Art. 4 
 
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. 
 
  1. Il Dipartimento dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della
qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, di  seguito
denominato «Ispettorato», ferme restando le competenze del  Ministero
dello sviluppo economico, ha competenze in materia di  prevenzione  e
repressione delle infrazioni nella preparazione e nel  commercio  dei
prodotti agroalimentari e dei mezzi  tecnici  di  produzione  per  il
settore primario; tutela e vigilanza  sulle  produzioni  di  qualita'
registrata che discendono da normativa comunitaria e nazionale, anche
a  livello  europeo  ed  internazionale;   contrasto   all'irregolare
commercializzazione  dei  prodotti  agroalimentari  e   ai   fenomeni
fraudolenti che generano situazioni di  concorrenza  sleale  tra  gli
operatori; funzioni di cui all'articolo 13 del  Regolamento  (UE)  n.
1151 del 2012; vigilanza sull'applicazione delle  disposizioni  degli
accordi  interprofessionali  di  cui   il   Ministero   ha   disposto
l'estensione ai sensi dell'articolo 164 del Regolamento (UE) n.  1308
del  2013.  Ai  fini  dello  svolgimento  della  propria   attivita',
l'Ispettorato opera con organico  proprio  e  propria  organizzazione
amministrativa e contabile  e  si  avvale  della  gestione  unitaria,
assicurata dalla Direzione  generale  degli  affari  generali,  delle
risorse umane e strumentali di cui all'articolo 3, comma  2,  lettera
c),  dei  servizi  comuni   e   del   personale,   limitatamente   al
reclutamento, alla formazione generale, al trattamento  giuridico  ed
economico  ed  al  relativo  contenzioso  del  personale  dipendente.
L'Ispettorato assume l'acronimo ICQRF. 
  2.  L'Ispettorato  si  articola,  a  livello   di   amministrazione
centrale, in due uffici di  livello  dirigenziale  generale,  con  le
denominazioni e le attribuzioni di  seguito  indicate  e,  a  livello
territoriale, in 10 uffici e 4 laboratori di livello dirigenziale non
generale: 
    a) Direzione generale per il riconoscimento  degli  organismi  di
controllo e certificazione e tutela del  consumatore:  riconoscimento
degli  organismi  di  controllo  e   di   certificazione,   procedure
sanzionatorie delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei
prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale e
relativo contenzioso; avvio della  procedura  di  esecuzione  forzata
delle ordinanze-ingiunzioni mediante emissione dei ruoli;  analisi  e
programmazione dei fabbisogni di  risorse  strumentali  e  logistiche
dell'Ispettorato e  relativa  attivita'  contrattuale;  tenuta  della
contabilita' economico-analitica; procedure di fornitura  di  beni  e
servizi;  coordinamento  della  gestione  e  manutenzione  dei   beni
periferici   dell'Ispettorato;   coordinamento   dell'attivita'    di
esecuzione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di salute
dei lavoratori presso gli uffici periferici e i laboratori; vigilanza
amministrativa sugli uffici territoriali ed  i  laboratori;  supporto
tecnico  organizzativo  all'attivita'  di  contrattazione  collettiva
integrativa;  trattamento  economico  accessorio  e   mobilita'   del
personale dell'Ispettorato; formazione  specifica  per  il  personale
dell'Ispettorato, comunicazione  istituzionale  in  raccordo  con  il
Dipartimento del turismo. La Direzione  generale  si  articola  in  4
uffici dirigenziali non generali; 
    b) Direzione generale della  prevenzione  e  del  contrasto  alle
frodi agro-alimentari: programmazione delle attivita'  istituzionali;
monitoraggio e valutazione dei programmi di  attivita'  svolti  dagli
uffici territoriali e  dai  laboratori;  indirizzo,  coordinamento  e
vigilanza sull'attivita' ispettiva svolta dagli uffici  territoriali;
vigilanza sugli organismi pubblici e privati di controllo nell'ambito
dei regimi di  produzioni  agroalimentari  biologici  e  di  qualita'
registrata;  indirizzo,  coordinamento  e  vigilanza   sull'attivita'
analitica e sulla qualita' dei laboratori; attivita' di studio  nelle
materie di competenza dell'Ispettorato; aggiornamento delle metodiche
ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze  di
uso agrario e forestale; promozione di attivita' di studio e  ricerca
nel settore analitico da parte dei  laboratori;  rapporti  con  altri
organismi  di  controllo  nazionali  e  internazionali;  analisi   di
revisione ai sensi dell'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 24
giugno 2004, n. 157, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2004, n. 204, e gestione  del  laboratorio  centrale  deputato
all'espletamento delle predette analisi.  La  Direzione  generale  si
articola in 4 uffici dirigenziali non generali. 
