Art. 4 
 
        Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale 
 
  1. L'erogazione del beneficio e' condizionata alla dichiarazione di
immediata disponibilita' al lavoro da parte dei componenti il  nucleo
familiare maggiorenni, nelle modalita' di cui al  presente  articolo,
nonche' all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento
all'inserimento  lavorativo  e  all'inclusione  sociale  che  prevede
attivita'  al   servizio   della   comunita',   di   riqualificazione
professionale, di completamento degli studi,  nonche'  altri  impegni
individuati dai servizi competenti  finalizzati  all'inserimento  nel
mercato del lavoro e all'inclusione sociale. 
  2. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente  articolo  tutti  i
componenti il  nucleo  familiare  che  siano  maggiorenni,  non  gia'
occupati  e  non  frequentanti  un  regolare  corso  di  studi  o  di
formazione. Sono esclusi dai medesimi obblighi  i  beneficiari  della
Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari  del  Rdc  titolari  di
pensione diretta o comunque di eta'  pari  o  superiore  a  65  anni,
nonche' i componenti con disabilita', come definita  ai  sensi  della
legge  12  marzo  1999,  n.  68,  fatta  salva  ogni  iniziativa   di
collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della  medesima
disciplina. 
  3. Possono altresi' essere esonerati dagli obblighi  connessi  alla
fruizione del Rdc, i componenti con carichi  di  cura,  valutati  con
riferimento alla presenza di soggetti minori  di  tre  anni  di  eta'
ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilita' grave o  non
autosufficienza, come definiti a fini ISEE.  Al  fine  di  assicurare
omogeneita' di trattamento, sono definiti, con  accordo  in  sede  di
Conferenza Unificata, principi e criteri  generali  da  adottarsi  da
parte dei servizi competenti in sede di valutazione degli esoneri  di
cui al presente comma. I componenti con i predetti  carichi  di  cura
sono comunque esclusi dagli obblighi di cui al comma 15. 
  4. Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari
del Rdc e non esclusi dagli  obblighi  connessi  alla  fruizione  del
beneficio ai sensi del comma 2 sono tenuti a rendere dichiarazione di
immediata disponibilita' al  lavoro  di  persona  tramite  l'apposita
piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma  2,  anche  per  il
tramite degli istituti di patronato convenzionati,  ovvero  presso  i
centri per l'impiego, entro  trenta  giorni  dal  riconoscimento  del
beneficio. 
  5. Il richiedente,  entro  trenta  giorni  dal  riconoscimento  del
beneficio, e' convocato dai centri per  l'impiego  nel  caso  in  cui
appartenga a un nucleo familiare in cui vi sia almeno un  componente,
tra quelli tenuti agli obblighi di cui al comma 2, in possesso di uno
o piu' dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc: 
    a) assenza di occupazione da non piu' di due anni; 
    b) eta' inferiore a 26 anni; 
    c) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore
sociale per la disoccupazione  involontaria  o  averne  terminato  la
fruizione da non piu' di un anno; 
    d) aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto  di  servizio
in corso  di  validita'  presso  i  centri  per  l'impiego  ai  sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. 
  6.  Qualora  il  richiedente   non   abbia   gia'   presentato   la
dichiarazione di immediata disponibilita', di  cui  al  comma  4,  la
rende all'atto del primo incontro presso il centro per l'impiego.  In
tal sede sono individuati eventuali altri componenti esonerati  dagli
obblighi ai sensi del comma 3, fatta salva la valutazione di  bisogni
sociali o socio-sanitari connessi ai compiti di cura. Nel caso in cui
il richiedente sia in una delle condizioni di  esclusione  o  esonero
dagli obblighi, di cui ai commi 2 e 3, comunica  tale  condizione  al
centro per l'impiego e contestualmente individua  un  componente  del
nucleo tra quelli che non si  trovino  in  una  delle  condizioni  di
esclusione o esonero perche' si rechi al  primo  incontro  presso  il
centro per l'impiego medesimo. In ogni caso, entro  i  trenta  giorni
successivi al primo incontro  presso  il  centro  per  l'impiego,  la
dichiarazione di immediata disponibilita' e' resa da tutti gli  altri
componenti che non si trovino in una delle condizioni di esclusione o
esonero dagli obblighi, di cui ai commi 2 e 3. 
