Art. 4 
 
  1. All'articolo 429 del codice di procedura penale, dopo il comma 2
e' inserito il seguente: 
    «2-bis.  Se  si  procede  per  delitto   punito   con   la   pena
dell'ergastolo e il giudice da' al fatto  una  definizione  giuridica
diversa  da  quella  enunciata  nell'imputazione,  tale  da   rendere
ammissibile  il  giudizio  abbreviato,  il  decreto  che  dispone  il
giudizio contiene anche l'avviso  che  l'imputato  puo'  chiedere  il
giudizio  abbreviato  entro  quindici  giorni   dalla   lettura   del
provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 458». 
 
          Note all'art. 4: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 429 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 429 (Decreto che dispone il giudizio).  -  1.  Il
          decreto che dispone il giudizio contiene: 
                a)  le   generalita'   dell'imputato   e   le   altre
          indicazioni personali che valgono a  identificarlo  nonche'
          le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione
          dei difensori; 
                b)  l'indicazione  della  persona  offesa  dal  reato
          qualora risulti identificata; 
                c) l'enunciazione, in forma  chiara  e  precisa,  del
          fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono
          comportare  l'applicazione  di  misure  di  sicurezza,  con
          l'indicazione dei relativi articoli di legge; 
                d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e  dei
          fatti cui esse si riferiscono; 
                e) il  dispositivo,  con  l'indicazione  del  giudice
          competente per il giudizio; 
                f) l'indicazione del luogo,  del  giorno  e  dell'ora
          della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non
          comparendo sara' giudicato in contumacia; 
                g)  la  data  e  la  sottoscrizione  del  giudice   e
          dell'ausiliario che l'assiste. 
              2.  Il  decreto  e'  nullo   se   l'imputato   non   e'
          identificato  in  modo  certo  ovvero   se   manca   o   e'
          insufficiente l'indicazione di uno dei  requisiti  previsti
          dal comma 1, lettere c) e f). 
              2-bis. Se si procede per delitto  punito  con  la  pena
          dell'ergastolo e il giudice da' al  fatto  una  definizione
          giuridica diversa  da  quella  enunciata  nell'imputazione,
          tale da rendere  ammissibile  il  giudizio  abbreviato,  il
          decreto che dispone il giudizio contiene anche l'avviso che
          l'imputato  puo'  chiedere  il  giudizio  abbreviato  entro
          quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua
          notificazione. Si applicano le  disposizioni  dell'articolo
          458. 
              3. Tra la data del decreto e la  data  fissata  per  il
          giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti
          giorni. 
              3-bis. Qualora si proceda  per  i  reati  di  cui  agli
          articoli 589, secondo comma, e 589-bis del  codice  penale,
          il termine di cui al comma 3 non puo'  essere  superiore  a
          sessanta giorni. 
              4. Il  decreto  e'  notificato  all'imputato  contumace
          nonche' all'imputato e alla  persona  offesa  comunque  non
          presenti alla lettura del provvedimento di cui al  comma  1
          dell'articolo 424 almeno  venti  giorni  prima  della  data
          fissata per il giudizio.».