministrazione.  Nel  caso  di  riscontro  di   gravi
          irregolarita',  l'Organismo  indipendente  di   valutazione
          effettua   ogni   opportuna   segnalazione   agli    organi
          competenti. 
                  5. 
                  6. La validazione della Relazione sulla performance
          di cui al comma 4, lettera c), e'  condizione  inderogabile
          per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui
          al Titolo III. 
                  7. 
                  8.  I  componenti  dell'Organismo  indipendente  di
          valutazione non possono essere nominati  tra  i  dipendenti
          dell'amministrazione  interessata  o   tra   soggetti   che
          rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in  partiti
          politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che  abbiano
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni, ovvero  che  abbiano  rivestito
          simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili
          rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
                  9. Presso l'Organismo indipendente  di  valutazione
          e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza
          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la
          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse
          necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 
                  10.  Il  responsabile   della   struttura   tecnica
          permanente deve possedere una specifica professionalita' ed
          esperienza nel campo della  misurazione  della  performance
          nelle amministrazioni pubbliche. 
                  11. Agli oneri derivanti dalla costituzione  e  dal
          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo
          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate
          ai servizi di controllo interno.» 
                «Art. 30 (Norme transitorie e abrogazioni). -  1.  La
          Commissione di cui  all'art.  13  e'  costituita  entro  30
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
                2. Gli Organismi indipendenti di cui all'art. 14 sono
          costituiti  entro  il  30  aprile  2010.  Fino  alla   loro
          costituzione continuano ad operare gli uffici e i  soggetti
          preposti   all'attivita'   di   valutazione   e   controllo
          strategico di cui all'art. 6  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 286. 
                3. In sede di prima attuazione del presente  decreto,
          gli Organismi indipendenti di cui all'art.  14  provvedono,
          entro il 30 settembre  2010,  sulla  base  degli  indirizzi
          della Commissione di cui all'art. 13 a definire  i  sistemi
          di valutazione della performance di cui all'art. 7 in  modo
          da assicurarne la piena operativita'  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2011. La Commissione effettua il  monitoraggio  sui
          parametri e i modelli di riferimento dei  predetti  sistemi
          ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera d). 
                4. A decorrere dal 30 aprile 2010  sono  abrogate  le
          seguenti disposizioni del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 286: 
                  a) il terzo periodo dell'art. 1, comma  2,  lettera
          a); 
                  b) l'art. 1, comma 6; 
                  c) l'art. 5; 
                  d) l'art. 6, commi 2 e 3; 
                  e) l'art. 11, comma 3.». 
              - Si riporta l'art. 12 del decreto legge  28  settembre
          2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova,
          la sicurezza della rete nazionale  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, gli eventi  sismici  del  2016  e  2017,  il
          lavoro e le altre emergenze) convertito, con modificazioni,
          dalla legge 16 novembre 2018, n. 130: 
                «Art. 12 (Agenzia nazionale per  la  sicurezza  delle
          ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). -
          In vigore dal 16 giugno 2019 1. E' istituita,  a  decorrere
          dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia nazionale per  la  sicurezza
          delle  ferrovie   e   delle   infrastrutture   stradali   e
          autostradali (ANSFISA), di seguito  Agenzia,  con  sede  in
          Roma  presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, con possibilita' di articolazioni  territoriali,
          di cui una,  con  competenze  riferite  in  particolare  ai
          settori  delle  infrastrutture  stradali  e   autostradali,
          avente sede a Genova. L'Agenzia ha il compito di  garantire
          la sicurezza del  sistema  ferroviario  nazionale  e  delle
          infrastrutture stradali  e  autostradali.  Per  quanto  non
          disciplinato  dal  presente  articolo  si   applicano   gli
          articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
          300. 
                2. A decorrere dalla data di cui al comma 19,  quarto
          periodo,  l'Agenzia  nazionale  per  la   sicurezza   delle
          ferrovie (ANSF) di cui all'art. 4 del  decreto  legislativo
          10 agosto 2007, n. 162, e' soppressa  e  l'esercizio  delle
          relative funzioni e' attribuito all'Agenzia, che succede  a
          titolo universale in tutti i rapporti attivi e  passivi  al
          predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali
          e  finanziarie.  L'Agenzia  e'   dotata   di   personalita'
          giuridica e  ha  autonomia  regolamentare,  amministrativa,
          patrimoniale, organizzativa, contabile  e  finanziaria.  Il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri  di
          indirizzo e vigilanza, che esercita  secondo  le  modalita'
          previste nel presente decreto. 
                3. Con riferimento al settore ferroviario,  l'Agenzia
          svolge i compiti e le funzioni, anche  di  regolamentazione
          tecnica, per essa previsti dai decreti legislativi  recanti
          attuazione della direttiva  (UE)  2016/798  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza
          delle  ferrovie  e  della  direttiva  (UE)   2016/797   del
          Parlamento europeo e  del  Consiglio  dell'11  maggio  2016
          relativa  all'interoperabilita'  del  sistema   ferroviario
          dell'Unione europea ed ha competenza per  l'intero  sistema
          ferroviario nazionale, secondo quanto previsto dai medesimi
          decreti.    Per    le    infrastrutture    transfrontaliere
          specializzate, i compiti di  autorita'  nazionale  preposta
          alla sicurezza di cui  al  Capo  IV  della  direttiva  (UE)
          2016/798 sono affidati, a seguito di apposite  convenzioni,
          all'Agenzia o all'Autorita' per  la  sicurezza  ferroviaria
          del Paese limitrofo. 
                4.   Con    riferimento    alla    sicurezza    delle
          infrastrutture stradali e autostradali, oltre all'esercizio
          delle funzioni gia' disciplinate dal decreto legislativo 15
          marzo  2011,  n.  35  e  fermi  restando  i  compiti  e  le
          responsabilita'  dei  soggetti  gestori,  l'Agenzia,  anche
          avvalendosi degli altri soggetti pubblici  che  operano  in
          materia di sicurezza delle infrastrutture: 
                  a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata  alla
          verifica della  corretta  organizzazione  dei  processi  di
          manutenzione da  parte  dei  gestori,  nonche'  l'attivita'
          ispettiva e di verifica a  campione  sulle  infrastrutture,
          obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure
          di   controllo   del   rischio   in   quanto   responsabili
          dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture; 
                  b) promuove l'adozione da parte dei  gestori  delle
          reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione  della
          Sicurezza per le attivita' di verifica e manutenzione delle
          infrastrutture certificati  da  organismi  di  parte  terza
          riconosciuti dall'Agenzia; 
                  c)  sovraintende  alle   ispezioni   di   sicurezza
          previste dall'art. 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011,
          n. 35 sulle infrastrutture stradali e  autostradali,  anche
          compiendo  verifiche  sulle  attivita'  di  controllo  gia'
          svolte dai  gestori,  eventualmente  effettuando  ulteriori
          verifiche in sito; 
                  d) propone al Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti l'adozione del piano nazionale per  l'adeguamento
          e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e  autostradali
          nazionali ai  fini  del  miglioramento  degli  standard  di
          sicurezza, da sviluppare anche attraverso  il  monitoraggio
          sullo  stato  di  conservazione  e  sulle   necessita'   di
          manutenzione  delle  infrastrutture  stesse.  Il  Piano  e'
          aggiornato ogni due anni e di esso  si  tiene  conto  nella
          redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione
          e di programmazione previsti dalla legislazione vigente; 
                  e)  svolge   attivita'   di   studio,   ricerca   e
          sperimentazione   in    materia    di    sicurezza    delle
          infrastrutture stradali e autostradali. 
                4-bis. Fermi restando i compiti del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco disciplinati dall'art. 19 del  decreto
          legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  2011,
          n. 151, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni ispettive e
          i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e  2,  e  12  del
          decreto legislativo 5 ottobre 2006,  n.  264,  al  fine  di
          garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle  strade
          appartenenti alla rete stradale transeuropea.  Le  funzioni
          ispettive e i poteri di  cui  al  periodo  precedente  sono
          esercitati dall'Agenzia anche per  garantire  la  sicurezza
          delle gallerie situate sulle strade non  appartenenti  alla
          rete stradale transeuropea. Con decreto del Ministero delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto   con   il
          Ministero dell'interno e con il Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto,  sono  definiti  i  requisiti  minimi  di
          sicurezza  delle  gallerie   situate   sulle   strade   non
          appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli  obblighi
          dei soggetti gestori e le  relative  sanzioni  in  caso  di
          inosservanza  delle  disposizioni  impartite  dall'Agenzia,
          nonche' i profili tariffari a carico  dei  gestori  stessi,
          determinati sulla base del costo effettivo del servizio. 
                4-ter. All'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 5
          ottobre 2006, n. 264, le parole: "ed effettua le ispezioni,
          le valutazioni e le verifiche funzionali  di  cui  all'art.
          11" sono soppresse. 
                4-quater. Sono  trasferite  all'Agenzia  le  funzioni
          ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di
          massa esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti
          fissi (USTIF) del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti ai sensi dell'art. 9, commi 5 e  6,  del  decreto
          del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4  agosto
          2014, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  297  del  23  dicembre  2014.  A  tal   fine
          l'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti  per
          il rilascio dell'autorizzazione di  sicurezza  relativa  al
          sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura  e  dal
          materiale rotabile, con i contenuti di cui agli articoli 14
          e 15 del decreto legislativo 10 agosto  2007,  n.  162,  in
          quanto  applicabili.  Con  decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, da adottare  entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del  presente  decreto,  sono  disciplinate  le
          modalita' per l'autorizzazione all'apertura  dell'esercizio
          dei  sistemi  di  trasporto  rapido  di  massa   di   nuova
          realizzazione,  tenendo  conto  delle  funzioni  attribuite
          all'Agenzia ai sensi del presente comma. 
                4-quinquies. All'art. 15 della legge 1° agosto  2002,
          n. 166, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
                  «6-bis. A decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti riferisce  annualmente
          alle competenti Commissioni  parlamentari  sull'attuazione,
          da parte dei concessionari autostradali,  degli  interventi
          di verifica e di messa in  sicurezza  delle  infrastrutture
          viarie oggetto di atti convenzionali.». 
                5. Ferme restando le  sanzioni  gia'  previste  dalla
          legge, da atti amministrativi e da clausole  convenzionali,
          l'inosservanza da  parte  dei  gestori  delle  prescrizioni
          adottate dall'Agenzia, nell'esercizio  delle  attivita'  di
          cui al comma 4, lettere a) e c), e' punita con le  sanzioni
          amministrative pecuniarie, anche progressive,  accertate  e
          irrogate dall'Agenzia secondo le  disposizioni  di  cui  al
          Capo I, Sezioni I e II, della legge 24  novembre  1981,  n.
          689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione  e'
          compresa tra euro 5.000 e euro 200.000  ed  e'  determinata
          anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei
          soggetti aventi natura  imprenditoriale  l'Agenzia  dispone
          l'applicazione di una  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          fino  al  dieci  per   cento   del   fatturato   realizzato
          nell'ultimo    esercizio    chiuso    anteriormente    alla
          contestazione della violazione.  In  caso  di  reiterazione
          delle violazioni,  l'Agenzia  puo'  applicare  un'ulteriore
          sanzione di importo fino  al  doppio  della  sanzione  gia'
          applicata entro gli stessi limiti previsti  per  la  prima.
          Qualora  il  comportamento  sanzionabile   possa   arrecare
          pregiudizio  alla  sicurezza  dell'infrastruttura  o  della
          circolazione  stradale  o  autostradale,   l'Agenzia   puo'
          imporre  al  gestore  l'adozione  di  misure   cautelative,
          limitative o interdittive, della circolazione  dei  veicoli
          sino alla cessazione delle condizioni che hanno  comportato
          l'applicazione  della  misura  stessa   e,   in   caso   di
          inottemperanza, puo' irrogare una sanzione, rispettivamente
          per gli  enti  territoriali  e  i  soggetti  aventi  natura
          imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre
          per cento del fatturato sopra indicato. 
                6. Sono organi dell'Agenzia: 
                  a) il direttore  dell'agenzia,  scelto  in  base  a
          criteri di alta professionalita', di capacita'  manageriale
          e di  qualificata  esperienza  nell'esercizio  di  funzioni
          attinenti al settore operativo dell'agenzia; 
                  b)  il  comitato  direttivo,  composto  da  quattro
          membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede; 
                  c) il collegio dei revisori dei conti. 
                7.  Il  direttore  e'  nominato   con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture   e   dei    trasporti,    ferma    restando
          l'applicazione  dell'art.  19,   comma   8,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'incarico ha la  durata
          massima di tre anni, e' rinnovabile per una sola  volta  ed
          e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e
          con qualsiasi altra attivita' professionale  privata  anche
          occasionale. Il  comitato  direttivo  e'  nominato  per  la
          durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti. Meta' dei componenti  sono  scelti  tra  i
          dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti
          ad   esse   esterni   dotati   di   specifica    competenza
          professionale  attinente  ai  settori   nei   quali   opera
          l'agenzia.  I  restanti  componenti  sono  scelti   tra   i
          dirigenti dell'agenzia e non  percepiscono  alcun  compenso
          aggiuntivo per lo svolgimento  dell'incarico  nel  comitato
          direttivo. Il collegio dei revisori dei conti  e'  composto
          dal presidente, da due membri  effettivi  e  due  supplenti
          iscritti al registro  dei  revisori  legali,  nominati  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti.
          I revisori durano in  carica  tre  anni  e  possono  essere
          confermati una sola volta. Il  collegio  dei  revisori  dei
          conti esercita le funzioni di cui all'art. 2403 del  codice
          civile, in quanto applicabile. I  componenti  del  comitato
          direttivo non possono svolgere attivita' professionale, ne'
          essere amministratori o dipendenti di societa'  o  imprese,
          nei settori di  intervento  dell'Agenzia.  I  compensi  dei
          componenti  degli  organi  collegiali  sono  stabiliti  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il  Ministro  dell'economia  delle  finanze
          secondo i criteri e parametri  previsti  per  gli  enti  ed
          organismi pubblici e  sono  posti  a  carico  del  bilancio
          dell'Agenzia. 
                8. Lo statuto dell'Agenzia e' deliberato dal comitato
          direttivo ed e' approvato con le modalita' di cui al  comma
          10. Lo Statuto disciplina le  competenze  degli  organi  di
          direzione dell'Agenzia e reca principi generali  in  ordine
          alla sua organizzazione ed al suo funzionamento. 
