Art. 4 
 
Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti  ed  estensione  del
  regime  del  reverse  charge   per   il   contrasto   dell'illecita
  somministrazione di manodopera 
 
  ((1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo  l'articolo
17 e' inserito il seguente: 
  « Art. 17-bis. - (Ritenute e compensazioni in appalti e  subappalti
ed  estensione  del  regime  del  reverse  charge  per  il  contrasto
dell'illecita somministrazione di manodopera) -  1.  In  deroga  alla
disposizione di cui all'articolo 17,  comma  1,  i  soggetti  di  cui
all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini  delle  imposte  dirette
nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3,  lettera
d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
che affidano il compimento di una o  piu'  opere  o  di  uno  o  piu'
servizi di importo complessivo  annuo  superiore  a  euro  200.000  a
un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto,  affidamento  a
soggetti  consorziati  o  rapporti  negoziali   comunque   denominati
caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di
attivita' del committente  con  l'utilizzo  di  beni  strumentali  di
proprieta' di quest'ultimo  o  ad  esso  riconducibili  in  qualunque
forma,  sono  tenuti  a   richiedere   all'impresa   appaltatrice   o
affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a  rilasciarle,
copia  delle  deleghe  di  pagamento  relative  al  versamento  delle
ritenute di cui  agli  articoli  23  e  24  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  e  1,  comma  5,  del  decreto
legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  trattenute  dall'impresa
appaltatrice  o  affidataria  e  dalle  imprese  subappaltatrici   ai
lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione  dell'opera  o  del
servizio. Il versamento delle ritenute di cui al  periodo  precedente
e' effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e  dall'impresa
subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente,  senza
possibilita' di compensazione. 
  2. Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare
complessivo degli importi  versati  dalle  imprese,  entro  i  cinque
giorni lavorativi successivi alla  scadenza  del  versamento  di  cui
all'articolo 18, comma 1, l'impresa appaltatrice o affidataria  e  le
imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le  imprese
subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui  al
comma 1 del presente articolo e  un  elenco  nominativo  di  tutti  i
lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel  mese
precedente direttamente nell'esecuzione di opere o  servizi  affidati
dal committente, con il dettaglio delle ore  di  lavoro  prestate  da
ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato,
l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata  a
tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali  eseguite  nel
mese precedente  nei  confronti  di  tale  lavoratore,  con  separata
indicazione  di  quelle  relative  alla  prestazione   affidata   dal
committente. 
  3. Nel caso in cui alla data di cui al  comma  2  sia  maturato  il
diritto  a  ricevere  corrispettivi   dall'impresa   appaltatrice   o
affidataria  e  questa  o  le  imprese  subappaltatrici  non  abbiano
ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le  deleghe  di
pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati  di  cui
al  medesimo  comma  2  ovvero  risulti  l'omesso   o   insufficiente
versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati  risultanti  dalla
documentazione trasmessa, il  committente  deve  sospendere,  finche'
perdura l'inadempimento,  il  pagamento  dei  corrispettivi  maturati
dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per
cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per  un
importo pari all'ammontare delle ritenute  non  versate  rispetto  ai
dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione
entro  novanta  giorni   all'ufficio   dell'Agenzia   delle   entrate
territorialmente competente nei suoi  confronti.  In  tali  casi,  e'
preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva
finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento e'  stato
sospeso, fino a quando non sia stato  eseguito  il  versamento  delle
ritenute. 
  4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi  1  e
3, il committente e' obbligato al pagamento di una  somma  pari  alla
sanzione  irrogata   all'impresa   appaltatrice   o   affidataria   o
subappaltatrice  per  la  violazione  degli  obblighi   di   corretta
determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle  stesse,
nonche'   di   tempestivo   versamento,   senza    possibilita'    di
compensazione. 