 
          Note all'art. 4: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13 del  Regolamento
          (CE)  21  novembre  2012  n.  1151/2012,  Regolamento   del
          Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi  di  qualita'
          dei  prodotti  agricoli  e  alimentari,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 14 dicembre 2012, n.
          L 343: 
              «Art.  13  (Protezione)  1.  I  nomi  registrati   sono
          protetti contro: 
                a) qualsiasi impiego commerciale diretto o  indiretto
          di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto  di
          registrazione, qualora questi ultimi siano  comparabili  ai
          prodotti registrati con tale nome  o  l'uso  di  tale  nome
          consenta di sfruttare  la  notorieta'  del  nome  protetto,
          anche nel caso in cui tali prodotti siano  utilizzati  come
          ingrediente; 
                b) qualsiasi usurpazione,  imitazione  o  evocazione,
          anche se l'origine vera dei prodotti o servizi e'  indicata
          o se il nome protetto e' una traduzione o  e'  accompagnato
          da  espressioni  quali  «stile»,  «tipo»,  «metodo»,  «alla
          maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali
          prodotti siano utilizzati come ingrediente; 
                c) qualsiasi altra indicazione  falsa  o  ingannevole
          relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o  alle
          qualita' essenziali del prodotto usata sulla  confezione  o
          sull'imballaggio,  nel  materiale   pubblicitario   o   sui
          documenti  relativi   al   prodotto   considerato   nonche'
          l'impiego,  per  il  confezionamento,  di  recipienti   che
          possano indurre in errore sulla sua origine; 
                d) qualsiasi  altra  pratica  che  possa  indurre  in
          errore il consumatore sulla vera origine del prodotto. 
              Se   una   denominazione   di   origine   protetta    o
          un'indicazione geografica protetta contiene il nome  di  un
          prodotto considerato generico, l'uso di tale nome  generico
          non e' considerato contrario al primo comma, lettera  a)  o
          b). 
              2.  Le  denominazioni  di   origine   protette   e   le
          indicazioni geografiche protette non diventano generiche. 
              3. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e
          giudiziarie adeguate per  prevenire  o  far  cessare  l'uso
          illecito delle denominazioni di origine  protette  e  delle
          indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo  1,
          prodotte o commercializzate in tale Stato membro. 
              A tal fine gli  Stati  membri  designano  le  autorita'
          incaricate di adottare tali  misure  secondo  le  procedure
          definite da ogni singolo Stato membro. 
              Tali   autorita'   offrono   adeguate    garanzie    di
          oggettivita' e  imparzialita'  e  dispongono  di  personale
          qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro
          funzioni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 164 del Regolamento
          (CE)  17  dicembre  2013,  n.  1308/2013  (Regolamento  del
          Parlamento europeo e del Consiglio  recante  organizzazione
          comune dei mercati dei prodotti agricoli  e  che  abroga  i
          regolamenti (CEE) n.  922/72,  (CEE)  n.  234/79,  (CE)  n.
          1037/2001 e (CE) n. 1234/2007  del  Consiglio),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  20  dicembre
          2013, n. L 347: 
              «Art.  164.  (Estensione  delle  regole)   1.   Qualora
          un'organizzazione     di      produttori      riconosciuta,
          un'associazione   riconosciuta   di    organizzazioni    di
          produttori    o    un'organizzazione     interprofessionale
          riconosciuta, operante in  una  determinata  circoscrizione
          economica o in piu' circoscrizioni  economiche  determinate
          di uno Stato membro, sia considerata rappresentativa  della
          produzione o del commercio o  della  trasformazione  di  un
          dato  prodotto,  lo  Stato  membro  interessato  puo',   su
          richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli
          accordi,  decisioni   o   pratiche   concordate   convenuti
          nell'ambito  dell'organizzazione  richiedente  siano   resi
          obbligatori, per un periodo limitato, nei  confronti  degli
          altri operatori attivi, individualmente o in gruppo,  nella
          o nelle medesime circoscrizioni economiche e  non  aderenti
          all'organizzazione o associazione. 
              2.  Per  le  finalita'  della  presente  sezione,   per
          «circoscrizione economica» si intende una  zona  geografica
          costituita da regioni  di  produzione  limitrofe  o  vicine
          nelle   quali   le   condizioni   di   produzione   e    di
          commercializzazione sono omogenee. 