                9. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia  e'
          deliberato,  su  proposta  del  direttore,   dal   comitato
          direttivo ed e' sottoposto al Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti che lo approva, di concerto con i  Ministri
          per la pubblica amministrazione  e  dell'economia  e  delle
          finanze, ai sensi del comma 10. In particolare esso: 
                  a) disciplina l'organizzazione e  il  funzionamento
          dell'Agenzia, attraverso  la  previsione  di  due  distinte
          articolazioni competenti ad esercitare  rispettivamente  le
          funzioni gia' svolte  dall'ANSF  in  materia  di  sicurezza
          ferroviaria e le nuove competenze in materia  di  sicurezza
          delle infrastrutture  stradali  e  autostradali,  cui  sono
          preposte due posizioni di ufficio di  livello  dirigenziale
          generale; 
                  b) fissa le  dotazioni  organiche  complessive  del
          personale  di  ruolo  dipendente  dall'Agenzia  nel  limite
          massimo di 569 unita', di cui 42  di  livello  dirigenziale
          non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale; 
                  c)  determina  le  procedure  per  l'accesso   alla
          dirigenza, nel rispetto del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165. 
                10. Le deliberazioni del comitato direttivo  relative
          allo  statuto  e  ai  regolamenti   che   disciplinano   il
          funzionamento  dell'Agenzia  sono  approvate  dal  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i
          Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia  e
          delle  finanze.  L'approvazione  puo'  essere  negata   per
          ragioni di legittimita' o di merito. Per l'approvazione dei
          bilanci  e  dei  piani  pluriennali  di   investimento   si
          applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 9 novembre  1998,  n.  439.
          Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti
          a controllo ministeriale preventivo. 
                11. I dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono
          inquadrati  nel  ruolo   dell'Agenzia   e   mantengono   il
          trattamento   economico    fondamentale    e    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al momento dell'inquadramento e in applicazione  di  quanto
          previsto dal contratto collettivo nazionale  di  lavoro  di
          cui al  comma  16.  Per  i  restanti  contratti  di  lavoro
          l'Agenzia  subentra  nella   titolarita'   dei   rispettivi
          rapporti, ivi  comprese  le  collaborazioni  in  corso  che
          restano in vigore sino a naturale scadenza. 
                12. In ragione dell'esercizio delle funzioni  di  cui
          al comma 4, in aggiunta all'intera dotazione  organica  del
          personale   dell'ANSF,   e'   assegnato   all'Agenzia    un
          contingente  di  personale   di   250   unita',   destinato
          all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza  delle
          infrastrutture stradali e autostradali e di 15 posizioni di
          uffici di livello dirigenziale non generale. 
                13.  Nell'organico  dell'Agenzia  sono  presenti  due
          posizioni di uffici di livello dirigenziale generale. 
                14. In fase  di  prima  attuazione  e  per  garantire
          l'immediata operativita' dell'ANSFISA, per  lo  svolgimento
          delle  nuove  competenze  in  materia  di  sicurezza  delle
          infrastrutture    stradali     e     autostradali,     sino
          all'approvazione del regolamento di amministrazione di  cui
          al  comma  9,  l'Agenzia  provvede  al   reclutamento   del
          personale di ruolo di cui al comma 12, nella misura massima
          di 61 unita', mediante apposita selezione  nell'ambito  del
          personale  dipendente  da  pubbliche  amministrazioni,  con
          esclusione   del    personale    docente    educativo    ed
          amministrativo   tecnico   ausiliario   delle   istituzioni
          scolastiche, in possesso delle competenze e  dei  requisiti
          di   professionalita'   ed   esperienza    richiesti    per
          l'espletamento delle singole funzioni, e tale da  garantire
          la massima neutralita' e imparzialita'. Per  tale  fase  il
          personale  selezionato  dall'Agenzia   e'   comandato   dal
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  da  altre
          pubbliche  amministrazioni,  con  oneri  a   carico   delle
          amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso  nel
          ruolo dell'Agenzia con la  qualifica  assunta  in  sede  di
          selezione e con il riconoscimento del trattamento economico
          equivalente a quello ricoperto nel precedente  rapporto  di
          lavoro  e,  se  piu'  favorevole,   il   mantenimento   del
          trattamento economico di  provenienza,  limitatamente  alle
          voci fisse e continuative,  mediante  assegno  ad  personam
          riassorbibile  e  non   rivalutabile   con   i   successivi
          miglioramenti  economici  a  qualsiasi  titolo  conseguiti.
          L'inquadramento  nei  ruoli  dell'Agenzia   del   personale
          proveniente dalle  pubbliche  amministrazioni  comporta  la
          riduzione,  in  misura  corrispondente,   della   dotazione
          organica   dell'amministrazione    di    provenienza    con
          contestuale   trasferimento    delle    relative    risorse
          finanziarie. 
                15. L'Agenzia e' autorizzata all'assunzione  a  tempo
          indeterminato di 205 unita' di personale e 19 dirigenti nel
          corso dell'anno 2019 e di 134  unita'  di  personale  e  13
          dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree
          iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9. 
                16. Al personale e  alla  dirigenza  dell'Agenzia  si
          applicano le disposizioni del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di  lavoro
          del personale del comparto funzioni  centrali,  secondo  le
          tabelle retributive dell'ENAC. 
                17. Al fine di  assicurare  il  corretto  svolgimento
          delle attivita' di cui al presente articolo, all'Agenzia e'
          garantito l'accesso a tutti i  dati  riguardanti  le  opere
          pubbliche della banca dati di cui all'art. 13,  nonche'  ai
          dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico  per  la
          sicurezza delle infrastrutture stradali e  autostradali  di
          cui all'art. 14. 
                18.  Agli  oneri  del  presente  articolo,   pari   a
          complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019,  e  22.300.000
          euro a  decorrere  dall'anno  2020  si  provvede  ai  sensi
          dell'art. 45. 
                19. In sede di prima applicazione,  entro  90  giorni
          dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di
          cui ai commi 8 e 9 sono adottati con decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per la  pubblica  amministrazione.  Fino  all'adozione  dei
          nuovi regolamenti continuano ad  applicarsi  i  regolamenti
          gia' emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono  in
          carica fino alla nomina degli  organi  dell'Agenzia.  Nelle
          more della piena operativita' dell'Agenzia, la cui data  e'
          determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite  alla
          stessa ai sensi del presente articolo, ove gia'  esistenti,
          continuano ad essere svolte dalle amministrazioni  e  dagli
          enti pubblici competenti nei diversi settori interessati. 
                20.  La  denominazione  «Agenzia  nazionale  per   la
          sicurezza delle ferrovie» e' sostituita,  ovunque  ricorre,
          dalla denominazione «Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza
          delle  ferrovie   e   delle   infrastrutture   stradali   e
          autostradali» (ANSFISA). 
                21.    L'Agenzia    si    avvale    del    patrocinio
          dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 1 del  testo
          unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
                22.  Tutti  gli  atti  connessi   con   l'istituzione
          dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse. 
                23. L'art. 4 del decreto legislativo 10 agosto  2007,
          n. 162 e' abrogato.». 
              - Si riporta l'art. 1 della legge 6 novembre  2012,  n.
          190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
          corruzione    e     dell'illegalita'     nella     pubblica
          amministrazione): 
                «Art.  1  (Disposizioni  per  la  prevenzione  e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione). - 1. In attuazione  dell'art.  6
          della Convenzione dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite
          contro la corruzione,  adottata  dalla  Assemblea  generale
          dell'ONU il 31 ottobre 2003 e  ratificata  ai  sensi  della
          legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della
          Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo  il
          27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno
          2012, n.  110,  la  presente  legge  individua,  in  ambito
          nazionale, l'Autorita' nazionale anticorruzione e gli altri
          organi  incaricati  di  svolgere,  con  modalita'  tali  da
          assicurare azione coordinata, attivita'  di  controllo,  di
          prevenzione   e   di   contrasto   della    corruzione    e
          dell'illegalita' nella pubblica amministrazione. 
                2. La Commissione per la valutazione, la  trasparenza
          e l'integrita'  delle  amministrazioni  pubbliche,  di  cui
          all'art. 13 del decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.
          150, e  successive  modificazioni,  di  seguito  denominata
          "Commissione",    opera    quale    Autorita'     nazionale
          anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
          In particolare, la Commissione: 
                  a) collabora con i paritetici organismi  stranieri,
          con   le   organizzazioni   regionali   ed   internazionali
          competenti; 
                  b) adotta  il  Piano  nazionale  anticorruzione  ai
          sensi del comma 2-bis; 
                  c) analizza le cause e i fattori della corruzione e
          individua  gli  interventi  che  ne  possono  favorire   la
          prevenzione e il contrasto; 
                  d)  esprime  parere  obbligatorio  sugli  atti   di
          direttiva e  di  indirizzo,  nonche'  sulle  circolari  del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione  in  materia  di  conformita'  di  atti   e
          comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici
          di comportamento e ai contratti, collettivi e  individuali,
          regolanti il rapporto di lavoro pubblico; 
                  e)  esprime  pareri  facoltativi  in   materia   di
          autorizzazioni, di cui all'art. 53 del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  allo
          svolgimento di incarichi esterni  da  parte  dei  dirigenti
          amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali,
          con  particolare  riferimento  all'applicazione  del  comma
          16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l),  del  presente
          articolo; 
                  f)   esercita   la   vigilanza   e   il   controllo
          sull'effettiva applicazione e sull'efficacia  delle  misure
          adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi
          4 e 5 del presente articolo e  sul  rispetto  delle  regole
          sulla trasparenza  dell'attivita'  amministrativa  previste
          dai commi da 15 a 36 del presente articolo  e  dalle  altre
          disposizioni vigenti; 
                  f-bis); 
                  g)  riferisce  al   Parlamento,   presentando   una
          relazione  entro  il   31   dicembre   di   ciascun   anno,
          sull'attivita'   di   contrasto    della    corruzione    e
          dell'illegalita'   nella   pubblica    amministrazione    e
          sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia. 
                2-bis. Il Piano nazionale anticorruzione e'  adottato
          sentiti il Comitato interministeriale di cui al comma  4  e
          la Conferenza unificata di cui all'art.  8,  comma  1,  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281.  Il  Piano  ha
          durata  triennale  ed  e'  aggiornato   annualmente.   Esso
          costituisce   atto   di   indirizzo   per   le    pubbliche
          amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ai  fini  dell'adozione
          dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione,
          e per gli altri soggetti di cui all'art.  2-bis,  comma  2,
          del decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  ai  fini
          dell'adozione di misure  di  prevenzione  della  corruzione
          integrative  di  quelle  adottate  ai  sensi  del   decreto
          legislativo 8 giugno 2001, n.  231,  anche  per  assicurare
          l'attuazione dei compiti di cui al  comma  4,  lettera  a).
          Esso, inoltre, anche in  relazione  alla  dimensione  e  ai
          diversi  settori  di  attivita'  degli  enti,  individua  i
          principali rischi di  corruzione  e  i  relativi  rimedi  e
          contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e  modalita'  di
          adozione  e  attuazione  delle  misure  di  contrasto  alla
          corruzione. 
                3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma  2,
          lettera f), l'Autorita' nazionale  anticorruzione  esercita
          poteri   ispettivi   mediante   richiesta    di    notizie,
          informazioni,   atti    e    documenti    alle    pubbliche
          amministrazioni,   e   ordina   l'adozione   di   atti    o
          provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e  5  e
          dalle    regole    sulla     trasparenza     dell'attivita'
          amministrativa previste dalle disposizioni vigenti,  ovvero
          la rimozione di comportamenti o  atti  contrastanti  con  i
          piani e le regole sulla trasparenza citati. 
                4. Il Dipartimento  della  funzione  pubblica,  anche
          secondo  linee   di   indirizzo   adottate   dal   Comitato
          interministeriale istituito e disciplinato con decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri: 
                  a)  coordina  l'attuazione   delle   strategie   di
          prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalita'
          nella  pubblica   amministrazione   elaborate   a   livello
          nazionale e internazionale; 
                  b) promuove e definisce norme e metodologie  comuni
          per la  prevenzione  della  corruzione,  coerenti  con  gli
          indirizzi, i programmi e i progetti internazionali; 
                  c); 
                  d) definisce modelli standard delle informazioni  e
          dei dati occorrenti per il  conseguimento  degli  obiettivi
          previsti  dalla  presente  legge,  secondo  modalita'   che
          consentano la loro gestione ed analisi informatizzata; 
                  e) definisce criteri per  assicurare  la  rotazione
          dei dirigenti  nei  settori  particolarmente  esposti  alla
          corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni
          e cumuli di  incarichi  nominativi  in  capo  ai  dirigenti
          pubblici, anche esterni. 
                5. Le pubbliche amministrazioni centrali  definiscono
          e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: 
                  a) un piano di  prevenzione  della  corruzione  che
          fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione
          degli  uffici  al  rischio  di  corruzione  e  indica   gli
          interventi organizzativi  volti  a  prevenire  il  medesimo
          rischio; 
                  b) procedure appropriate per selezionare e formare,
          in collaborazione con la Scuola  superiore  della  pubblica
          amministrazione,  i  dipendenti  chiamati  ad  operare   in
          settori   particolarmente    esposti    alla    corruzione,
          prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti
          e funzionari. 
                6.  I  comuni  con  popolazione  inferiore  a  15.000
          abitanti possono aggregarsi per definire in comune, tramite
          accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.
          241,  il  piano  triennale   per   la   prevenzione   della
          corruzione, secondo  le  indicazioni  contenute  nel  Piano
          nazionale anticorruzione di cui al  comma  2-bis.  Ai  fini
          della  predisposizione   del   piano   triennale   per   la
          prevenzione della corruzione, il  prefetto,  su  richiesta,
          fornisce il necessario supporto tecnico e informativo  agli
          enti locali, anche al fine di assicurare che i piani  siano
          formulati  e  adottati  nel  rispetto  delle  linee   guida
          contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione. 
                7. L'organo di indirizzo individua, di  norma  tra  i
          dirigenti di  ruolo  in  servizio,  il  Responsabile  della
          prevenzione   della   corruzione   e   della   trasparenza,
          disponendo le eventuali modifiche organizzative  necessarie
          per assicurare funzioni e poteri idonei per lo  svolgimento
          dell'incarico con piena autonomia  ed  effettivita'.  Negli
          enti  locali,  il  Responsabile  della  prevenzione   della
          corruzione e della trasparenza e'  individuato,  di  norma,
          nel segretario o nel dirigente  apicale,  salva  diversa  e
          motivata  determinazione.  Nelle  unioni  di  comuni,  puo'
          essere nominato un  unico  responsabile  della  prevenzione
          della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
          prevenzione della corruzione e  della  trasparenza  segnala
          all'organo di indirizzo  e  all'organismo  indipendente  di
          valutazione le disfunzioni  inerenti  all'attuazione  delle
          misure in materia di  prevenzione  della  corruzione  e  di
          trasparenza e indica agli uffici  competenti  all'esercizio
          dell'azione disciplinare i nominativi  dei  dipendenti  che
          non hanno attuato correttamente le  misure  in  materia  di
          prevenzione della corruzione e  di  trasparenza.  Eventuali
          misure discriminatorie, dirette o indirette, nei  confronti
          del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
          trasparenza   per   motivi   collegati,   direttamente    o
          indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni  devono
          essere segnalate  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione,
          che puo' chiedere informazioni all'organo  di  indirizzo  e
          intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto
          legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 
                8. L'organo  di  indirizzo  definisce  gli  obiettivi
          strategici in materia di  prevenzione  della  corruzione  e
          trasparenza, che  costituiscono  contenuto  necessario  dei
          documenti di  programmazione  strategico-gestionale  e  del
          Piano  triennale  per  la  prevenzione  della   corruzione.