  5.  Gli  obblighi  previsti  dal  presente  articolo  non   trovano
applicazione  qualora  le  imprese  appaltatrici  o   affidatarie   o
subappaltatrici  di  cui  al  comma  1  comunichino  al  committente,
allegando la relativa  certificazione,  la  sussistenza,  nell'ultimo
giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma
2, dei seguenti requisiti: 
  a) risultino in attivita' da almeno tre anni, siano in  regola  con
gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel  corso  dei  periodi
d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi  presentate
nell'ultimo triennio  complessivi  versamenti  registrati  nel  conto
fiscale per un importo non inferiore al 10 per  cento  dell'ammontare
dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; 
  b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi
di addebito affidati agli  agenti  della  riscossione  relativi  alle
imposte  sui   redditi,   all'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali  per  importi
superiori ad euro 50.000, per i quali i termini  di  pagamento  siano
scaduti e siano  ancora  dovuti  pagamenti  o  non  siano  in  essere
provvedimenti di sospensione.  Le  disposizioni  di  cui  al  periodo
precedente non  si  applicano  per  le  somme  oggetto  di  piani  di
rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. 
  6.  A  decorrere  dalla  data  di   applicazione   della   presente
disposizione, la  certificazione  di  cui  al  comma  5  e'  messa  a
disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle  entrate  e  ha
validita' di quattro mesi dalla data del rilascio. 
  7. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
possono  essere  disciplinate  ulteriori  modalita'  di  trasmissione
telematica delle informazioni previste dal  comma  2  che  consentano
modalita' semplificate di riscontro  dei  dati  di  cui  allo  stesso
comma. 
  8. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per
le  imprese   appaltatrici   o   affidatarie   e   per   le   imprese
subappaltatrici di cui al comma 1 del presente articolo e' esclusa la
facolta'  di  avvalersi  dell'istituto  della   compensazione   quale
modalita' di estinzione  delle  obbligazioni  relative  a  contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  premi  assicurativi  obbligatori,
maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1. Detta
esclusione opera con riguardo a tutti i  contributi  previdenziali  e
assistenziali e ai  premi  assicurativi  maturati,  nel  corso  della
durata  del  contratto,  sulle  retribuzioni  erogate  al   personale
direttamente impiegato nell'esecuzione  delle  opere  o  dei  servizi
affidati. Le disposizioni del presente  comma  non  si  applicano  ai
soggetti di cui al comma 5». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  decorrere  dal
1° gennaio 2020. 
  3. All'articolo 17, sesto comma, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  dopo  la  lettera  a-quater)  e'
inserita la seguente: 
  « a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse  da  quelle  di
cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti  di
appalto, subappalto, affidamento a soggetti  consorziati  o  rapporti
negoziali comunque denominati caratterizzati da  prevalente  utilizzo
di manodopera  presso  le  sedi  di  attivita'  del  committente  con
l'utilizzo di beni strumentali di proprieta'  di  quest'ultimo  o  ad
esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione del precedente
periodo non si applica alle operazioni effettuate  nei  confronti  di
pubbliche amministrazioni e altri enti e societa' di cui all'articolo
11-ter e alle agenzie per il  lavoro  disciplinate  dal  capo  I  del
titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276». 
  4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 e'  subordinata
al  rilascio,   da   parte   del   Consiglio   dell'Unione   europea,
dell'autorizzazione di una misura di deroga  ai  sensi  dell'articolo
395 della  direttiva  2006/112/CE  del  Consiglio,  del  28  novembre
2006.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma  sesto  dell'articolo  17
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633 (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul
          valore aggiunto), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 17 (Debitore d'imposta). - 1. - 5. Omissis 
                6.  Le  disposizioni  di  cui  al  quinto  comma   si
          applicano anche: 
                  a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di
          cui  alla  lettera  a-ter),  compresa  la  prestazione   di
          manodopera,   rese   nel   settore   edile   da    soggetti
          subappaltatori nei confronti  delle  imprese  che  svolgono
          l'attivita' di costruzione o ristrutturazione  di  immobili
          ovvero nei confronti dell'appaltatore principale  o  di  un
          altro subappaltatore. La disposizione non si  applica  alle
          prestazioni di  servizi  diversi  da  quelli  di  cui  alla
          lettera a-ter) rese nei confronti di un contraente generale
          a cui venga  affidata  dal  committente  la  totalita'  dei
          lavori; 
                  a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di
          fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma
          dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il  cedente
          abbia    espressamente    manifestato     l'opzione     per
          l'imposizione; 
                  a-ter) alle prestazioni di servizi di  pulizia,  di
          demolizione,   di   installazione   di   impianti   e    di
          completamento relative ad edifici; 
                  a-quater) alle prestazioni di  servizi  rese  dalle
