Art. 4 Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65 1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65, e' sostituito dal seguente: «Art. 6. - 1. Per i lavori del Comitato possono essere presentati, indifferentemente, documenti in lingua italiana o slovena alla cui traduzione provvedono, con successivo rimborso degli oneri da parte del Comitato, nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, le strutture regionali che svolgono funzioni di supporto al Comitato medesimo.».
Note all'art. 4: - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65 e' citato nelle note alle premesse.