          L'organo di indirizzo adotta  il  Piano  triennale  per  la
          prevenzione della corruzione su proposta  del  Responsabile
          della prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza
          entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la  trasmissione
          all'Autorita' nazionale anticorruzione. Negli  enti  locali
          il  piano  e'  approvato  dalla  giunta.   L'attivita'   di
          elaborazione del piano non puo' essere affidata a  soggetti
          estranei   all'amministrazione.   Il   responsabile   della
          prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro  lo
          stesso  termine,  definisce   procedure   appropriate   per
          selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i  dipendenti
          destinati ad operare  in  settori  particolarmente  esposti
          alla corruzione.  Le  attivita'  a  rischio  di  corruzione
          devono essere svolte, ove possibile, dal personale  di  cui
          al comma 11. 
                8-bis.  L'Organismo   indipendente   di   valutazione
          verifica, anche ai fini della validazione  della  Relazione
          sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione
          della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti
          nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che
          nella misurazione e valutazione delle performance si  tenga
          conto degli obiettivi connessi  all'anticorruzione  e  alla
          trasparenza. Esso verifica i contenuti della  Relazione  di
          cui al comma 14 in rapporto agli  obiettivi  inerenti  alla
          prevenzione della corruzione  e  alla  trasparenza.  A  tal
          fine, l'Organismo medesimo puo'  chiedere  al  Responsabile
          della prevenzione della corruzione e della  trasparenza  le
          informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del
          controllo  e  puo'  effettuare  audizioni  di   dipendenti.
          L'Organismo  medesimo  riferisce  all'Autorita'   nazionale
          anticorruzione sullo stato di attuazione  delle  misure  di
          prevenzione della corruzione e di trasparenza. 
                9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle  seguenti
          esigenze: 
                  a) individuare le attivita', tra le quali quelle di
          cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate
          nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali
          e' piu' elevato il rischio di  corruzione,  e  le  relative
          misure di contrasto, anche  raccogliendo  le  proposte  dei
          dirigenti,  elaborate   nell'esercizio   delle   competenze
          previste dall'art. 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
                  b) prevedere, per le attivita' individuate ai sensi
          della lettera a), meccanismi di  formazione,  attuazione  e
          controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio  di
          corruzione; 
                  c)  prevedere,  con   particolare   riguardo   alle
          attivita' individuate ai sensi della lettera  a),  obblighi
          di informazione nei confronti del responsabile, individuato
          ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento
          e sull'osservanza del piano; 
                  d)  definire  le  modalita'  di  monitoraggio   del
          rispetto  dei  termini,  previsti   dalla   legge   o   dai
          regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; 
                  e)  definire  le  modalita'  di  monitoraggio   dei
          rapporti tra l'amministrazione e  i  soggetti  che  con  la
          stessa  stipulano  contratti  o  che  sono  interessati   a
          procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di
          vantaggi economici di qualunque genere,  anche  verificando
          eventuali relazioni di parentela  o  affinita'  sussistenti
          tra i titolari, gli amministratori, i soci e  i  dipendenti
          degli  stessi  soggetti  e  i  dirigenti  e  i   dipendenti
          dell'amministrazione; 
                  f) individuare specifici  obblighi  di  trasparenza
          ulteriori rispetto a quelli  previsti  da  disposizioni  di
          legge. 
                10. Il responsabile individuato ai sensi del comma  7
          provvede anche: 
                  a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano
          e della sua idoneita', nonche' a proporre la modifica dello
          stesso quando sono accertate significative violazioni delle
          prescrizioni   ovvero   quando    intervengono    mutamenti
          nell'organizzazione o nell'attivita' dell'amministrazione; 
                  b)  alla  verifica,  d'intesa  con   il   dirigente
          competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi  negli
          uffici preposti allo svolgimento delle  attivita'  nel  cui
          ambito e' piu' elevato il rischio che siano commessi  reati
          di corruzione; 
                  c) ad individuare  il  personale  da  inserire  nei
          programmi di formazione di cui al comma 11. 
                11.    La    Scuola    superiore    della    pubblica
          amministrazione,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza  pubblica   e   utilizzando   le   risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, predispone percorsi, anche specifici e settoriali,
          di    formazione    dei    dipendenti    delle    pubbliche
          amministrazioni  statali  sui  temi  dell'etica   e   della
          legalita'.  Con  cadenza  periodica  e  d'intesa   con   le
          amministrazioni, provvede alla  formazione  dei  dipendenti
          pubblici chiamati ad operare nei settori  in  cui  e'  piu'
          elevato,  sulla  base  dei  piani  adottati  dalle  singole
          amministrazioni, il rischio che  siano  commessi  reati  di
          corruzione. 
                12.   In    caso    di    commissione,    all'interno
          dell'amministrazione, di un reato di  corruzione  accertato
          con  sentenza  passata  in   giudicato,   il   responsabile
          individuato ai sensi del  comma  7  del  presente  articolo
          risponde ai sensi dell'art. 21 del decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' sul
          piano disciplinare, oltre  che  per  il  danno  erariale  e
          all'immagine  della  pubblica  amministrazione,  salvo  che
          provi tutte le seguenti circostanze: 
                  a) di avere predisposto,  prima  della  commissione
          del fatto, il piano di cui al comma 5 e di  aver  osservato
          le prescrizioni di  cui  ai  commi  9  e  10  del  presente
          articolo; 
                  b)   di   aver   vigilato   sul   funzionamento   e
          sull'osservanza del piano. 
                13.   La   sanzione   disciplinare   a   carico   del
          responsabile individuato ai sensi  del  comma  7  non  puo'
          essere  inferiore  alla  sospensione   dal   servizio   con
          privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un
          massimo di sei mesi. 
                14. In caso di ripetute violazioni  delle  misure  di
          prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato
          ai sensi del comma 7  del  presente  articolo  risponde  ai
          sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
          n. 165, e successive  modificazioni,  nonche',  per  omesso
          controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere
          comunicato agli uffici le misure da adottare e le  relative
          modalita' e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La
          violazione, da parte dei  dipendenti  dell'amministrazione,
          delle misure di prevenzione previste dal Piano  costituisce
          illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di  ogni  anno,
          il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del  presente
          articolo   trasmette    all'organismo    indipendente    di
          valutazione e all'organo di indirizzo  dell'amministrazione
          una relazione recante i risultati dell'attivita'  svolta  e
          la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi  in
          cui  l'organo  di  indirizzo  lo  richieda  o  qualora   il
          dirigente responsabile lo ritenga  opportuno,  quest'ultimo
          riferisce sull'attivita'. 
                15. Ai fini  della  presente  legge,  la  trasparenza
          dell'attivita'  amministrativa,  che  costituisce   livello
          essenziale delle prestazioni concernenti i diritti  sociali
          e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m),
          della Costituzione, secondo quanto previsto all'art. 11 del
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e'  assicurata
          mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle
          pubbliche amministrazioni, delle informazioni  relative  ai
          procedimenti  amministrativi,  secondo  criteri  di  facile
          accessibilita', completezza e semplicita' di consultazione,
          nel rispetto delle disposizioni in materia  di  segreto  di
          Stato, di  segreto  d'ufficio  e  di  protezione  dei  dati
          personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni
          pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e  conti
          consuntivi, nonche' i costi unitari di realizzazione  delle
          opere pubbliche e di  produzione  dei  servizi  erogati  ai
          cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate  sulla
          base di uno  schema  tipo  redatto  dall'Autorita'  per  la
          vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
          forniture,  che  ne  cura  altresi'  la   raccolta   e   la
          pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di
          consentirne una agevole comparazione. 
                16. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 53  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come  da  ultimo
          modificato dal comma 42 del presente articolo, nell'art. 54
          del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni, nell'art. 21 della legge 18 giugno 2009,  n.
          69, e successive modificazioni, e nell'art. 11 del  decreto
          legislativo  27  ottobre  2009,  n.   150,   le   pubbliche
          amministrazioni assicurano i livelli essenziali di  cui  al
          comma 15 del presente articolo con particolare  riferimento
          ai procedimenti di: 
                  a) autorizzazione o concessione; 
                  b)  scelta  del  contraente  per  l'affidamento  di
          lavori, forniture e servizi,  anche  con  riferimento  alla
          modalita' di selezione prescelta ai sensi  del  codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
                  c)  concessione  ed  erogazione   di   sovvenzioni,
          contributi,    sussidi,    ausili    finanziari,    nonche'
          attribuzione di vantaggi economici di  qualunque  genere  a
          persone ed enti pubblici e privati; 
                  d) concorsi e prove selettive per l'assunzione  del
          personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del
          citato decreto legislativo n. 150 del 2009. 
                17. Le stazioni appaltanti  possono  prevedere  negli
          avvisi, bandi di gara o lettere di invito  che  il  mancato
          rispetto  delle  clausole  contenute  nei   protocolli   di
          legalita' o nei patti di integrita'  costituisce  causa  di
          esclusione dalla gara. 
                18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili
          e militari, agli avvocati e procuratori dello  Stato  e  ai
          componenti delle commissioni tributarie e' vietata, pena la
          decadenza  dagli  incarichi  e  la  nullita'   degli   atti
          compiuti,  la  partecipazione   a   collegi   arbitrali   o
          l'assunzione di incarico di arbitro unico. 
                19. 
                20. 
                21. 
                22. 
                23. 
                24. 
                25. 
                26. Le disposizioni di  cui  ai  commi  15  e  16  si
          applicano anche ai procedimenti posti in essere  in  deroga
          alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in  deroga
          e che non  dispongono  di  propri  siti  web  istituzionali
          pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 15  e  16
          nei siti  web  istituzionali  delle  amministrazioni  dalle
          quali sono nominati. 
                27. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi  15
          e 16 sono trasmesse in via telematica alla Commissione. 
                28.  Le  amministrazioni   provvedono   altresi'   al
          monitoraggio   periodico    del    rispetto    dei    tempi
          procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione  delle
          anomalie. I risultati del  monitoraggio  sono  consultabili
          nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione. 
                29. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite
          il proprio sito web istituzionale, almeno un  indirizzo  di
          posta  elettronica  certificata  cui  il  cittadino   possa
          rivolgersi per trasmettere istanze ai  sensi  dell'art.  38
          del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  2000,  n.  445,  e  successive  modificazioni,  e
          ricevere   informazioni   circa   i   provvedimenti   e   i
          procedimenti amministrativi che lo riguardano. 
                30. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina
          del diritto di accesso ai documenti amministrativi  di  cui
          al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive
          modificazioni, in materia di  procedimento  amministrativo,
          hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli
          interessati,   tramite   strumenti    di    identificazione
          informatica di cui all'art. 65, comma 1, del codice di  cui
          al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
          modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti  e
          ai  procedimenti  amministrativi  che  li  riguardano,  ivi
          comprese quelle relative allo  stato  della  procedura,  ai
          relativi tempi e allo specifico ufficio competente in  ogni
          singola fase. 
                31. 
                32. Con riferimento ai procedimenti di cui  al  comma
          16,  lettera  b),  del  presente  articolo,   le   stazioni
          appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri
          siti web istituzionali: la struttura proponente;  l'oggetto
          del bando; l'elenco degli operatori invitati  a  presentare
          offerte; l'aggiudicatario; l'importo di  aggiudicazione;  i
          tempi di completamento dell'opera,  servizio  o  fornitura;
          l'importo delle somme  liquidate.  Le  stazioni  appaltanti
          sono tenute altresi' a trasmettere le predette informazioni
          ogni semestre alla commissione di cui al comma 2. Entro  il
          31 gennaio di ogni anno, tali  informazioni,  relativamente
          all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive
          rese  liberamente  scaricabili  in  un   formato   digitale
          standard aperto che consenta di analizzare  e  rielaborare,
          anche  a  fini   statistici,   i   dati   informatici.   Le
          amministrazioni  trasmettono  in  formato   digitale   tali
          informazioni all'Autorita' per la vigilanza  sui  contratti
          pubblici di lavori, servizi e forniture,  che  le  pubblica
          nel  proprio  sito   web   in   una   sezione   liberamente
          consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base  alla
          tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorita'
          individua  con  propria   deliberazione   le   informazioni
          rilevanti e le relative modalita' di trasmissione. Entro il
          30 aprile di ciascun anno, l'Autorita' per la vigilanza sui
          contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette
          alla Corte dei conti  l'elenco  delle  amministrazioni  che
          hanno omesso di trasmettere e pubblicare,  in  tutto  o  in
          parte, le informazioni di cui al presente comma in  formato
          digitale standard aperto. Si applica l'art.  6,  comma  11,
          del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163. 
                32-bis. Nelle controversie concernenti le materie  di
          cui al comma 1, lettera e), dell'art. 133 del codice di cui
          all'allegato 1 al decreto legislativo  2  luglio  2010,  n.
          104, il giudice amministrativo trasmette  alla  commissione
          ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso  del
          giudizio che, anche in esito a  una  sommaria  valutazione,
          ponga in evidenza  condotte  o  atti  contrastanti  con  le
          regole della trasparenza. 
                33. La mancata o incompleta pubblicazione,  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di  cui
          al  comma  31   costituisce   violazione   degli   standard
          qualitativi ed economici ai sensi dell'art. 1, comma 1, del
          decreto  legislativo  20  dicembre  2009,  n.  198,  ed  e'
          comunque  valutata  ai  sensi  dell'art.  21  del   decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni.  Eventuali  ritardi  nell'aggiornamento  dei
          contenuti sugli strumenti  informatici  sono  sanzionati  a
          carico dei responsabili del servizio. 
                34. Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano
          alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  agli  enti
          pubblici nazionali, nonche' alle societa' partecipate dalle
          amministrazioni pubbliche  e  dalle  loro  controllate,  ai
          sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente  alla
          loro  attivita'  di  pubblico  interesse  disciplinata  dal
          diritto nazionale o dell'Unione europea. 