          imprese  consorziate  nei  confronti   del   consorzio   di
          appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed  e)  del
          comma 1 dell'articolo 34  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni, si e' reso aggiudicatario  di  una  commessa
          nei confronti di un ente  pubblico  al  quale  il  predetto
          consorzio e' tenuto ad emettere fattura ai sensi del  comma
          1 dell'articolo 17-ter del  presente  decreto.  L'efficacia
          della  disposizione  di  cui  al  periodo   precedente   e'
          subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione
          europea, dell'autorizzazione di una  misura  di  deroga  ai
          sensi dell'articolo 395  della  direttiva  2006/112/CE  del
          Consiglio,   del   28   novembre   2006,    e    successive
          modificazioni; 
                  a-quinquies) alle prestazioni di  servizi,  diverse
          da  quelle  di  cui  alle  lettere  da  a)  ad   a-quater),
          effettuate  tramite  contratti  di   appalto,   subappalto,
          affidamento a soggetti  consorziati  o  rapporti  negoziali
          comunque denominati caratterizzati da  prevalente  utilizzo
          di manodopera presso le sedi di attivita'  del  committente
          con  l'utilizzo  di  beni  strumentali  di  proprieta'   di
          quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La
          disposizione del precedente periodo  non  si  applica  alle
          operazioni   effettuate   nei   confronti   di    pubbliche
          amministrazioni e altri enti e societa' di cui all'articolo
          11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I
          del Titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
          276; 
                  b) alle cessioni di apparecchiature  terminali  per
          il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni
          soggette alla tassa sulle concessioni  governative  di  cui
          all'articolo  21  della  tariffa  annessa  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  641,  come
          sostituita, da  ultimo,  dal  decreto  del  Ministro  delle
          finanze  28  dicembre  1995,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995; 
                  c) alle cessioni di console da gioco, tablet  PC  e
          laptop, nonche' alle cessioni  di  dispositivi  a  circuito
          integrato,  quali  microprocessori  e  unita'  centrali  di
          elaborazione, effettuate prima della loro installazione  in
          prodotti destinati al consumatore finale; 
                  d) 
                  d-bis) ai trasferimenti di quote  di  emissioni  di
          gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva
          2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13
          ottobre 2003, e successive modificazioni,  trasferibili  ai
          sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE,
          e successive modificazioni; 
                  d-ter) ai trasferimenti di altre unita' che possono
          essere utilizzate dai gestori per conformarsi  alla  citata
          direttiva 2003/87/CE e di certificati  relativi  al  gas  e
          all'energia elettrica; 
                  d-quater)  alle  cessioni  di  gas  e  di   energia
          elettrica  a  un  soggetto  passivo-rivenditore  ai   sensi
          dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a); 
                  d-quinquies). 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  395  della
          direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28  novembre  2006
          relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: 
                «Art.   395.   -   1.   Il   Consiglio,   deliberando
          all'unanimita'  su   proposta   della   Commissione,   puo'
          autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali
          di  deroga  alla  presente   direttiva,   allo   scopo   di
          semplificare  la  riscossione  dell'imposta  o  di  evitare
          talune evasioni o elusioni fiscali. 
                Le  misure  aventi  lo  scopo  di   semplificare   la
          riscossione dell'imposta non devono  influire,  se  non  in
          misura trascurabile, sull'importo complessivo delle entrate
          fiscali dello Stato membro riscosso allo stadio del consumo
          finale. 
                2. Lo Stato membro che desidera introdurre le  misure
          di cui al paragrafo 1 invia una  domanda  alla  Commissione
          fornendole  tutti  i  dati  necessari.  Se  la  Commissione
          ritiene  di  non  essere  in  possesso  di  tutti  i   dati
          necessari, essa contatta lo Stato membro interessato  entro
          due mesi dal ricevimento  della  domanda,  specificando  di
          quali dati supplementari necessiti. 
                Non appena la Commissione dispone di tutti i dati che
          ritiene necessari per la valutazione, ne informa  lo  Stato
          membro richiedente entro un mese e  trasmette  la  domanda,
          nella lingua originale, agli altri Stati membri. 
                3.   Entro   i   tre   mesi   successivi    all'invio
          dell'informazione di cui al paragrafo 2, secondo comma,  la
          Commissione presenta al Consiglio una proposta  appropriata
          o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da  parte
          sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni. 
                4. La procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 deve essere
          completata, in ogni caso, entro otto mesi  dal  ricevimento
          della domanda da parte della Commissione. 
                5.».