  7. I beneficiari di cui ai commi 5 e 6,  non  esclusi  o  esonerati
dagli obblighi, stipulano  presso  i  centri  per  l'impiego  ovvero,
laddove previsto da leggi regionali, presso i soggetti accreditati ai
sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150  del  2015,  un
Patto per il lavoro, che  assume  le  caratteristiche  del  patto  di
servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del  medesimo  decreto
legislativo n. 150 del 2015, integrate con le condizioni  di  cui  al
comma 8, lettera b). Ai fini del Rdc e ad ogni altro fine,  il  patto
di servizio assume la denominazione  di  Patto  per  il  lavoro.  Con
decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  sentito
l'ANPAL, e previa intesa in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, sono definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per  la
redazione del Patto per il lavoro, anche in esito al primo periodo di
applicazione del Rdc. 
  8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a: 
    a)  collaborare  con  l'operatore  addetto  alla  redazione   del
bilancio delle competenze, ai fini della definizione del Patto per il
lavoro; 
    b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli  impegni
previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare: 
      1)  registrarsi  sull'apposita  piattaforma  digitale  di   cui
all'articolo 6, comma 1, e consultarla quotidianamente quale supporto
nella ricerca del lavoro; 
      2) svolgere ricerca attiva del  lavoro,  secondo  le  modalita'
definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il  diario
delle attivita' che devono essere svolte settimanalmente; 
      3) accettare  di  essere  avviato  ai  corsi  di  formazione  o
riqualificazione  professionale,   ovvero   progetti   per   favorire
l'auto-imprenditorialita', secondo le modalita' individuate nel Patto
per il lavoro, tenuto conto  del  bilancio  delle  competenze,  delle
inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni; 
      4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali  prove
di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione  dei  servizi
competenti e in attinenza alle competenze certificate; 
      5) accettare almeno una di tre offerte di  lavoro  congrue,  ai
sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015,  come
integrato al comma 9; in caso  di  rinnovo  del  beneficio  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di  decadenza
dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi  del
comma 9. 
  9. La congruita' dell'offerta di  lavoro  di  cui  al  comma  8  e'
definita anche con riferimento alla durata di fruizione del beneficio
del Rdc e al numero di offerte rifiutate. In particolare, e' definita
congrua un'offerta dalle caratteristiche seguenti: 
    a) nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio,  e'  congrua
un'offerta entro cento chilometri di  distanza  dalla  residenza  del
beneficiario o comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi  di
trasporto pubblici, se si  tratta  di  prima  offerta,  ovvero  entro
duecentocinquanta chilometri di distanza  se  si  tratta  di  seconda
offerta, ovvero, fermo  quanto  previsto  alla  lettera  d),  ovunque
collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta; 
    b) decorsi dodici mesi di fruizione  del  beneficio,  e'  congrua
un'offerta  entro  duecentocinquanta  chilometri  di  distanza  dalla
residenza del beneficiario nel caso si  tratti  di  prima  o  seconda
offerta, ovvero, fermo  quanto  previsto  alla  lettera  d),  ovunque
collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta; 
    c) in caso di rinnovo del beneficio  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 6, fermo quanto previsto alla lettera d), e' congrua un'offerta
ovunque sia collocata nel  territorio  italiano  anche  nel  caso  si
tratti di prima offerta; 
    d) esclusivamente nel caso in  cui  nel  nucleo  familiare  siano
presenti componenti con disabilita', come definita a fini  ISEE,  non
operano le previsioni di  cui  alla  lettera  c)  e  in  deroga  alle
previsioni di cui alle lettere a) e  b),  con  esclusivo  riferimento
alla terza offerta, indipendentemente dal periodo  di  fruizione  del
beneficio,  l'offerta  e'  congrua  se  non  eccede  la  distanza  di
duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario. 