                35. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o
          maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  un
          decreto  legislativo  per  il  riordino  della   disciplina
          riguardante gli  obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni,  mediante  la  modifica  o  l'integrazione
          delle disposizioni vigenti, ovvero mediante  la  previsione
          di nuove forme di pubblicita', nel  rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                  a) ricognizione e coordinamento delle  disposizioni
          che  prevedono  obblighi  di  pubblicita'  a  carico  delle
          amministrazioni pubbliche; 
                  b) previsione di forme di pubblicita' sia in ordine
          all'uso  delle  risorse  pubbliche  sia  in   ordine   allo
          svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative; 
                  c) precisazione degli obblighi  di  pubblicita'  di
          dati  relativi  ai  titolari  di  incarichi  politici,   di
          carattere elettivo o comunque di  esercizio  di  poteri  di
          indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale.
          Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione  obbligatoria  di
          cui alla lettera a) devono concernere almeno la  situazione
          patrimoniale   complessiva   del   titolare   al    momento
          dell'assunzione della carica, la titolarita' di imprese, le
          partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti
          entro il  secondo  grado  di  parentela,  nonche'  tutti  i
          compensi cui da' diritto l'assunzione della carica; 
                  d)  ampliamento  delle  ipotesi   di   pubblicita',
          mediante  pubblicazione  nei  siti  web  istituzionali,  di
          informazioni   relative   ai   titolari   degli   incarichi
          dirigenziali  nelle  pubbliche   amministrazioni   di   cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, e successive modificazioni, sia con  riferimento  a
          quelli  che  comportano  funzioni  di   amministrazione   e
          gestione,   sia   con   riferimento   agli   incarichi   di
          responsabilita' degli uffici di diretta collaborazione; 
                  e) definizione di categorie di informazioni che  le
          amministrazioni devono  pubblicare  e  delle  modalita'  di
          elaborazione dei relativi formati; 
                  f)  obbligo  di  pubblicare  tutti  gli   atti,   i
          documenti e le informazioni di cui al presente comma  anche
          in formato elettronico elaborabile e  in  formati  di  dati
          aperti. Per formati di  dati  aperti  si  devono  intendere
          almeno i  dati  resi  disponibili  e  fruibili  on-line  in
          formati non proprietari, a condizioni tali  da  permetterne
          il piu' ampio riutilizzo  anche  a  fini  statistici  e  la
          ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso
          o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la  fonte  e
          di rispettarne l'integrita'; 
                  g) individuazione, anche  mediante  integrazione  e
          coordinamento della disciplina vigente, della durata e  dei
          termini  di  aggiornamento   per   ciascuna   pubblicazione
          obbligatoria; 
                  h)  individuazione,  anche  mediante  revisione   e
          integrazione    della     disciplina     vigente,     delle
          responsabilita' e delle sanzioni per il mancato,  ritardato
          o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione. 
                36. Le disposizioni di  cui  al  decreto  legislativo
          adottato ai sensi del comma 35  integrano  l'individuazione
          del livello  essenziale  delle  prestazioni  erogate  dalle
          amministrazioni   pubbliche   a   fini   di    trasparenza,
          prevenzione, contrasto della  corruzione  e  della  cattiva
          amministrazione, a  norma  dell'art.  117,  secondo  comma,
          lettera m), della Costituzione,  e  costituiscono  altresi'
          esercizio  della  funzione  di  coordinamento   informativo
          statistico  e  informatico  dei  dati  dell'amministrazione
          statale, regionale e locale, di cui all'art.  117,  secondo
          comma, lettera r), della Costituzione. 
                37. All'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  al
          comma 1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,
          con un livello di garanzia non inferiore a quello cui  sono
          tenute  le  pubbliche  amministrazioni   in   forza   delle
          disposizioni di cui alla presente legge». 
                38. All'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  al
          comma 1 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Se
          ravvisano la manifesta  irricevibilita',  inammissibilita',
          improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
          amministrazioni   concludono   il   procedimento   con   un
          provvedimento espresso redatto in  forma  semplificata,  la
          cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
          al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo». 
                39. Al fine di garantire l'esercizio imparziale delle
          funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la
          reciproca autonomia tra  organi  di  indirizzo  politico  e
          organi amministrativi, le amministrazioni pubbliche di  cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, nonche' le aziende e le societa' partecipate  dallo
          Stato  e  dagli  altri  enti  pubblici,  in  occasione  del
          monitoraggio posto in essere ai fini dell'art. 36, comma 3,
          del  medesimo  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  e
          successive modificazioni, comunicano al Dipartimento  della
          funzione  pubblica,  per   il   tramite   degli   organismi
          indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a  rilevare
          le  posizioni  dirigenziali  attribuite  a  persone,  anche
          esterne   alle   pubbliche   amministrazioni,   individuate
          discrezionalmente dall'organo di indirizzo  politico  senza
          procedure  pubbliche   di   selezione.   I   dati   forniti
          confluiscono nella relazione annuale al Parlamento  di  cui
          al citato art. 36, comma 3, del decreto legislativo n.  165
          del 2001, e  vengono  trasmessi  alla  Commissione  per  le
          finalita' di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo. 
                40. I titoli e i curricula riferiti  ai  soggetti  di
          cui al comma 39 si  intendono  parte  integrante  dei  dati
          comunicati al Dipartimento della funzione pubblica. 
                41. Nel capo II della legge 7 agosto  1990,  n.  241,
          dopo l'art. 6 e' aggiunto il seguente: 
                  «Art.  6-bis  (Conflitto  di  interessi)  -  1.  Il
          responsabile del procedimento e  i  titolari  degli  uffici
          competenti ad adottare i pareri, le  valutazioni  tecniche,
          gli  atti  endoprocedimentali  e  il  provvedimento  finale
          devono  astenersi  in  caso  di  conflitto  di   interessi,
          segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale». 
                42. All'art. 53  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
                  a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
                    «3-bis.  Ai  fini  previsti  dal  comma  2,   con
          appositi regolamenti emanati su proposta del  Ministro  per
          la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,   di
          concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni,   sono    individuati,    secondo    criteri
          differenziati in rapporto alle diverse qualifiche  e  ruoli
          professionali, gli incarichi vietati  ai  dipendenti  delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2»; 
                  b) al comma 5 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
          parole: «o situazioni di conflitto,  anche  potenziale,  di
          interessi, che pregiudichino l'esercizio  imparziale  delle
          funzioni attribuite al dipendente»; 
                  c) al comma 7 e al comma 9, dopo il  primo  periodo
          e' inserito  il  seguente:  «Ai  fini  dell'autorizzazione,
          l'amministrazione verifica l'insussistenza  di  situazioni,
          anche potenziali, di conflitto di interessi»; 
                  d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
                    «7-bis. L'omissione del versamento  del  compenso
          da  parte  del  dipendente  pubblico  indebito   percettore
          costituisce ipotesi di  responsabilita'  erariale  soggetta
          alla giurisdizione della Corte dei conti»; 
                  e) il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
                    «11. Entro quindici  giorni  dall'erogazione  del
          compenso per gli incarichi di cui al comma  6,  i  soggetti
          pubblici  o  privati  comunicano   all'amministrazione   di
          appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti
          pubblici»; 
                  f) al comma 12, il primo periodo e' sostituito  dal
          seguente: «Le amministrazioni pubbliche che conferiscono  o
          autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito,  ai  propri
          dipendenti comunicano in via  telematica,  nel  termine  di
          quindici giorni, al Dipartimento  della  funzione  pubblica
          gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
          con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
          lordo, ove previsto»; al  medesimo  comma  12,  al  secondo
          periodo,  le  parole:  «L'elenco  e'   accompagnato»   sono
          sostituite   dalle   seguenti:   «La    comunicazione    e'
          accompagnata» e, al terzo periodo, le parole: «Nello stesso
          termine» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Entro  il  30
          giugno di ciascun anno»; 
                  g) al comma 13, le parole: «Entro lo stesso termine
          di cui al comma 12» sono sostituite dalle seguenti:  «Entro
          il 30 giugno di ciascun anno»; 
                  h) al comma 14, secondo periodo,  dopo  le  parole:
          «l'oggetto, la durata e  il  compenso  dell'incarico»  sono
          aggiunte le seguenti: «nonche' l'attestazione dell'avvenuta
          verifica   dell'insussistenza    di    situazioni,    anche
          potenziali, di conflitto di interessi»; 
                  i) al  comma  14,  dopo  il  secondo  periodo  sono
          inseriti i seguenti: «Le informazioni relative a consulenze
          e   incarichi   comunicate   dalle    amministrazioni    al
          Dipartimento   della   funzione   pubblica,   nonche'    le
          informazioni pubblicate dalle stesse nelle  proprie  banche
          dati accessibili al pubblico per via  telematica  ai  sensi
          del presente  articolo,  sono  trasmesse  e  pubblicate  in
          tabelle riassuntive  rese  liberamente  scaricabili  in  un
          formato digitale standard aperto che consenta di analizzare
          e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
          Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento  della
          funzione pubblica trasmette alla Corte dei  conti  l'elenco
          delle amministrazioni che hanno  omesso  di  trasmettere  e
          pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui  al
          terzo  periodo  del  presente  comma  in  formato  digitale
          standard aperto»; 
                  l) dopo il comma 16-bis e' aggiunto il seguente: 
                    «16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre  anni
          di  servizio,  hanno  esercitato  poteri   autoritativi   o
          negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di  cui
          all'art. 1, comma 2, non possono  svolgere,  nei  tre  anni
          successivi  alla  cessazione  del  rapporto   di   pubblico
          impiego, attivita'  lavorativa  o  professionale  presso  i
          soggetti privati destinatari dell'attivita' della  pubblica
          amministrazione svolta  attraverso  i  medesimi  poteri.  I
          contratti conclusi e gli incarichi conferiti in  violazione
          di quanto previsto dal presente  comma  sono  nulli  ed  e'
          fatto divieto ai soggetti privati che li hanno  conclusi  o
          conferiti di contrattare con le  pubbliche  amministrazioni
          per i successivi tre anni con obbligo di  restituzione  dei
          compensi  eventualmente  percepiti  e  accertati  ad   essi
          riferiti». 
                43. Le disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter,
          secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165, introdotto dal comma 42, lettera l), non si  applicano
          ai contratti gia' sottoscritti  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge. 
                44. L'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
          n. 165, e' sostituito dal seguente: 
                  «Art. 54 (Codice di comportamento). - 1. Il Governo
          definisce un codice di comportamento dei  dipendenti  delle
          pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualita'
          dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione,  il
          rispetto dei doveri costituzionali di  diligenza,  lealta',
          imparzialita' e servizio esclusivo alla cura dell'interesse
          pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata
          ai doveri  dei  dirigenti,  articolati  in  relazione  alle
          funzioni  attribuite,  e  comunque  prevede  per  tutti   i
          dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di  accettare,
          a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre  utilita',  in
          connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei
          compiti affidati, fatti salvi i regali  d'uso,  purche'  di
          modico valore e  nei  limiti  delle  normali  relazioni  di
          cortesia. 
                  2. Il codice, approvato con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede
          di  Conferenza  unificata,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale e consegnato al dipendente,  che  lo  sottoscrive
          all'atto dell'assunzione. 
                  3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di
          comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione  del
          Piano  di  prevenzione  della  corruzione,  e'   fonte   di
          responsabilita' disciplinare. La violazione dei  doveri  e'
          altresi' rilevante ai fini  della  responsabilita'  civile,
          amministrativa  e   contabile   ogniqualvolta   le   stesse
          responsabilita' siano collegate alla violazione di  doveri,
          obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate
          del codice comportano l'applicazione della sanzione di  cui
          all'art. 55-quater, comma 1. 
                  4. Per ciascuna  magistratura  e  per  l'Avvocatura
          dello Stato, gli organi  delle  associazioni  di  categoria
          adottano  un  codice  etico  a  cui  devono   aderire   gli
          appartenenti alla  magistratura  interessata.  In  caso  di
          inerzia, il codice e' adottato dall'organo di autogoverno. 
                  5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con
          procedura  aperta  alla  partecipazione  e  previo   parere
          obbligatorio  del   proprio   organismo   indipendente   di
          valutazione, un proprio codice di comportamento che integra
          e specifica il codice di comportamento di cui al  comma  1.
          Al codice di comportamento di  cui  al  presente  comma  si
          applicano le disposizioni del comma  3.  A  tali  fini,  la
          Commissione  per   la   valutazione,   la   trasparenza   e
          l'integrita'  delle   amministrazioni   pubbliche   (CIVIT)
          definisce criteri,  linee  guida  e  modelli  uniformi  per
          singoli settori o tipologie di amministrazione. 
                  6. Sull'applicazione dei codici di cui al  presente
          articolo vigilano  i  dirigenti  responsabili  di  ciascuna
          struttura, le strutture di controllo interno e  gli  uffici
          di disciplina. 
                  7.   Le   pubbliche   amministrazioni    verificano
          annualmente  lo  stato  di  applicazione   dei   codici   e
          organizzano attivita' di formazione del  personale  per  la
          conoscenza e la corretta applicazione degli stessi». 
                45. I codici di cui all'art. 54, commi  1  e  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come  sostituito
          dal comma 44, sono approvati entro sei mesi dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
                46. Dopo l'art. 35 del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e' inserito il seguente: 
                  «Art.  35-bis  (Prevenzione  del   fenomeno   della
          corruzione  nella  formazione  di   commissioni   e   nelle
          assegnazioni agli uffici).  -  1.  Coloro  che  sono  stati
          condannati, anche con sentenza non  passata  in  giudicato,
          per i reati previsti nel capo I del  titolo  II  del  libro
          secondo del codice penale: 
                    a) non possono fare parte, anche con  compiti  di
          segreteria, di commissioni per l'accesso o la  selezione  a
          pubblici impieghi; 
                    b)  non  possono  essere  assegnati,  anche   con
          funzioni direttive,  agli  uffici  preposti  alla  gestione
          delle  risorse  finanziarie,  all'acquisizione   di   beni,
          servizi   e   forniture,   nonche'   alla   concessione   o
          all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,  ausili
          finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a  soggetti
          pubblici e privati; 
                    c) non possono fare parte delle  commissioni  per
          la scelta  del  contraente  per  l'affidamento  di  lavori,
          forniture e servizi, per la concessione o  l'erogazione  di
          sovvenzioni,  contributi,   sussidi,   ausili   finanziari,
          nonche'  per  l'attribuzione  di  vantaggi   economici   di
          qualunque genere. 
                  2. La disposizione prevista al comma l  integra  le
          leggi e  regolamenti  che  disciplinano  la  formazione  di
          commissioni e la nomina dei relativi segretari». 
                47. All'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al
          comma 2, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Gli
          accordi di cui al presente articolo devono essere  motivati
          ai sensi dell'art. 3». 