              3.  Un'organizzazione  o  associazione  e'  considerata
          rappresentativa se, nella circoscrizione economica o  nelle
          circoscrizioni economiche considerate di uno Stato  membro,
          rappresenta: 
                a) in percentuale del volume  della  produzione,  del
          commercio o della trasformazione dei prodotti in parola: 
                  i) almeno il 60%  nel  caso  di  organizzazioni  di
          produttori nel settore ortofrutticolo, oppure 
                  ii) almeno due terzi negli altri casi e 
                b) nel caso delle organizzazioni di produttori, oltre
          il 50% dei produttori considerati. 
              Tuttavia,     nel     caso     delle     organizzazioni
          interprofessionali,   qualora   la   determinazione   della
          percentuale del volume della produzione o del  commercio  o
          della  trasformazione   del   prodotto   o   dei   prodotti
          interessati dia luogo a  difficolta'  pratiche,  uno  Stato
          membro puo' stabilire norme nazionali  per  determinare  il
          livello di rappresentativita' specificato al  primo  comma,
          lettera a), punto ii). 
              Qualora la richiesta di un'estensione delle regole agli
          altri operatori riguardi  piu'  circoscrizioni  economiche,
          l'organizzazione o  l'associazione  dimostra  di  avere  il
          livello minimo  di  rappresentativita'  definito  al  primo
          comma per ciascuno dei comparti raggruppati in ognuna delle
          circoscrizioni economiche in parola. 
              4.  Le  regole  delle   quali   puo'   essere   chiesta
          l'estensione agli altri operatori a norma del  paragrafo  1
          hanno una delle seguenti finalita': 
                a) conoscenza della produzione e del mercato; 
                b) regole di  produzione  piu'  restrittive  rispetto
          alla normativa unionale o nazionale; 
                c) stesura  di  contratti  tipo  compatibili  con  la
          normativa unionale; 
                d) commercializzazione; 
                e) tutela ambientale; 
                f) azioni  di  promozione  e  di  valorizzazione  del
          potenziale dei prodotti; 
                g)  azioni  di  tutela   dell'agricoltura   biologica
          nonche' delle  denominazioni  di  origine,  dei  marchi  di
          qualita' e delle indicazioni geografiche; 
                h) ricerca intesa  a  conferire  valore  aggiunto  ai
          prodotti, in particolare tramite  nuovi  impieghi  che  non
          mettano in pericolo la salute pubblica; 
                i) studi volti a migliorare la qualita' dei prodotti; 
                j) ricerca, in particolare su metodi di  coltivazione
          che consentano di ridurre l'impiego di prodotti zoosanitari
          o fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e la
          preservazione o il miglioramento dell'ambiente; 
                k) definizione di qualita' minime e di  norme  minime
          in materia di imballaggio e presentazione; 
                l) uso  di  sementi  certificate  e  controllo  della
          qualita' dei prodotti; 
                m) salute degli animali e dei vegetali o la sicurezza
          alimentare; 
                n) gestione dei sottoprodotti. 
              Tali regole non danneggiano altri operatori dello Stato
          membro interessato o dell'Unione e non hanno nessuno  degli
          effetti elencati all'articolo 210, paragrafo  4,  ne'  sono
          per altri aspetti incompatibili con il diritto  dell'Unione
          o la normativa nazionale in vigore. 
              5. L'estensione delle regole di cui al paragrafo  1  e'
          portata  a   conoscenza   degli   operatori   tramite   una
          pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro
          interessato. 
              6. Gli Stati  membri  comunicano  alla  Commissione  le
          decisioni adottate a norma del presente articolo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 8-bis, del
          decreto legge 24 giugno 2004 n. 157,  recante  disposizioni
          urgenti   per   l'etichettatura    di    alcuni    prodotti
          agroalimentari, nonche' in materia di agricoltura e  pesca,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2004, n.  147
          convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004,  n.
          204, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2004, n.
          186: 
              «Art. 1. (Denominazioni di vendita nazionali) 
              (Omissis). 
              8-bis. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 18
          giugno 1986, n. 282, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 1986, n. 462, e' sostituito dal seguente: 
              2. Per  l'effettuazione  delle  analisi  di  revisione,
          anche con riguardo ai prodotti di cui all'articolo 1, commi
          1, 2 e  3,  del  decreto-legge  24  giugno  2004,  n.  157,
          l'Ispettorato centrale repressione frodi si  avvale,  senza
          nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di  uno
          dei propri laboratori di analisi.».