Art. 4 
 
Commissari straordinari,  interventi  sostitutivi  e  responsabilita'
                              erariali 
 
  1. Per  gli  interventi  infrastrutturali  ritenuti  prioritari  il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sentito il  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  dispone  la  nomina  di  uno   o   piu'   Commissari
straordinari. 
  2. Per le finalita' di cui al comma  1,  ed  allo  scopo  di  poter
celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione  dei
lavori, i Commissari straordinari,  individuabili  anche  nell'ambito
delle  societa'  a   prevalente   capitale   pubblico,   cui   spetta
l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria  per  l'avvio
ovvero  la  prosecuzione  dei  lavori,  anche   sospesi,   provvedono
all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti  non  ancora
appaltati, operando in raccordo con i  Provveditorati  interregionali
alle opere pubbliche, anche mediante specifici  protocolli  operativi
per  l'applicazione  delle  migliori  pratiche.  L'approvazione   dei
progetti  da  parte  dei  Commissari  straordinari,  d'intesa  con  i
Presidenti delle regioni e delle province  autonome  territorialmente
competenti,   sostituisce,   ad   ogni   effetto   di   legge,   ogni
autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per  l'avvio  o
la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi  alla
tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il  termine  di
conclusione del  procedimento  e'  fissato  in  misura  comunque  non
superiore a  sessanta  giorni,  decorso  il  quale,  ove  l'autorita'
competente  non  si  sia  pronunciata,  l'autorizzazione,  il  parere
favorevole, il visto o il nulla osta si intendono rilasciati, nonche'
per quelli di tutela ambientale per i quali i  termini  dei  relativi
procedimenti sono dimezzati. 
  3. Per l'esecuzione degli  interventi,  i  Commissari  straordinari
possono essere abilitati ad  assumere  direttamente  le  funzioni  di
stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in
materia  di  contratti  pubblici,  fatto  salvo  il  rispetto   delle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
all'Unione  europea.  Per  le  occupazioni  di  urgenza  e   per   le
espropriazioni  delle  aree   occorrenti   per   l'esecuzione   degli
interventi,  i  Commissari   straordinari,   con   proprio   decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di
immissione in possesso dei suoli anche con la sola  presenza  di  due
rappresentanti della regione o degli enti  territoriali  interessati,
prescindendo da ogni altro adempimento. 
  4. I Commissari straordinari operano in raccordo con  la  Struttura
di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, anche  con  riferimento  alla  sicurezza  delle  dighe  e  delle
infrastrutture idriche, e trasmettono al  Comitato  interministeriale
per  la   programmazione   economica   i   progetti   approvati,   il
cronoprogramma  dei  lavori  e  il  relativo  stato  di  avanzamento,
segnalando  semestralmente   eventuali   anomalie   e   significativi
scostamenti  rispetto  ai  termini  fissati  nel  cronoprogramma   di
realizzazione  delle  opere,  anche  ai  fini  della  valutazione  di
definanziamento degli interventi. 
  5. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sono stabiliti i termini, le modalita', le  tempistiche,  l'eventuale
supporto  tecnico,   le   attivita'   connesse   alla   realizzazione
dell'opera, il compenso per i Commissari straordinari,  i  cui  oneri
sono  posti  a  carico  dei  quadri  economici  degli  interventi  da
realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti  in
misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari possono avvalersi di
strutture dell'amministrazione centrale  o  territoriale  interessata
nonche' di societa' controllate dallo Stato o dalle Regioni. 
  6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave  degrado  in  cui
versa la rete viaria della Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi  in
conseguenza dei recenti eventi meteorologici  che  hanno  interessato
vaste aree del territorio, ed allo  scopo  di  programmare  immediati
interventi di riqualificazione, miglioramento e  rifunzionalizzazione
della stessa rete viaria al fine di  conseguire  idonei  standard  di
sicurezza stradale e adeguata mobilita', con decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti sentito il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, d'intesa con  il  Presidente  della  Giunta  regionale
Siciliana, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'  nominato
apposito Commissario straordinario incaricato di sovraintendere  alla
programmazione,  progettazione,  affidamento  ed   esecuzione   degli
interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini, le modalita',
le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le  attivita'  connesse
alla realizzazione dell'opera, il compenso  del  Commissario,  i  cui
oneri sono posti a carico del quadro economico  degli  interventi  da
realizzare o completare. Il compenso del Commissario e' stabilito  in
misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il commissario puo' avvalersi  di
strutture  dell'amministrazione  interessata  nonche'   di   societa'
controllate dalla medesima. 