                48. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  sei
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          un decreto legislativo per  la  disciplina  organica  degli
          illeciti, e relative sanzioni  disciplinari,  correlati  al
          superamento dei termini  di  definizione  dei  procedimenti
          amministrativi,  secondo  i  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                  a) omogeneita' degli illeciti connessi al  ritardo,
          superando le  logiche  specifiche  dei  differenti  settori
          delle pubbliche amministrazioni; 
                  b)  omogeneita'  dei   controlli   da   parte   dei
          dirigenti, volti a evitare ritardi; 
                  c) omogeneita',  certezza  e  cogenza  nel  sistema
          delle sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei
          termini. 
                49. Ai fini della prevenzione e del  contrasto  della
          corruzione, nonche'  della  prevenzione  dei  conflitti  di
          interessi, il Governo e' delegato ad adottare, senza  nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica,  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi diretti a modificare la disciplina
          vigente   in   materia   di   attribuzione   di   incarichi
          dirigenziali   e   di    incarichi    di    responsabilita'
          amministrativa di vertice nelle  pubbliche  amministrazioni
          di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  e  negli
          enti di diritto privato  sottoposti  a  controllo  pubblico
          esercitanti   funzioni   amministrative,    attivita'    di
          produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni
          pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a
          soggetti interni o esterni alle pubbliche  amministrazioni,
          che comportano  funzioni  di  amministrazione  e  gestione,
          nonche' a modificare la disciplina vigente  in  materia  di
          incompatibilita' tra i detti incarichi e lo svolgimento  di
          incarichi pubblici elettivi o la titolarita'  di  interessi
          privati che possano  porsi  in  conflitto  con  l'esercizio
          imparziale delle funzioni pubbliche affidate. 
                50. I decreti legislativi di cui  al  comma  49  sono
          emanati  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                  a) prevedere  in  modo  esplicito,  ai  fini  della
          prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non
          convertibilita' di incarichi dirigenziali, adottando in via
          generale il criterio della non  conferibilita'  per  coloro
          che sono stati condannati, anche con sentenza  non  passata
          in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II
          del libro secondo del codice penale; 
                  b) prevedere  in  modo  esplicito,  ai  fini  della
          prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non
          convertibilita' di incarichi dirigenziali, adottando in via
          generale il criterio della non  conferibilita'  per  coloro
          che per un congruo periodo di tempo, non  inferiore  ad  un
          anno, antecedente al conferimento abbiano svolto  incarichi
          o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a
          controllo o finanziati da  parte  dell'amministrazione  che
          conferisce l'incarico; 
                  c) disciplinare i criteri di conferimento nonche' i
          casi di non conferibilita'  di  incarichi  dirigenziali  ai
          soggetti estranei alle amministrazioni che, per un  congruo
          periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente  al
          conferimento abbiano fatto parte  di  organi  di  indirizzo
          politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive.  I
          casi  di  non  conferibilita'  devono  essere  graduati   e
          regolati  in  rapporto  alla  rilevanza  delle  cariche  di
          carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e  al
          collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che
          conferisce l'incarico.  E'  escluso  in  ogni  caso,  fatta
          eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di
          diretta collaborazione degli organi di indirizzo  politico,
          il conferimento di  incarichi  dirigenziali  a  coloro  che
          presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi
          di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche
          elettive nel periodo, comunque non inferiore  ad  un  anno,
          immediatamente precedente al conferimento dell'incarico; 
                  d) comprendere  tra  gli  incarichi  oggetto  della
          disciplina: 
                    1)  gli  incarichi  amministrativi   di   vertice
          nonche'  gli  incarichi  dirigenziali,  anche  conferiti  a
          soggetti  estranei  alle  pubbliche  amministrazioni,   che
          comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di
          amministrazione e gestione; 
                    2) gli incarichi di direttore generale, sanitario
          e amministrativo delle aziende  sanitarie  locali  e  delle
          aziende ospedaliere; 
                    3)  gli  incarichi  di  amministratore  di   enti
          pubblici  e  di  enti  di  diritto  privato  sottoposti   a
          controllo pubblico; 
                  e) disciplinare i casi di incompatibilita' tra  gli
          incarichi di cui  alla  lettera  d)  gia'  conferiti  e  lo
          svolgimento di attivita', retribuite o no, presso  enti  di
          diritto privato sottoposti a  regolazione,  a  controllo  o
          finanziati da parte dell'amministrazione che  ha  conferito
          l'incarico  o  lo  svolgimento  in  proprio  di   attivita'
          professionali, se l'ente o l'attivita'  professionale  sono
          soggetti   a   regolazione   o    finanziati    da    parte
          dell'amministrazione; 
                  f) disciplinare i casi di incompatibilita' tra  gli
          incarichi  di  cui  alla  lettera  d)  gia'   conferiti   e
          l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico. 
                51. Dopo l'art. 54 del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e' inserito il seguente: 
                  «Art. 54-bis (Tutela del  dipendente  pubblico  che
          segnala illeciti). - 1. Fuori dei casi di responsabilita' a
          titolo di calunnia o diffamazione,  ovvero  per  lo  stesso
          titolo ai  sensi  dell'art.  2043  del  codice  civile,  il
          pubblico dipendente che denuncia all'autorita'  giudiziaria
          o  alla  Corte  dei  conti,  ovvero  riferisce  al  proprio
          superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto  a
          conoscenza in ragione del  rapporto  di  lavoro,  non  puo'
          essere sanzionato, licenziato o sottoposto  ad  una  misura
          discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti  sulle
          condizioni di lavoro per motivi  collegati  direttamente  o
          indirettamente alla denuncia. 
                  2.  Nell'ambito  del   procedimento   disciplinare,
          l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata,  senza
          il suo consenso, sempre che la contestazione  dell'addebito
          disciplinare  sia  fondata  su  accertamenti   distinti   e
          ulteriori   rispetto   alla   segnalazione.   Qualora    la
          contestazione sia fondata,  in  tutto  o  in  parte,  sulla
          segnalazione, l'identita' puo' essere rivelata ove  la  sua
          conoscenza sia assolutamente indispensabile per  la  difesa
          dell'incolpato. 
                  3.  L'adozione   di   misure   discriminatorie   e'
          segnalata al Dipartimento della funzione  pubblica,  per  i
          provvedimenti  di  competenza,  dall'interessato  o   dalle
          organizzazioni   sindacali   maggiormente   rappresentative
          nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste
          in essere. 
                  4. La denuncia e'  sottratta  all'accesso  previsto
          dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990,  n.
          241, e successive modificazioni.». 
                52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al  comma
          53 la comunicazione e l'informazione antimafia  liberatoria
          da acquisire indipendentemente dalle soglie  stabilite  dal
          codice di cui al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
          159, e' obbligatoriamente acquisita  dai  soggetti  di  cui
          all'art. 83,  commi  1  e  2,  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione,  anche
          in  via  telematica,  di  apposito  elenco  di   fornitori,
          prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
          tentativi di infiltrazione mafiosa  operanti  nei  medesimi
          settori.  Il  suddetto  elenco  e'  istituito  presso  ogni
          prefettura.  L'iscrizione  nell'elenco  e'  disposta  dalla
          prefettura della provincia in cui il  soggetto  richiedente
          ha la propria sede. Si applica l'art. 92, commi 2 e 3,  del
          citato decreto legislativo n. 159 del 2011.  La  prefettura
          effettua   verifiche   periodiche   circa   la   perdurante
          insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e,  in
          caso  di   esito   negativo,   dispone   la   cancellazione
          dell'impresa dall'elenco. 
                52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al  comma  52
          tiene  luogo  della   comunicazione   e   dell'informazione
          antimafia  liberatoria  anche  ai   fini   della   stipula,
          approvazione o autorizzazione di contratti  o  subcontratti
          relativi ad attivita' diverse da quelle per le  quali  essa
          e' stata disposta. 
                53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio
          di infiltrazione mafiosa le seguenti attivita': 
                  a) trasporto di materiali a discarica per conto  di
          terzi; 
                  b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento
          di rifiuti per conto di terzi; 
                  c) estrazione, fornitura e  trasporto  di  terra  e
          materiali inerti; 
                  d)  confezionamento,  fornitura  e   trasporto   di
          calcestruzzo e di bitume; 
                  e) noli a freddo di macchinari; 
                  f) fornitura di ferro lavorato; 
                  g) noli a caldo; 
                  h) autotrasporti per conto di terzi; 
                  i) guardiania dei cantieri. 
                54. L'indicazione delle attivita' di cui al comma  53
          puo' essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni  anno,
          con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di
          concerto   con   i   Ministri   della   giustizia,    delle
          infrastrutture e dei  trasporti  e  dell'economia  e  delle
          finanze,  previo  parere  delle  Commissioni   parlamentari
          competenti, da rendere entro trenta giorni  dalla  data  di
          trasmissione del relativo schema alle  Camere.  Qualora  le
          Commissioni non si pronuncino entro il termine, il  decreto
          puo' essere comunque adottato. 
                55. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 52
          comunica  alla  prefettura  competente  qualsiasi  modifica
          dell'assetto proprietario  e  dei  propri  organi  sociali,
          entro trenta giorni dalla data della modifica. Le  societa'
          di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano  le
          variazioni rilevanti  secondo  quanto  previsto  dal  testo
          unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
          58. La  mancata  comunicazione  comporta  la  cancellazione
          dell'iscrizione. 
                56. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  dei  Ministri  per   la   pubblica
          amministrazione e la semplificazione,  dell'interno,  della
          giustizia, delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  dello
          sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
          definite le modalita' per l'istituzione e  l'aggiornamento,
          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
          dell'elenco di cui al comma 52, nonche' per l'attivita'  di
          verifica. 
                57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla  data
          di entrata in  vigore  del  decreto  di  cui  al  comma  56
          continua ad applicarsi la normativa vigente  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
                58. 
                59. Le disposizioni di prevenzione  della  corruzione
          di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta
          attuazione del principio di imparzialita' di  cui  all'art.
          97  della  Costituzione,  sono  applicate   in   tutte   le
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni. 
                60. Entro centoventi giorni dalla data di entrata  in
          vigore della presente legge, attraverso intese in  sede  di
          Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8,  comma  1,  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si  definiscono
          gli adempimenti, con l'indicazione  dei  relativi  termini,
          delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e degli enti locali, nonche' degli enti pubblici  e
          dei  soggetti  di   diritto   privato   sottoposti   alloro
          controllo, volti alla piena e  sollecita  attuazione  delle
          disposizioni  della   presente   legge,   con   particolare
          riguardo: 
                  a)  alla  definizione,   da   parte   di   ciascuna
          amministrazione, del piano triennale di  prevenzione  della
          corruzione,  a  partire  da  quello  relativo   agli   anni
          2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata
          e al Dipartimento della funzione pubblica; 
                  b)   all'adozione,    da    parte    di    ciascuna
          amministrazione,   di    norme    regolamentari    relative
          all'individuazione degli incarichi  vietati  ai  dipendenti
          pubblici di cui  all'art.  53,  comma  3-bis,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42,
          lettera  a),  del  presente  articolo,  ferma  restando  la
          disposizione del comma 4 dello stesso art. 53; 
                  c)   all'adozione,    da    parte    di    ciascuna
          amministrazione,  del  codice  di  comportamento   di   cui
          all'art. 54, comma 5,  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, come sostituito dal  comma  44  del  presente
          articolo. 
                61. Attraverso intese in sede di Conferenza unificata
          sono altresi'  definiti  gli  adempimenti  attuativi  delle
          disposizioni  dei  decreti   legislativi   previsti   dalla
          presente legge da parte  delle  regioni  e  delle  province
          autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  degli  enti  locali,
          nonche' degli enti  pubblici  e  dei  soggetti  di  diritto
          privato sottoposti al loro controllo. 
                62. All'art. 1 della legge 14 gennaio  1994,  n.  20,
          dopo il comma 1-quinquies sono inseriti i seguenti: 
                  «1-sexies.   Nel   giudizio   di   responsabilita',
          l'entita'   del   danno   all'immagine    della    pubblica
          amministrazione derivante dalla  commissione  di  un  reato
          contro la stessa  pubblica  amministrazione  accertato  con
          sentenza passata  in  giudicato  si  presume,  salva  prova
          contraria, pari al doppio  della  somma  di  denaro  o  del
          valore  patrimoniale  di   altra   utilita'   illecitamente
          percepita dal dipendente. 
                  1-septies. Nei giudizi di responsabilita' aventi ad
          oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro
          conservativo di cui all'art. 5, comma 2, del  decreto-legge
          15 novembre 1993, n. 453,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e' concesso in tutti  i
          casi di fondato timore di attenuazione della  garanzia  del
          credito erariale». 
                63. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o
          maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, un  decreto
          legislativo recante  un  testo  unico  della  normativa  in
          materia di  incandidabilita'  alla  carica  di  membro  del
          Parlamento  europeo,  di  deputato  e  di  senatore   della
          Repubblica, di incandidabilita'  alle  elezioni  regionali,
          provinciali, comunali e circoscrizionali e  di  divieto  di
          ricoprire le cariche di  presidente  e  di  componente  del
          consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente  e
          di componente dei consigli e delle giunte delle  unioni  di
          comuni, di consigliere di amministrazione e  di  presidente
          delle aziende speciali e delle istituzioni di cui  all'art.
          114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
          locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267,  e  successive  modificazioni,  di  presidente  e   di
          componente degli organi esecutivi delle comunita' montane. 