  10. Nel caso in cui  sia  accettata  una  offerta  collocata  oltre
duecentocinquanta  chilometri  di  distanza   dalla   residenza   del
beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico
del Rdc, a titolo di compensazione  per  le  spese  di  trasferimento
sostenute, per i successivi tre mesi dall'inizio del  nuovo  impiego,
incrementati a dodici mesi nel  caso  siano  presenti  componenti  di
minore eta' ovvero componenti con disabilita', come definita  a  fini
ISEE. 
  11. Il richiedente in condizioni diverse da quelle di cui al  comma
5, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, e' convocato
dai servizi competenti per il contrasto  alla  poverta'  dei  comuni.
Agli  interventi  connessi   al   Rdc,   incluso   il   percorso   di
accompagnamento all'inserimento lavorativo, il richiedente e  il  suo
nucleo  familiare  accedono  previa   valutazione   multidimensionale
finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare, ai  sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017. 
  12. Nel caso in cui,  in  esito  alla  valutazione  preliminare,  i
bisogni  del  nucleo  familiare   e   dei   suoi   componenti   siano
prevalentemente  connessi  alla  situazione  lavorativa,  i   servizi
competenti sono comunque individuati presso i centri per l'impiego  e
i  beneficiari  sottoscrivono  il  Patto  per  il  lavoro,  entro   i
successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso  e
multidimensionale,  i  beneficiari   sottoscrivono   un   Patto   per
l'inclusione sociale e i servizi si coordinano in maniera da  fornire
risposte unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre  ai  centri
per l'impiego e ai servizi sociali, degli altri servizi  territoriali
di cui si rilevi in sede di valutazione preliminare la competenza. 
  13.  Il  Patto  per  l'inclusione  sociale,  ove  non  diversamente
specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di
cui all'articolo 6  del  decreto  legislativo  n.  147  del  2017  e,
conseguentemente, ai fini del Rdc e ad ogni altro fine,  il  progetto
personalizzato medesimo ne assume la  denominazione.  Nel  Patto  per
l'inclusione  sociale  sono  inclusi,  oltre  agli   interventi   per
l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, ove opportuni  e  fermo
restando gli obblighi di cui al comma 8, gli interventi e  i  servizi
sociali di contrasto alla poverta' di cui all'articolo 7 del  decreto
legislativo n. 147 del  2017,  che,  conseguentemente,  si  intendono
riferiti al Rdc. Gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
poverta' sono comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche  in
favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro. 
  14. Il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale e  i
sostegni in essi previsti, nonche' la  valutazione  multidimensionale
che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali  delle
prestazioni, nei limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente. 
  15. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario,  con
le competenze acquisite in ambito formale, non formale  e  informale,
nonche' in base agli interessi e alle propensioni  emerse  nel  corso
del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero  presso
i  servizi  dei  comuni,  il  beneficiario  e'  tenuto   ad   offrire
nell'ambito del Patto per il lavoro  e  del  Patto  per  l'inclusione
sociale la propria disponibilita' per la partecipazione a progetti  a
titolarita'  dei  comuni,  utili  alla   collettivita',   in   ambito
culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela  dei
beni comuni, da svolgere presso  il  medesimo  comune  di  residenza,
mettendo a disposizione un numero di ore  compatibile  con  le  altre
attivita' del beneficiario e comunque non superiore al numero di otto
ore settimanali. La partecipazione ai progetti e' facoltativa per  le
persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc. I comuni, entro sei
mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del   presente   decreto,
predispongono le procedure amministrative utili per l'istituzione dei
progetti di cui al presente comma e comunicano  le  informazioni  sui
progetti ad  una  apposita  sezione  della  piattaforma  dedicata  al
programma del Rdc del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
di cui all'articolo  6,  comma  1.  L'esecuzione  delle  attivita'  e
l'assolvimento degli obblighi del beneficiario  di  cui  al  presente
comma  sono  subordinati  all'attivazione  dei  progetti.  L'avvenuto
assolvimento di tali obblighi viene  attestato  dai  comuni,  tramite
l'aggiornamento della piattaforma dedicata.