  7. Alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
presente  decreto   sono   da   intendersi   conclusi   i   programmi
infrastrutturali "6000 Campanili" e "Nuovi Progetti  di  Intervento",
di  cui  al  decreto-legge  21  giugno  2013  n.69   convertito   con
modificazioni dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,  alla  legge  27
dicembre 2013 e al decreto-legge 12 settembre 2014  n.133  convertito
con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164. Con decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30  giorni
dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  provvedimento,  si
provvede alla ricognizione delle somme iscritte  nel  bilancio  dello
Stato, anche in conto residui, e non piu' dovute relative ai predetti
programmi, con esclusione delle somme perenti. Le somme  accertate  a
seguito della predetta ricognizione  sono  mantenute  nel  conto  del
bilancio per essere versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato
nell'anno 2019, qualora iscritte in bilancio nel  conto  dei  residui
passivi, e riassegnate ad apposito capitolo  di  spesa  da  istituire
nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti per il finanziamento di un nuovo  Programma  di  Interventi
infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a  3.500  abitanti.  Con  il
decreto di cui al precedente periodo sono individuate le modalita'  e
i termini di accesso al finanziamento  del  programma  di  interventi
infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti per  lavori
di  immediata  cantierabilita'  per  la   manutenzione   di   strade,
illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali. 
  8. Al fine di garantire la realizzazione e il  completamento  delle
opere di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla base della
ricognizione delle pendenze di cui  all'articolo  49,  comma  2,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a individuare: 
    a) le amministrazioni  competenti  che  subentrano  nei  rapporti
attivi e  passivi  della  cessata  gestione  commissariale,  rispetto
all'avvio  ovvero  al   completamento   degli   interventi   di   cui
all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  con  relativa
indicazione  delle  modalita'  e  delle  tempistiche  occorrenti  per
l'avvio o il completamento degli interventi stessi; 
    b) le amministrazioni competenti cui  trasferire  gli  interventi
completati da parte della gestione commissariale; 
    c)  i  centri  di  costo  delle  amministrazioni  competenti  cui
trasferire le risorse presenti sulla contabilita' speciale  n.  3250,
intestata al Commissario  ad  acta,  provenienti  dalla  contabilita'
speciale n. 1728, di cui all'articolo 86, comma  3,  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289. 
  9. Nell'ambito degli interventi di  cui  al  comma  8,  la  Regione
Campania  provvede  al  completamento  delle  attivita'  relative  al
"Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) -
A14  (Termoli).  Tratta   campana   Strada   a   scorrimento   veloce
Lioni-Grottaminarda" subentrando nei rapporti  attivi  e  passivi  in
essere. La Regione Campania e' autorizzata  alla  liquidazione  delle
somme  spettanti  alle   imprese   esecutrici   utilizzando   risorse
finanziarie  nella  propria  disponibilita',  comunque  destinate  al
completamento del citato  collegamento  e  provvede  alle  occorrenti
attivita' di esproprio funzionali alla realizzazione dell'intervento.
La   Regione   Campania   puo'   affidare    eventuali    contenziosi
all'Avvocatura dello Stato, previa stipula di  apposita  convenzione,
ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
  10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,  da  emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, si provvede  alla  costituzione  di
apposito Comitato di vigilanza per l'attuazione degli  interventi  di
completamento     della     strada     a      scorrimento      veloce
"Lioni-Grottaminarda", anche ai fini  dell'individuazione  dei  lotti
funzionali  alla  realizzazione  dell'opera.  La  costituzione  e  il
funzionamento  del  Comitato,  composto  da  cinque   componenti   di
qualificata professionalita' ed esperienza cui non spettano compensi,
gettoni di presenza,  rimborsi  spesa  o  altri  emolumenti  comunque
denominati, non comporta  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  11. Ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di  cui  ai
commi 8 e 9, le risorse esistenti sulla contabilita'  speciale  3250,
intestata al commissario  ad  acta,  provenienti  dalla  contabilita'
speciale n.1728, di cui all'articolo  86,  comma  3  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, sono  riassegnate,  ove  necessario,  mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, alle Amministrazioni
titolari degli interventi. 
  12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi  8  e  9,  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 74, comma 2, del  testo
unico delle leggi per gli interventi nei  territori  della  Campania,
Basilicata, Puglia  e  Calabria  colpiti  dagli  eventi  sismici  del
novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al  decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76.