                64.  Il  decreto  legislativo  di  cui  al  comma  63
          provvede al riordino  e  all'armonizzazione  della  vigente
          normativa ed e' adottato  secondo  i  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
                  a) ferme restando le disposizioni del codice penale
          in materia di interdizione perpetua  dai  pubblici  uffici,
          prevedere  che  non  siano  temporaneamente  candidabili  a
          deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne
          definitive a pene superiori a due anni di reclusione per  i
          delitti previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater,  del
          codice di procedura penale; 
                  b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera  a),
          prevedere  che  non  siano  temporaneamente  candidabili  a
          deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne
          definitive a pene superiori a due anni di reclusione per  i
          delitti previsti nel libro secondo, titolo II, capo I,  del
          codice penale ovvero per altri delitti per i quali la legge
          preveda una pena detentiva  superiore  nel  massimo  a  tre
          anni; 
                  c) prevedere la durata dell'incandidabilita' di cui
          alle lettere a) e b); 
                  d) prevedere che l'incandidabilita' operi anche  in
          caso di applicazione della  pena  su  richiesta,  ai  sensi
          dell'art. 444 del codice di procedura penale; 
                  e)    coordinare    le    disposizioni     relative
          all'incandidabilita' con le vigenti  norme  in  materia  di
          interdizione  dai  pubblici  uffici  e  di  riabilitazione,
          nonche' con le restrizioni  all'esercizio  del  diritto  di
          elettorato attivo; 
                  f)   il   prevedere   che    le    condizioni    di
          incandidabilita' alla carica  di  deputato  e  di  senatore
          siano applicate altresi' all'assunzione  delle  cariche  di
          governo; 
                  g)  operare   una   completa   ricognizione   della
          normativa  vigente  in  materia  di  incandidabilita'  alle
          elezioni provinciali,  comunali  e  circoscrizionali  e  di
          divieto  di  ricoprire  le  cariche  di  presidente   della
          provincia, sindaco, assessore e consigliere  provinciale  e
          comunale,   presidente   e   componente    del    consiglio
          circoscrizionale, presidente e componente del consiglio  di
          amministrazione dei consorzi, presidente e  componente  dei
          consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere
          di amministrazione e presidente delle  aziende  speciali  e
          delle istituzioni di cui all'art. 114 del  testo  unico  di
          cui  al  citato  decreto  legislativo  n.  267  del   2000,
          presidente  e  componente  degli  organi  delle   comunita'
          montane, determinata da sentenze definitive di condanna; 
                  h) valutare per le cariche di cui alla lettera  g),
          in coerenza con  le  scelte  operate  in  attuazione  delle
          lettere a) e i), l'introduzione  di  ulteriori  ipotesi  di
          incandidabilita'  determinate  da  sentenze  definitive  di
          condanna per delitti di grave allarme sociale; 
                  i)   individuare,   fatta   salva   la   competenza
          legislativa regionale sul sistema di elezione e i  casi  di
          ineleggibilita' e  di  incompatibilita'  del  presidente  e
          degli altri componenti della giunta regionale  nonche'  dei
          consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilita'  alle
          elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche  negli
          organi politici di vertice  delle  regioni,  conseguenti  a
          sentenze definitive di condanna; 
                  l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa
          incompatibile con le disposizioni del  decreto  legislativo
          di cui al comma 63; 
                  m)  disciplinare  le  ipotesi  di   sospensione   e
          decadenza di diritto dalle cariche di cui al  comma  63  in
          caso di sentenza definitiva di  condanna  per  delitti  non
          colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della
          carica. 
                65. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma
          63, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'art.  17,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' trasmesso
          alle Camere ai fini dell'espressione dei  pareri  da  parte
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
          i profili finanziari, che sono resi entro  sessanta  giorni
          dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso
          il termine di  cui  al  periodo  precedente  senza  che  le
          Commissioni  abbiano  espresso  i  pareri   di   rispettiva
          competenza, il decreto  legislativo  puo'  essere  comunque
          adottato. 
                66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed
          enti pubblici, nazionali ed  internazionali  attribuiti  in
          posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli,  comunque
          denominati, negli uffici  di  diretta  collaborazione,  ivi
          inclusi quelli di consulente giuridico, nonche'  quelli  di
          componente degli organismi indipendenti di  valutazione,  a
          magistrati ordinari, amministrativi, contabili e  militari,
          avvocati e procuratori dello Stato,  devono  essere  svolti
          con contestuale collocamento in posizione di  fuori  ruolo,
          che deve permanere per tutta la durata  dell'incarico.  Gli
          incarichi in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni
          successivi  non  viene   adottato   il   provvedimento   di
          collocamento in posizione di fuori  ruolo.  E'  escluso  il
          ricorso all'istituto dell'aspettativa. 
                67. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          un decreto legislativo per  l'individuazione  di  ulteriori
          incarichi, anche negli uffici  di  diretta  collaborazione,
          che, in aggiunta a quelli di cui al  comma  66,  comportano
          l'obbligatorio collocamento in posizione  di  fuori  ruolo,
          sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) tener conto delle differenze e specificita'  dei
          regimi  e  delle  funzioni  connessi   alla   giurisdizione
          ordinaria, amministrativa, contabile  e  militare,  nonche'
          all'Avvocatura dello Stato; 
                  b) durata dell'incarico; 
                  c)  continuativita'   e   onerosita'   dell'impegno
          lavorativo connesso allo svolgimento dell'incarico; 
                  d) possibili situazioni di conflitto  di  interesse
          tra le  funzioni  esercitate  presso  l'amministrazione  di
          appartenenza e quelle esercitate in  ragione  dell'incarico
          ricoperto fuori ruolo. 
                68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i  magistrati
          ordinari,  amministrativi,  contabili   e   militari,   gli
          avvocati e  procuratori  dello  Stato  non  possono  essere
          collocati in posizione di fuori ruolo  per  un  tempo  che,
          nell'arco del loro servizio, superi complessivamente  dieci
          anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non puo'
          comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla
          posizione rivestita nei ruoli di appartenenza. 
                69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71  e  72  le
          disposizioni di cui al comma 68  si  applicano  anche  agli
          incarichi in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
                70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si
          applicano ai membri  di  Governo,  alle  cariche  elettive,
          anche presso gli organi di  autogoverno,  e  ai  componenti
          delle Corti internazionali comunque denominate. 
                71. Per gli incarichi previsti dal comma 4  dell'art.
          1-bis  del  decreto-legge  16  settembre  2008,   n.   143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008,  n.   181,   anche   se   conferiti   successivamente
          all'entrata in vigore della presente legge, il  termine  di
          cui al comma 68 decorre dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge. 
                72. I magistrati ordinari, amministrativi,  contabili
          e militari, nonche' gli avvocati e procuratori dello  Stato
          che, alla data di entrata in vigore della  presente  legge,
          hanno gia' maturato o che,  successivamente  a  tale  data,
          maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di
          fuori ruolo, di cui al comma 68,  si  intendono  confermati
          nella  posizione   di   fuori   ruolo   sino   al   termine
          dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o  del
          mandato relativo all'ente o soggetto presso cui  e'  svolto
          l'incarico. Qualora l'incarico non preveda un  termine,  il
          collocamento  in  posizione  di  fuori  ruolo  si   intende
          confermato per i  dodici  mesi  successivi  all'entrata  in
          vigore della presente legge. 
                73. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma
          67 e' trasmesso alle Camere ai  fini  dell'espressione  dei
          pareri da parte delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per materia, che sono resi entro trenta giorni  dalla  data
          di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso  il
          termine senza che le Commissioni abbiano espresso i  pareri
          di rispettiva competenza il decreto legislativo puo' essere
          comunque adottato. 
                74. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
          decreto legislativo di cui al comma 67,  nel  rispetto  dei
          principi e criteri direttivi ivi stabiliti, il  Governo  e'
          autorizzato  ad   adottare   disposizioni   integrative   o
          correttive del decreto legislativo stesso. 
                75. Al  codice  penale  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a) all'art. 32-quater, dopo le  parole:  «319-bis,»
          sono inserite le seguenti: «319-quater,»; 
                  b) all'art. 32-quinquies, dopo le parole: «319-ter»
          sono inserite le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»; 
                  c) al primo comma dell'art. 314, la  parola:  «tre»
          e' sostituita dalla seguente: «quattro»; 
                  d) l'art. 317 e' sostituito dal seguente: 
                    «Art. 317 (Concussione). - Il pubblico  ufficiale
          che,  abusando  della  sua  qualita'  o  dei  suoi  poteri,
          costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui
          o a un terzo, denaro o altra  utilita'  e'  punito  con  la
          reclusione da sei a dodici anni»; 
                  e) all'art. 317-bis, le parole: «314  e  317»  sono
          sostituite dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»; 
                  f) l'art. 318 e' sostituito dal seguente: 
                    «Art.  318.  (Corruzione  per  l'esercizio  della
          funzione). Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle
          sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente  riceve,  per
          se' o per un terzo, denaro o altra utilita' o ne accetta la
          promessa e' punito con la reclusione da uno a cinque anni»; 
                  g) all'art. 319, le parole: «da due a cinque»  sono
          sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto»; 
                  h) all'art.  319-ter  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                    1) nel primo comma, le parole: «da  tre  a  otto»
          sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»; 
                    2) nel secondo comma,  la  parola:  «quattro»  e'
          sostituita dalla seguente: «cinque»; 
                  i) dopo l'art. 319-ter e' inserito il seguente: 
                    «Art. 319-quater (Induzione  indebita  a  dare  o
          promettere utilita'). - Salvo che il fatto costituisca piu'
          grave  reato,  il  pubblico  ufficiale  o  l'incaricato  di
          pubblico servizio che, abusando della sua  qualita'  o  dei
          suoi  poteri,  induce  taluno  a  dare   o   a   promettere
          indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra  utilita'
          e' punito con la reclusione da tre a otto anni. 
                    Nei casi previsti dal  primo  comma,  chi  da'  o
          promette  denaro  o  altra  utilita'  e'  punito   con   la
          reclusione fino a tre anni»; 
                  l) all'art. 320, il primo comma e'  sostituito  dal
          seguente: 
                    «Le disposizioni degli  articoli  318  e  319  si
          applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio»; 
                  m)  all'art.  322  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                    1) nel primo comma, le parole:  «che  riveste  la
          qualita' di pubblico impiegato, per indurlo a  compiere  un
          atto del suo ufficio» sono sostituite  dalle  seguenti:  «,
          per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»; 
                    2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «La
          pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale
          o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita  una
          promessa  o  dazione  di  denaro  o  altra   utilita'   per
          l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»; 
                  n) all'art.  322-bis  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                    1)  nel  secondo  comma,  dopo  le  parole:   «Le
          disposizioni degli articoli»  sono  inserite  le  seguenti:
          «319-quater, secondo comma,»; 
                    2) nella rubrica, dopo la parola:  «concussione,»
          sono inserite le seguenti: «induzione  indebita  a  dare  o
          promettere utilita',»; 
                  o) all'art. 322-ter, primo comma, dopo  le  parole:
          «a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»; 
                  p) all'art. 323, primo comma, le  parole:  «da  sei
          mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno  a
          quattro anni»; 
                  q) all'art. 323-bis, dopo la  parola:  «319,»  sono
          inserite le seguenti: «319-quater,»; 
                  r) dopo l'art. 346 e' inserito il seguente: 
                    «Art. 346-bis (Traffico di influenze illecite). -
          Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui  agli
          articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti  con
          un pubblico ufficiale o con un incaricato  di  un  pubblico
          servizio, indebitamente fa dare o promettere, a  se'  o  ad
          altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale,  come  prezzo
          della  propria  mediazione  illecita  verso   il   pubblico
          ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per
          remunerarlo,  in  relazione  al  compimento  di   un   atto
          contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo
          di un atto del suo ufficio, e' punito con la reclusione  da
          uno a tre anni. 
                    La stessa pena si applica a chi indebitamente da'
          o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. 
                    La  pena  e'  aumentata  se   il   soggetto   che
          indebitamente fa dare o  promettere,  a  se'  o  ad  altri,
          denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la  qualifica
          di pubblico  ufficiale  o  di  incaricato  di  un  pubblico
          servizio. 
                    Le pene sono altresi' aumentate se i  fatti  sono
          commessi   in   relazione   all'esercizio   di    attivita'
          giudiziarie. 
                    Se i fatti sono di particolare tenuita', la  pena
          e' diminuita». 
                76. L'art. 2635 del codice civile e'  sostituito  dal
          seguente: 
                  «Art. 2635 (Corruzione tra privati). - Salvo che il
          fatto costituisca piu' grave reato, gli  amministratori,  i
          direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
          documenti contabili societari, i sindaci e  i  liquidatori,
          che, a seguito della dazione o della promessa di  denaro  o
          altra utilita', per se' o per altri, compiono  od  omettono
          atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio
          o degli obblighi di  fedelta',  cagionando  nocumento  alla
          societa', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 
                  Si applica la pena della reclusione fino a un  anno
          e sei mesi se il fatto e' commesso  da  chi  e'  sottoposto
          alla  direzione  o  alla  vigilanza  di  uno  dei  soggetti
          indicati al primo comma. 
                  Chi da' o promette denaro  o  altra  utilita'  alle
          persone indicate nel primo e nel secondo  comma  e'  punito
          con le pene ivi previste. 
                  Le  pene  stabilite  nei  commi   precedenti   sono
          raddoppiate se si tratta di societa' con titoli quotati  in
          mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione
          europea o diffusi tra il pubblico in  misura  rilevante  ai
          sensi dell'art. 116 del testo unico delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni. 
                  Si procede a querela della  persona  offesa,  salvo
          che dal fatto  derivi  una  distorsione  della  concorrenza
          nella acquisizione di beni o servizi». 
                77. Al decreto legislativo 8  giugno  2001,  n.  231,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'art. 25: 
                    1) nella rubrica, dopo la  parola:  «Concussione»
          sono inserite le seguenti: «, induzione indebita a  dare  o
          promettere utilita'»; 
                    2) al comma 3, dopo le  parole:  «319-ter,  comma
          2,» sono inserite le seguenti: «319-quater»; 
                  b) all'art. 25-ter, comma 1, dopo la lettera s)  e'
          aggiunta la seguente: 
                    «s-bis) per il delitto di corruzione tra privati,
          nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del codice
          civile, la sanzione pecuniaria da duecento  a  quattrocento
          quote». 
                78. All'art. 308 del codice di procedura penale, dopo
          il comma 2 e' inserito il seguente: 
                  «2-bis. Nel caso si proceda  per  uno  dei  delitti
          previsti dagli articoli 314, 316,  316-bis,  316-ter,  317,
          318, 319, 319-ter,  319-quater,  primo  comma,  e  320  del
          codice penale, le  misure  interdittive  perdono  efficacia
          decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni
          caso,  qualora  esse  siano  state  disposte  per  esigenze
          probatorie, il giudice puo' disporne la rinnovazione  anche
          oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo  restando
          che comunque la loro efficacia viene  meno  se  dall'inizio
          della loro esecuzione e' decorso un periodo di  tempo  pari
          al triplo dei termini previsti dall'art. 303». 
                79.  All'art.  133,  comma  1-bis,  delle  norme   di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271, dopo le parole: «319-ter»  sono  inserite  le
          seguenti: «, 319-quater». 
                80. All'art. 12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno
          1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          agosto 1992,  n.  356,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 1,  dopo  le  parole:  «319-ter,»  sono
          inserite le seguenti: «319-quater,»; 
                  b) al comma 2-bis, dopo le parole: «319-ter,»  sono
          inserite le seguenti: «319-quater,». 
                81. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
          enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,
          n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'art. 58, comma 1,  lettera  b),  le  parole:
          «(corruzione per un atto d'ufficio)» sono sostituite  dalle
          seguenti: «(corruzione per l'esercizio della  funzione)»  e
          dopo le parole: «319-ter (corruzione in atti  giudiziari),»
          sono  inserite  le  seguenti:  «319-quater,   primo   comma
          (induzione indebita a dare o promettere utilita'),»; 
                  b) all'art.  59,  comma  1,  lettera  a),  dopo  le
          parole:   «319-ter»   sono   inserite   le   seguenti:   «,
          319-quater»; 
                  c) all'art.  59,  comma  1,  lettera  c),  dopo  le
          parole: «misure coercitive di cui agli articoli 284, 285  e
          286 del  codice  di  procedura  penale»  sono  aggiunte  le
          seguenti: «nonche' di cui all'art. 283, comma 1, del codice
          di procedura penale, quando il divieto di  dimora  riguarda
          la sede dove si svolge il mandato elettorale». 
                82. Il provvedimento di revoca di cui  all'art.  100,
          comma 1, del testo unico di cui al decreto  legislativo  18
          agosto  2000,  n.   267,   e'   comunicato   dal   prefetto
          all'Autorita' nazionale anticorruzione, di cui al  comma  1
          del presente articolo, che si esprime entro trenta  giorni.
          Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che
          l'Autorita'  rilevi  che  la  stessa  sia  correlata   alle
          attivita' svolte dal segretario in materia  di  prevenzione
          della corruzione. 
                83. All'art. 3, comma 1, della legge 27  marzo  2001,
          n. 97, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti:
          «, 319-quater».". 
              -  Si  riporta  l'art.  14,  comma   3,   del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo) (Art. 14
          del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima  dall'art.
          8 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del D.Lgs. n.
          80 del 1998). - (Omissis). 
                3.  Il  Ministro  non   puo'   revocare,   riformare,
          riservare  o  avocare   a   se'   o   altrimenti   adottare
          provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.  In  caso
          di inerzia o ritardo il Ministro puo'  fissare  un  termine
          perentorio entro il quale il dirigente  deve  adottare  gli
          atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia  permanga,  o  in
          caso di grave  inosservanza  delle  direttive  generali  da
          parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio
          per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare,  salvi
          i casi di urgenza previa contestazione, un  commissario  ad
          acta, dando comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei
          ministri del relativo  provvedimento.  Resta  salvo  quanto
          previsto dall'art. 2, comma 3,  lett.  p)  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo  quanto  previsto
          dall'art.  6  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.
          773,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   e
          dall'art. 10 del relativo  regolamento  emanato  con  regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta  salvo  il  potere  di
          annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.». 
              - Si riporta l'art. 1,  comma  2,  del  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1
          del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1  del
          D.Lgs. n. 80 del 1998). - (Omissis). 
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio
          1997  n.   127   (Misure   urgenti   per   lo   snellimento
          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di
          decisione e di controllo): 
                «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni  in  materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - (Omissis). 
                14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni  di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 56 del decreto del Presidente della
          Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3  (Testo  unico  delle
          disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati  civili
          dello Stato): 
                «Art. 56 (Comando presso  altra  amministrazione).  -
          L'impiegato di  ruolo  puo'  essere  comandato  a  prestare
          servizio presso altra amministrazione statale o presso enti
          pubblici,  esclusi   quelli   sottoposti   alla   vigilanza
          dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene. 
                Il comando e' disposto, per tempo  determinato  e  in
          via eccezionale, per riconosciute esigenze  di  servizio  o
          quando sia richiesta una speciale competenza. 
                Al comando  si  provvede  con  decreto  dei  Ministri
          competenti, sentito l'impiegato. 
                Per il comando presso un  ente  pubblico  il  decreto
          dovra' essere adottato anche con il concerto  del  Ministro
          per il tesoro e del Ministro titolare  dell'amministrazione
          vigilante. 
                Per  l'impiegato  con  qualifica  non   inferiore   a
          direttore generale si provvede con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta dei Ministri competenti. 
                Salvo i casi previsti  dai  precedenti  commi  e  dal
          successivo  art.  58,  e'  vietata  l'assegnazione,   anche
          temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per  i
          quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono. 
                In attesa dell'adozione del provvedimento di comando,
          puo' essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza,
          l'immediata     utilizzazione     dell'impiegato     presso
          l'amministrazione che ha richiesto il comando.». 
              - Si riporta l'art. 19, commi 2, 5-bis e 6, del decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 19 (Incarichi di funzioni  dirigenziali)  (Art.
          19 del  D.Lgs.  n.  29  del  1993,  come  sostituito  prima
          dall'art. 11 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art.  13
          del D.Lgs. n. 80  del  1998  e  successivamente  modificato
          dall'art. 5 del D.Lgs. n. 387 del 1998). - (Omissis). 
                2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione  consensuale
          del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente
          della seconda fascia di incarichi  di  uffici  dirigenziali
          generali o di funzioni equiparate, la durata  dell'incarico
          e' pari a tre  anni.  Resta  fermo  che  per  i  dipendenti
          statali titolari di incarichi di funzioni  dirigenziali  ai
          sensi del  presente  articolo,  ai  fini  dell'applicazione
          dell'art. 43, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092,   e   successive
          modificazioni,   l'ultimo    stipendio    va    individuato
          nell'ultima    retribuzione    percepita    in    relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'art. 43, comma 1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,  n.  1092,  e
          successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
          nell'ultima retribuzione percepita prima  del  conferimento
          dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. 
                5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione  effettiva  di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli  di  cui  all'art.  23,  purche'   dipendenti   delle
          amministrazioni di cui  all'art.  1,  comma  2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di  cui  ai
          commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il  limite
          del 15 per cento della  dotazione  organica  dei  dirigenti
          appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
          art. 23 e del 10 per  cento  della  dotazione  organica  di
          quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti  limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
                (Omissis). 
                6. Gli incarichi di cui ai commi da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica  di
          quelli  appartenenti   alla   seconda   fascia,   a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento  del
          lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 7 (Gestione delle risorse umane)  (Art.  7  del
          D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del
          D.Lgs n. 546 del 1993 e  poi  modificato  dall'art.  3  del
          D.Lgs n. 387 del 1998). - (Omissis). 
                6. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  5-bis,
          per specifiche esigenze cui  non  possono  far  fronte  con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire   esclusivamente   incarichi   individuali,   con
          contratti di lavoro autonomo, ad esperti di  particolare  e
          comprovata   specializzazione   anche   universitaria,   in
          presenza dei seguenti presupposti di legittimita': 
                  a) l'oggetto della prestazione  deve  corrispondere
          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento
          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti
          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le
          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; 
                  b)  l'amministrazione  deve  avere  preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
                  c) la prestazione deve essere di natura  temporanea
          e  altamente  qualificata;  non  e'  ammesso  il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico; 
                  d)  devono   essere   preventivamente   determinati
          durata, oggetto e compenso della collaborazione. 
                Si   prescinde   dal   requisito   della   comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  per  attivita'  che  debbano
          essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
          con  soggetti  che  operino  nel  campo  dell'arte,   dello
          spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o   dell'attivita'
          informatica nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e
          di ricerca, per i  servizi  di  orientamento,  compreso  il
          collocamento, e di certificazione dei contratti  di  lavoro
          di cui al decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,
          purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
          pubblica, ferma restando  la  necessita'  di  accertare  la
          maturata esperienza nel settore. 
                Il ricorso ai contratti di cui al presente comma  per
          lo svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o  l'utilizzo  dei
          soggetti  incaricati  ai  sensi  del  medesimo  comma  come
          lavoratori  subordinati   e'   causa   di   responsabilita'
          amministrativa  per  il  dirigente  che  ha   stipulato   i
          contratti. Il secondo periodo dell'art.  1,  comma  9,  del
          decreto-legge  12  luglio  2004,  n.  168  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e'
          soppresso. Si applicano le disposizioni previste  dall'art.
          36, comma 3, del presente decreto e, in caso di  violazione
          delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando
          il divieto di costituzione di rapporti di  lavoro  a  tempo
          indeterminato, si applica quanto previsto dal  citato  art.
          36, comma 5-quater. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 3, commi 1, 1-bis,  2  e  3,  della
          legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni  in  materia  di
          giurisdizione e controllo della Corte dei conti): 
                «Art. 3 (Norme in materia di  controllo  della  Corte
          dei conti). - 1. Il controllo  preventivo  di  legittimita'
          della  Corte  dei  conti  si  esercita  esclusivamente  sui
          seguenti atti non aventi forza di legge: 
                  a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
          del Consiglio dei Ministri; 
                  b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                  c) atti normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                  c-bis); 
                  d) provvedimenti dei comitati interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                  e); 
                  f) provvedimenti di disposizione del demanio e  del
          patrimonio immobiliare; 
                  f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni; 
                  f-ter)  atti  e  contratti  concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'art.  1,  comma  9,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                  g)   decreti   che   approvano   contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440;
          di appalto d'opera, se di importo superiore  al  valore  in
          ECU   stabilito    dalla    normativa    comunitaria    per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
                  h) decreti di variazione del bilancio dello  Stato,
          di accertamento dei residui e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                  i) atti  per  il  cui  corso  sia  stato  impartito
          l'ordine scritto del Ministro; 
                  l)  atti  che  il  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
                1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere  f-bis)
          e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
                2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni  di  cui
          all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742]. 
                3. Le sezioni riunite della Corte dei conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  238,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2005), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1. (Omissis). 
                238. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro  il  31  gennaio  2005,  e'
          stabilito un incremento delle tariffe  applicabili  per  le
          operazioni in materia di motorizzazione di cui all'art.  18
          della  legge  1°  dicembre  1986,  n.  870,  in   modo   da
          assicurare, su base  annua,  maggiori  entrate  pari  a  24
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle
          predette maggiori entrate, pari  ad  euro  20  milioni  per
          l'anno 2005, e ad euro 12  milioni  a  decorrere  dall'anno
          2006, e' riassegnata allo stato di previsione del Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli
          oneri di cui all'art. 2,  commi  3,  4  e  5,  del  decreto
          legislativo 20 agosto 2002, n. 190.  La  riassegnazione  di
          cui al precedente periodo e' limitata all'importo  di  euro
          6.120.000 per l'anno 2013, all'importo  di  euro  9.278.000
          per l'anno 2014, all'importo di euro 7.747.000  per  l'anno
          2015, all'importo  di  euro  10.215.000  per  l'anno  2016,
          all'importo di 11,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2019  e
          all'importo di 5.809.900 euro per l'anno 2020 e all'importo
          di 7.309.900 euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 28
          settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la  citta'
          di  Genova,  la  sicurezza  della  rete   nazionale   delle
          infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016
          e 2017, il lavoro e le altre  emergenze),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 12 (Agenzia nazionale per  la  sicurezza  delle
          ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). -
          1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia
          nazionale  per  la  sicurezza  delle   ferrovie   e   delle
          infrastrutture  stradali  e  autostradali   (ANSFISA),   di
          seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  con   possibilita'   di
          articolazioni territoriali,  di  cui  una,  con  competenze
          riferite in particolare  ai  settori  delle  infrastrutture
          stradali e autostradali, avente  sede  a  Genova.  Fermi  i
          compiti, gli  obblighi  e  le  responsabilita'  degli  enti
          proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza,
          l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza, nelle  forme  e
          secondo le modalita' indicate nei commi da  3  a  5,  sulle
          condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e
          delle infrastrutture stradali e autostradali. 
                2. A decorrere dalla data di cui al comma 19,  quarto
          periodo,  l'Agenzia  nazionale  per  la   sicurezza   delle
          ferrovie (ANSF) di cui all'art. 4 del  decreto  legislativo
          10 agosto 2007, n. 162, e' soppressa  e  l'esercizio  delle
          relative funzioni e' attribuito all'Agenzia, che succede  a
          titolo universale in tutti i rapporti attivi e  passivi  al
          predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali
          e  finanziarie.  L'Agenzia  e'   dotata   di   personalita'
          giuridica e  ha  autonomia  regolamentare,  amministrativa,
          patrimoniale, organizzativa, contabile  e  finanziaria.  Il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri  di
          indirizzo e vigilanza, che esercita  secondo  le  modalita'
          previste nel presente decreto. 
                3. Con riferimento al settore ferroviario,  l'Agenzia
          svolge i compiti e le funzioni, anche  di  regolamentazione
          tecnica, per essa previsti dai decreti legislativi  recanti
          attuazione della direttiva  (UE)  2016/798  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza
          delle  ferrovie  e  della  direttiva  (UE)   2016/797   del
          Parlamento europeo e  del  Consiglio  dell'11  maggio  2016
          relativa  all'interoperabilita'  del  sistema   ferroviario
          dell'Unione europea ed ha competenza per  l'intero  sistema
          ferroviario nazionale, secondo quanto previsto dai medesimi
          decreti.    Per    le    infrastrutture    transfrontaliere
          specializzate, i compiti di  autorita'  nazionale  preposta
          alla sicurezza di cui  al  Capo  IV  della  direttiva  (UE)
          2016/798 sono affidati, a seguito di apposite  convenzioni,
          all'Agenzia o all'Autorita' per  la  sicurezza  ferroviaria
          del Paese limitrofo. 
                4.   Con    riferimento    alla    sicurezza    delle
          infrastrutture stradali e autostradali, oltre all'esercizio
          delle funzioni gia' disciplinate dal decreto legislativo 15
          marzo  2011,  n.  35  e  fermi  restando  i  compiti  e  le
          responsabilita'  dei  soggetti  gestori,  l'Agenzia,  anche
          avvalendosi degli altri soggetti pubblici  che  operano  in
          materia di sicurezza delle infrastrutture: 
                  a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata  alla
          verifica della  corretta  organizzazione  dei  processi  di
          manutenzione da  parte  dei  gestori,  nonche'  l'attivita'
          ispettiva e di verifica a  campione  sulle  infrastrutture,
          obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure
          di   controllo   del   rischio   in   quanto   responsabili
          dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture; 
                  b) promuove l'adozione da parte dei  gestori  delle
          reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione  della
          Sicurezza per le attivita' di verifica e manutenzione delle
          infrastrutture certificati  da  organismi  di  parte  terza
          riconosciuti dall'Agenzia; 
                  c)  sovraintende  alle   ispezioni   di   sicurezza
          previste dall'art. 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011,
          n. 35 sulle infrastrutture stradali e  autostradali,  anche
          compiendo  verifiche  sulle  attivita'  di  controllo  gia'
          svolte dai  gestori,  eventualmente  effettuando  ulteriori
          verifiche in sito; 
                  d) propone al Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti l'adozione del piano nazionale per  l'adeguamento
          e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e  autostradali
          nazionali ai  fini  del  miglioramento  degli  standard  di
          sicurezza, da sviluppare anche attraverso  il  monitoraggio
          sullo  stato  di  conservazione  e  sulle   necessita'   di
          manutenzione  delle  infrastrutture  stesse.  Il  Piano  e'
          aggiornato ogni due anni e di esso  si  tiene  conto  nella
          redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione
          e di programmazione previsti dalla legislazione vigente; 
                  e)  svolge   attivita'   di   studio,   ricerca   e
          sperimentazione   in    materia    di    sicurezza    delle
          infrastrutture stradali e autostradali. 
                4-bis. Fermi restando i compiti del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco disciplinati dall'art. 19 del  decreto
          legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  2011,
          n. 151, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni ispettive e
          i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e  2,  e  12  del
          decreto legislativo 5 ottobre 2006,  n.  264,  al  fine  di
          garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle  strade
          appartenenti alla rete stradale transeuropea.  Le  funzioni
          ispettive e i poteri di  cui  al  periodo  precedente  sono
          esercitati dall'Agenzia anche per  garantire  la  sicurezza
          delle gallerie situate sulle strade non  appartenenti  alla
          rete stradale transeuropea. Con decreto del Ministero delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto   con   il
          Ministero dell'interno e con il Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto,  sono  definiti  i  requisiti  minimi  di
          sicurezza  delle  gallerie   situate   sulle   strade   non
          appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli  obblighi
          dei soggetti gestori e le  relative  sanzioni  in  caso  di
          inosservanza  delle  disposizioni  impartite  dall'Agenzia,
          nonche' i profili tariffari a carico  dei  gestori  stessi,
          determinati sulla base del costo effettivo del servizio. 
                4-ter. All'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 5
          ottobre 2006, n. 264, le parole: "ed effettua le ispezioni,
          le valutazioni e le verifiche funzionali  di  cui  all'art.
          11" sono soppresse. 
                4-quater. Sono  trasferite  all'Agenzia  le  funzioni
          ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di
          massa esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti
          fissi (USTIF) del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti ai sensi dell'art. 9, commi 5 e  6,  del  decreto
          del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4  agosto
          2014, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  297  del  23  dicembre  2014.  A  tal   fine
          l'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti  per
          il rilascio dell'autorizzazione di  sicurezza  relativa  al
          sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura  e  dal
          materiale rotabile, con i contenuti di cui agli articoli 14
          e 15 del decreto legislativo 10 agosto  2007,  n.  162,  in
          quanto  applicabili.  Con  decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, da adottare  entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del  presente  decreto,  sono  disciplinate  le
          modalita' per l'autorizzazione all'apertura  dell'esercizio
          dei  sistemi  di  trasporto  rapido  di  massa   di   nuova
          realizzazione,  tenendo  conto  delle  funzioni  attribuite
          all'Agenzia ai sensi del presente comma. 
                4-quinquies. All'art. 15 della legge 1° agosto  2002,
          n. 166, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
                  «6-bis. A decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti riferisce  annualmente
          alle competenti Commissioni  parlamentari  sull'attuazione,
          da parte dei concessionari autostradali,  degli  interventi
          di verifica e di messa in  sicurezza  delle  infrastrutture
          viarie oggetto di atti convenzionali.». 
                5. Ferme restando le  sanzioni  gia'  previste  dalla
          legge, da atti amministrativi e da clausole  convenzionali,
          l'inosservanza da  parte  dei  gestori  delle  prescrizioni
          adottate dall'Agenzia, nell'esercizio  delle  attivita'  di
          cui al comma 4, lettere a) e c), e' punita con le  sanzioni
          amministrative pecuniarie, anche progressive,  accertate  e
          irrogate dall'Agenzia secondo le  disposizioni  di  cui  al
          Capo I, Sezioni I e II, della legge 24  novembre  1981,  n.
          689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione  e'
          compresa tra euro 5.000 e euro 200.000  ed  e'  determinata
          anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei
          soggetti aventi natura  imprenditoriale  l'Agenzia  dispone
          l'applicazione di una  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          fino  al  dieci  per   cento   del   fatturato   realizzato
          nell'ultimo    esercizio    chiuso    anteriormente    alla
          contestazione della violazione.  In  caso  di  reiterazione
          delle violazioni,  l'Agenzia  puo'  applicare  un'ulteriore
          sanzione di importo fino  al  doppio  della  sanzione  gia'
          applicata entro gli stessi limiti previsti  per  la  prima.
          Qualora  il  comportamento  sanzionabile   possa   arrecare
          pregiudizio  alla  sicurezza  dell'infrastruttura  o  della
          circolazione  stradale  o  autostradale,   l'Agenzia   puo'
          imporre  al  gestore  l'adozione  di  misure   cautelative,
          limitative o interdittive, della circolazione  dei  veicoli
          sino alla cessazione delle condizioni che hanno  comportato
          l'applicazione  della  misura  stessa   e,   in   caso   di
          inottemperanza, puo' irrogare una sanzione, rispettivamente
          per gli  enti  territoriali  e  i  soggetti  aventi  natura
          imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre
          per cento del fatturato sopra indicato. 
                6. Sono organi dell'Agenzia: 
                  a) il direttore  dell'agenzia,  scelto  in  base  a
          criteri di alta professionalita', di capacita'  manageriale
          e di  qualificata  esperienza  nell'esercizio  di  funzioni
          attinenti al settore operativo dell'agenzia; 
                  b)  il  comitato  direttivo,  composto  da  quattro
          membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede; 
                  c) il collegio dei revisori dei conti. 
                7.  Il  direttore  e'  nominato   con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture   e   dei    trasporti,    ferma    restando
          l'applicazione  dell'art.  19,   comma   8,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'incarico ha la  durata
          massima di tre anni, e' rinnovabile per una sola  volta  ed
          e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e
          con qualsiasi altra attivita' professionale  privata  anche
          occasionale. Il  comitato  direttivo  e'  nominato  per  la
          durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti. Meta' dei componenti  sono  scelti  tra  i
          dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti
          ad   esse   esterni   dotati   di   specifica    competenza
          professionale  attinente  ai  settori   nei   quali   opera
          l'agenzia.  I  restanti  componenti  sono  scelti   tra   i
          dirigenti dell'agenzia e non  percepiscono  alcun  compenso
          aggiuntivo per lo svolgimento  dell'incarico  nel  comitato
          direttivo. Il collegio dei revisori dei conti  e'  composto
          dal presidente, da due membri  effettivi  e  due  supplenti
          iscritti al registro  dei  revisori  legali,  nominati  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti.
          I revisori durano in  carica  tre  anni  e  possono  essere
          confermati una sola volta. Il  collegio  dei  revisori  dei
          conti esercita le funzioni di cui all'art. 2403 del  codice
          civile, in quanto applicabile. I  componenti  del  comitato
          direttivo non possono svolgere attivita' professionale, ne'
          essere amministratori o dipendenti di societa'  o  imprese,
          nei settori di  intervento  dell'Agenzia.  I  compensi  dei
          componenti  degli  organi  collegiali  sono  stabiliti  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il  Ministro  dell'economia  delle  finanze
          secondo i criteri e parametri  previsti  per  gli  enti  ed
          organismi pubblici e  sono  posti  a  carico  del  bilancio
          dell'Agenzia. 
                8. Lo statuto dell'Agenzia e' deliberato dal comitato
          direttivo ed e' approvato con le modalita' di cui al  comma
          10. Lo Statuto disciplina le  competenze  degli  organi  di
          direzione dell'Agenzia e reca principi generali  in  ordine
          alla sua organizzazione ed al suo funzionamento. 
                9. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia  e'
          deliberato,  su  proposta  del  direttore,   dal   comitato
          direttivo ed e' sottoposto al Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti che lo approva, di concerto con i  Ministri
          per la pubblica amministrazione  e  dell'economia  e  delle
          finanze, ai sensi del comma 10. In particolare esso: 
                  a) disciplina l'organizzazione e  il  funzionamento
          dell'Agenzia, attraverso  la  previsione  di  due  distinte
          articolazioni competenti ad esercitare  rispettivamente  le
          funzioni gia' svolte  dall'ANSF  in  materia  di  sicurezza
          ferroviaria e le nuove competenze in materia  di  sicurezza
          delle infrastrutture  stradali  e  autostradali,  cui  sono
          preposte due posizioni di ufficio di  livello  dirigenziale
          generale; 
                  b) fissa le  dotazioni  organiche  complessive  del
          personale  di  ruolo  dipendente  dall'Agenzia  nel  limite
          massimo di 569 unita', di cui 42  di  livello  dirigenziale
          non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale; 
                  c)  determina  le  procedure  per  l'accesso   alla
          dirigenza, nel rispetto del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165. 
                10. Le deliberazioni del comitato direttivo  relative
          allo  statuto  e  ai  regolamenti   che   disciplinano   il
          funzionamento  dell'Agenzia  sono  approvate  dal  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i
          Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia  e
          delle  finanze.  L'approvazione  puo'  essere  negata   per
          ragioni di legittimita' o di merito. Per l'approvazione dei
          bilanci  e  dei  piani  pluriennali  di   investimento   si
          applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 9 novembre  1998,  n.  439.
          Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti
          a controllo ministeriale preventivo. 
                11. I dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono
          inquadrati  nel  ruolo   dell'Agenzia   e   mantengono   il
          trattamento   economico    fondamentale    e    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al momento dell'inquadramento e in applicazione  di  quanto
          previsto dal contratto collettivo nazionale  di  lavoro  di
          cui al  comma  16.  Per  i  restanti  contratti  di  lavoro
          l'Agenzia  subentra  nella   titolarita'   dei   rispettivi
          rapporti, ivi  comprese  le  collaborazioni  in  corso  che
          restano in vigore sino a naturale scadenza. 
                12. In ragione dell'esercizio delle funzioni  di  cui
          al comma 4, in aggiunta all'intera dotazione  organica  del
          personale   dell'ANSF,   e'   assegnato   all'Agenzia    un
          contingente  di  personale   di   250   unita',   destinato
          all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza  delle
          infrastrutture stradali e autostradali e di 15 posizioni di
          uffici di livello dirigenziale non generale. 
                13.  Nell'organico  dell'Agenzia  sono  presenti  due
          posizioni di uffici di livello dirigenziale generale. 
                14. In fase  di  prima  attuazione  e  per  garantire
          l'immediata operativita' dell'ANSFISA, per  lo  svolgimento
          delle  nuove  competenze  in  materia  di  sicurezza  delle
          infrastrutture    stradali     e     autostradali,     sino
          all'approvazione del regolamento di amministrazione di  cui
          al  comma  9,  l'Agenzia  provvede  al   reclutamento   del
          personale di ruolo di cui al comma 12, nella misura massima
          di 61 unita', mediante apposita selezione  nell'ambito  del
          personale  dipendente  da  pubbliche  amministrazioni,  con
          esclusione   del    personale    docente    educativo    ed
          amministrativo   tecnico   ausiliario   delle   istituzioni
          scolastiche, in possesso delle competenze e  dei  requisiti
          di   professionalita'   ed   esperienza    richiesti    per
          l'espletamento delle singole funzioni, e tale da  garantire
          la massima neutralita' e imparzialita'. Per  tale  fase  il
          personale  selezionato  dall'Agenzia   e'   comandato   dal
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  da  altre
          pubbliche  amministrazioni,  con  oneri  a   carico   delle
          amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso  nel
          ruolo dell'Agenzia con la  qualifica  assunta  in  sede  di
          selezione e con il riconoscimento del trattamento economico
          equivalente a quello ricoperto nel precedente  rapporto  di
          lavoro  e,  se  piu'  favorevole,   il   mantenimento   del
          trattamento economico di  provenienza,  limitatamente  alle
          voci fisse e continuative,  mediante  assegno  ad  personam
          riassorbibile  e  non   rivalutabile   con   i   successivi
          miglioramenti  economici  a  qualsiasi  titolo  conseguiti.
          L'inquadramento  nei  ruoli  dell'Agenzia   del   personale
          proveniente dalle  pubbliche  amministrazioni  comporta  la
          riduzione,  in  misura  corrispondente,   della   dotazione
          organica   dell'amministrazione    di    provenienza    con
          contestuale   trasferimento    delle    relative    risorse
          finanziarie. 
                15. L'Agenzia e' autorizzata all'assunzione  a  tempo
          indeterminato di 205 unita' di personale e 19 dirigenti nel
          corso dell'anno 2019 e di 134  unita'  di  personale  e  13
          dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree
          iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9. 
                16. Al personale e  alla  dirigenza  dell'Agenzia  si
          applicano le disposizioni del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di  lavoro
          del personale del comparto funzioni  centrali,  secondo  le
          tabelle retributive dell'ENAC. 
                17. Al fine di  assicurare  il  corretto  svolgimento
          delle attivita' di cui al presente articolo, all'Agenzia e'
          garantito l'accesso a tutti i  dati  riguardanti  le  opere
          pubbliche della banca dati di cui all'art. 13,  nonche'  ai
          dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico  per  la
          sicurezza delle infrastrutture stradali e  autostradali  di
          cui all'art. 14. Per le medesime finalita' di cui al  primo
          periodo,  gli  enti   proprietari   e   i   gestori   delle
          infrastrutture  stradali  e  autostradali  sono  tenuti   a
          garantire al personale autorizzato  dell'Agenzia  l'accesso
          incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle  sedi
          legali e  operative,  nonche'  a  tutta  la  documentazione
          pertinente. 
                18.  Agli  oneri  del  presente  articolo,   pari   a
          complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019,  e  22.300.000
          euro a  decorrere  dall'anno  2020  si  provvede  ai  sensi
          dell'art. 45. 
                19. In sede di prima applicazione,  entro  90  giorni
          dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di
          cui ai commi 8 e 9 sono adottati con decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per la  pubblica  amministrazione.  Fino  all'adozione  dei
          nuovi regolamenti continuano ad  applicarsi  i  regolamenti
          gia' emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono  in
          carica fino alla nomina degli  organi  dell'Agenzia.  Nelle
          more della piena operativita' dell'Agenzia, la cui data  e'
          determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite  alla
          stessa ai sensi del presente articolo, ove gia'  esistenti,
          continuano ad essere svolte dalle amministrazioni  e  dagli
          enti pubblici competenti nei diversi settori interessati. 
                20.  La  denominazione  «Agenzia  nazionale  per   la
          sicurezza delle ferrovie» e' sostituita,  ovunque  ricorre,
          dalla denominazione «Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza
          delle  ferrovie   e   delle   infrastrutture   stradali   e
          autostradali» (ANSFISA). 
                21.    L'Agenzia    si    avvale    del    patrocinio
          dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 1 del  testo
          unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
                22.  Tutti  gli  atti  connessi   con   l'istituzione
          dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse. 
                23. L'art. 4 del decreto legislativo 10 agosto  2007,
          n. 162 e' abrogato.».